MODELLO REDDITI PF 2026 (redditi 2025)


La dichiarazione dei redditi modello REDDITI PF 2026 deve essere presentata da tutte le PERSONE FISICHE che:

  • siano obbligate alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito;
  • abbiano conseguito redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • abbiano conseguito redditi sui quali l’imposta si applichi separatamente;
  • abbiano conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva;
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

In alcuni casi, anche i lavoratori dipendenti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi; per esempio se in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati, se percipienti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute, se gli siano state riconosciute dal sostituto d’imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte.

Inoltre, anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 potrebbero avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello Redditi PF.

Anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2025.

Con il Provvedimento n. 72078 del 27 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi PF 2026, relativo ai redditi 2025.

Con il medesimo provvedimento sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione.

ATTENZIONE: Il Modello Redditi PF 2026 deve essere presentato entro i termini seguenti: dal 30 aprile 2026 al 30 giugno 2026 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;entro il 2 novembre 2026 (il 31 ottobre è festivo) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

Le novità del modello REDDITI PF 2026

  • Aliquote IRPEF: è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito (23%, 35%, 43%);
  • Detrazioni familiari a carico: sono abolite le detrazioni per figli a carico con più di 30 anni (salvo disabili). Le detrazioni per “altri familiari” spettano ora solo per gli ascendenti conviventi;
  • Neoassunti:per i dipendenti assunti nel 2025 che hanno trasferito la residenza (oltre 100km) per lavoro, i rimborsi per canoni di locazione e manutenzione non formano reddito entro i 5.000 euro annui;
  • Bonus edilizi 2025: per le spese sostenute nel 2025, la detrazione scende al 36%. Resta al 50% solo per interventi realizzati dai proprietari sull’abitazione principale;
  • Caldaie a combustibili fossili: dal 2025 non sono più detraibili le spese per la sostituzione di impianti con caldaie a condensazione o generatori alimentati a combustibili fossili;
  • Superbonus: per le spese sostenute nel 2025 la percentuale di detrazione scende al 65%;
  • Cripto-attività: è eliminata la soglia di esenzione di 2.000 euro per la tassazione delle plusvalenze;
  • Spese istruzione: il limite massimo detraibile per studente (scuola infanzia, primaria e secondaria) è innalzato a 1.000 euro.

Ricordiamo inoltre le principali detrazioni di cui potrà usufruire il contribuente:

  • Detrazione per il coniuge non separato legalmente nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di reddito, di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000, di 690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. La detrazione è altresì aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non oltre i 29.200 euro, 20 euro se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro, 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro, 20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro, 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro;
  • Detrazione per figli a carico, dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all’art. 12 del TUIR spettano solo per i figli con 21 anni o più. Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall’assegno unico che è erogato dall’INPS a seguito di apposita richiesta;
  • Detrazione per le spese mediche sopra la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19%;
  • Detrazione per le spese funebri, nella misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
  • Detrazione per le spese veterinarie sostenute per la cura degli animali domestici nella misura del 19% con franchigia di 129,11 euro, fino ad un massimo di 550 euro;
  • Detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto o la costruzione della prima casa nella misura del 19% fino a un massimo di 4.000 euro in caso di acquisto e fino a un massimo di 2.582,28 in caso di costruzione. Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi;
  • Detrazione per spese di assicurazione sulla vita e infortuni, con durata non inferiore a 5 anni che non concedano una concessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i contratti con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 e dal 2016 750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi);
  • Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50% per un massimo di 96.000 euro di spese sostenute. Per le spese sostenute nel 2025, la detrazione scende dal 50% al 36%. L’aliquota del 50% resta valida solo per gli interventi realizzati dai proprietari sull’abitazione principale;
  • Detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. Per il 2025 si richiede la classe A per i forni, E per lavatrici/lavastoviglie e F per frigoriferi/congelatori;
  • Detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici per le spese 2025 fissata al 36%, elevata al 50% solo per gli interventi sull’abitazione principale. Si ricorda che dal 2025 non sono più detraibili le spese per caldaie a condensazione o altri impianti alimentati a combustibili fossili;
  • Detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, nella misura del 36% (o 50% per l’abitazione principale) su un ammontare complessivo di 96.000 euro;
  • Detrazione delle spese per la frequenza della scuola dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per ciascun alunno o studente;
  • Detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
  • Detrazione per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea di un’università situata in un comune diverso da quello di residenza per i canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa. L’importo da indicare non può essere superiore a 2.633 euro e la detrazione si applica nella misura del 19%;
  • Detrazione per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi con età compresa tra 5 e 18 anni inerenti all’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L’importo massimo previsto per la detrazione è di 210 euro per figlio;
  • Detrazioni per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale. L’importo massimo da indicare è di 1.000 euro;
  • Detrazione per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri eventi straordinari nella misura del 19%;
  • Detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS per un importo non superiore a 30.000 euro;
  • Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato nella misura di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
  • Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone concordato nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
  • Detrazione per contratti di locazione stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 anni per unità immobiliare da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro. La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
  • Detrazione a favore dei lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i primi 3 anni.

ATTENZIONE: Si ricorda che le spese che hanno diritto alla detrazione fiscale del 19% sono detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile, ad eccezione delle spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Le “detrazioni” IRPEF riducono l’imposta lorda del corrispondente periodo d’imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l’imposta lorda vengono perse.

Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce.

Tra le deduzioni ricordiamo:

  • i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza (anche per i famigliari fiscalmente a carico), i contributi versati per il riscatto degli anni di università, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, quelli versati al fondo dalle casalinghe;
  • i contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita) per un importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione è estesa ai contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;
  • l’assegno periodico corrisposto al coniuge a seguito di separazione o divorzio, esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli;
  • le spese sostenute dai disabili per prestazioni del medico generico, acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori dedicati all’assistenza diretta della persona;
  • il 50% delle le spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri;
  • i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari per un importo massimo pari a 1.549,37 euro.

ATTENZIONE: Si ricorda che in presenza di criptovalute e di determinate condizioni, così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 788 del 24 novembre 2021, deve essere compilato il quadro RW. Vi invitiamo pertanto a segnalarci se detenete criptovalute.

ATTENZIONE: L’Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi, rende disponibile telematicamente, dal 30 aprile, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati. Potrebbe essere utile accedere ai dati resi disponibili, anche solo a fini di controllo.

ATTENZIONE: I fogli che seguono contengono IMPORTANTI informazioni per i clienti che intendano affidare al nostro Studio la compilazione del modello REDDITI PF per i redditi 2025.Vi invitiamo a fissare al più presto (entro il 15/07/2026) un appuntamento presso il nostro Studio, per consegnare la documentazione necessaria e i modelli allegati a questa comunicazione, sottoscritti laddove indicato.

La scelta della destinazione dell’8, 5 e 2 per mille dell’IRPEF mediante sottoscrizione dell’apposito modello dovrà essere consegnata, in busta chiusa, fin dal momento della consegna dell’altra documentazione richiesta.

Potete approfittare della consegna dei documenti pro REDDITI anche per comunicare i dati necessari al calcolo dell’IMU (Imposta Municipale Unica) e IVIE (Imposta Immobili all’estero). La Check List che segue comprende anche i documenti utili per il calcolo dell’IMU e dell’IVIE.

Investimenti all’estero: monitoraggio e IVAFE

I contribuenti che hanno effettuato o detengono investimenti finanziari all’estero sono tenuti a compilare il quadro RW per il monitoraggio predisposto dall’Agenzia delle Entrate e, per il calcolo ed il versamento dell’IVAFE (l’imposta dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia).

Il nostro Studio valuterà gli eventuali casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.




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