Riforma fiscale 2026, da modifiche IVA a IRPEF: cosa cambia


Il governo, al lavoro sul decreto legislativo Omnibus, sta definendo una serie di disposizioni correttive in materia di IRPEF, IRES e fiscalità internazionale in attuazione della delega per la riforma fiscale. Il provvedimento, in fase di approvazione, ridefinisce gli adempimenti e la tassazione per dipendenti, lavoratori autonomi, imprese e investitori. Dall’addio al contante agli sportelli e per la riscossione, fino alle nuove regole per la detrazione IVA, i fringe benefit aziendali, le tasse sulle plusvalenze degli studi professionali e le auto green.

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Come cambia la riscossione con la riforma fiscale 2026

Una delle misure di maggiore impatto immediato per i cittadini e per la gestione fisica dei pagamenti riguarda le modalità di interazione con gli uffici dell’Agente delle Entrate. L’articolo 17 del decreto Omnibus prevede infatti che – a partire da una data che sarà definita a breve tramite appositi decreti attuativi – non sarà più possibile effettuare pagamenti o ricevere rimborsi in contanti o tramite assegni presso gli sportelli fisici dell’Agenzia delle Entrate.

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite esclusivamente attraverso canali telematici tracciabili (quali pagoPA, home banking o piattaforme web dedicate), azzerando la circolazione di denaro fisico presso le strutture pubbliche.

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Modifiche IVA: si allungano i tempi per la detrazione

Cambia anche la gestione procedurale dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), introducendo una rimodulazione temporale che offre maggiore margine di flessibilità per i soggetti passivi d’imposta.

Il termine entro cui il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA viene spostato al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura. Questo intervento modifica l’allineamento dei tempi di recupero dell’imposta rispetto ai rigidi vincoli temporali della normativa previgente.

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Cambiano i requisiti delle detrazioni IRPEF per i familiari a carico

Il Capo I del decreto interviene poi sulla disciplina dei redditi di lavoro dipendente e sulle relative agevolazioni per il welfare aziendale.

Viene modificata la formulazione dell’articolo 12 del TUIR, eliminando il vincolo di convivenza per i figli e per alcuni parenti stretti ai fini dell’individuazione come soggetti a carico, mentre resta l’obbligo di convivenza per gli altri soggetti indicati dal codice civile, a meno che non percepiscano assegni alimentari stabiliti da un provvedimento del giudice.

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Stretta per i fringe benefit auto aziendali

Il legislatore ha rimodulato anche le percentuali di calcolo del fringe benefit per i veicoli concessi ai dipendenti, penalizzando i modelli a motore termico e premiando la mobilità sostenibile.

Per le auto elettriche pure la tassazione scende al 10%, mentre per i modelli ibridi plug-in si attesta al 20%. La percentuale sale invece al 50% nel caso di veicoli con motori tradizionali a benzina o diesel.

Tipologia di alimentazione veicolo Percentuale di tassazione del benefit
Elettriche pure (BEV) 10%
Ibride plug-in (PHEV) 20%
Endotermiche (benzina/diesel) 50%

Inoltre, per evitare il mantenimento in flotta di mezzi datati, le percentuali sopra indicate saranno incrementate del 50% a decorrere dal sesto anno successivo a quello della prima immatricolazione. Una clausola di salvaguardia protegge comunque i contratti stipulati o gli ordini effettuati entro la fine del 2024, garantendo la continuità del vecchio regime fino alla fine del 2026.

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Novità per autonomi e professionisti: plusvalenze e crediti d’imposta

Il provvedimento introduce due novità importanti per i lavoratori autonomi e i professionisti, andando a tassare alcune operazioni che prima non erano considerate.

La prima novità riguarda la vendita dello studio professionale o di un ramo dell’attività. Fino a oggi il guadagno ottenuto (plusvalenza) da questa cessione non veniva tassato, mentre ora diventa fiscalmente rilevante anche se lo studio è stato ereditato o ricevuto in donazione. Per calcolare le tasse da pagare non si terrà conto solo del valore degli oggetti fisici, come i mobili o i computer, ma anche del valore economico della clientela e dei beni immateriali.

La seconda novità interessa chi compra e vende i crediti d’imposta, come quelli legati ai bonus edilizi. I guadagni che derivano dalla vendita di questi crediti o dal loro utilizzo per pagare meno tasse vengono ora inseriti tra i “redditi diversi” e quindi tassati. In pratica, si pagano le tasse sulla differenza tra il prezzo a cui il credito viene venduto (o il suo valore nominale) e il prezzo a cui era stato originariamente acquistato, comprensivo delle spese collegate. Questa regola si applica ai crediti comprati dopo l’entrata in vigore del decreto, ma i professionisti possono scegliere di applicarla anche per i guadagni ottenuti a partire dal 2024.

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Imprese e fiscalità internazionale: IRES, dividendi e sanzioni

Per le aziende e le società, invece, le nuove regole puntano a rendere più chiaro il rapporto tra il bilancio e le tasse, adeguando allo stesso tempo la normativa italiana alle direttive internazionali.

La riforma fiscale, nel dettaglio, prevede che quando un’azienda vende le proprie azioni, il guadagno o la perdita che ne derivano saranno sempre calcolati interamente ai fini delle tasse, eliminando alcune esenzioni che si applicavano in passato. Inoltre, per le grandi società che usano i principi contabili internazionali, i valori indicati in bilancio per i titoli o per i beni materiali avranno un valore fiscale più stabile. Viene anche stabilito che le spese per i marchi e per il valore dell’azienda (il cosiddetto avviamento) si potranno scaricare dalle tasse in diciotto anni.

Viene introdotto inoltre un aumento delle tasse per i grandi investitori europei. Quando un fondo pensione con sede nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo riceve dei dividendi (cioè la distribuzione dei guadagni) da società italiane, la trattenuta fiscale applicata sale dall’11% al 20%.

Il decreto recepisce poi le ultime linee guida internazionali contro i paradisi fiscali per le multinazionali, applicando la cosiddetta tassa minima globale. La novità principale è che tutte le sedi o le società di uno stesso gruppo presenti in Italia saranno responsabili insieme del pagamento di questa imposta minima nazionale.

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Adempimento collaborativo, sanzioni e accise

In un’ottica di riduzione del contenzioso e di contrasto preventivo all’evasione, l’Omnibus rimodula gli strumenti di interlocuzione con l’Amministrazione finanziaria. Sul fronte dei controlli e dei pagamenti, viene data la possibilità di rimediare spontaneamente a eventuali errori commessi in passato, a patto di segnalarli prima che partano controlli ufficiali, ispezioni o verifiche. Le cifre da versare per mettersi in regola potranno essere pagate a rate, fino a un massimo di venti scadenze trimestrali. Inoltre, per i controlli che riguardano le tasse sui passaggi di proprietà o sui contratti, le multe vengono ridotte a un terzo del totale.

Ci sono poi buone notizie per il settore della solidarietà e dell’energia pulita. Il gas utilizzato per riscaldare o gestire le strutture che ospitano anziani, disabili o orfani costerà meno, grazie a tasse sui consumi più basse. In più, non si pagheranno queste tasse per l’energia necessaria a far funzionare i servizi di supporto delle centrali elettriche alimentate da fonti rinnovabili.

Infine, si stringono le maglie dei controlli contro le frodi. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avrà la possibilità di consultare direttamente tutte le fatture elettroniche. Questo permetterà di fare verifiche più rapide e incrociare i dati per bloccare sul nascere gli illeciti che riguardano i carburanti e le altre merci sottoposte a controlli doganali.


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