Un emendamento dei relatori al DL 62/2026 sul salario giusto, atteso in Aula alla Camera dal 9 giugno, consente l’accesso agli incentivi sulle assunzioni anche alle imprese che applicano contratti collettivi firmati da organizzazioni meno rappresentative, se il trattamento economico complessivo risulta equivalente a quello dei CCNL leader. La modifica, presentata dai relatori Tiziana Nisini, Walter Rizzetto e Chiara Tenerini, inserisce nel TEC retribuzione fissa, mensilità aggiuntive, indennità continuative e welfare contrattuale, riaprendo lo scontro sui contratti pirata.
Salario giusto nel Decreto Primo Maggio
Il Decreto Primo Maggio 2026 ha introdotto il salario giusto come condizione per utilizzare gli incentivi previsti dal provvedimento. L’articolo 7 del DL 62/2026 affida alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico adeguato ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione.
Nel testo vigente, il parametro principale è il trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tenendo conto di settore, categoria produttiva, attività prevalente, dimensione e natura giuridica del datore di lavoro.
Emendamento sui contratti equivalenti
La modifica dei relatori interviene proprio sulla misurazione del TEC e sul rapporto tra contratti leader e contratti collettivi minori. L’apertura riguarda i CCNL sottoscritti da organizzazioni meno rappresentative, che possono rilevare ai fini degli incentivi se assicurano un trattamento economico complessivo equivalente.
La notizia sta qui: l’accesso agli incentivi all’occupazione può essere riconosciuto anche quando il datore di lavoro applica un contratto collettivo diverso da quello sottoscritto dalle sigle comparativamente più rappresentative, purché la somma delle componenti economiche raggiunga la soglia richiesta.
TEC con retribuzione, indennità e welfare
Il correttivo definisce il trattamento economico complessivo come insieme delle voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite. Nel calcolo rientrano mensilità aggiuntive, indennità contrattuali fisse e continuative e prestazioni di welfare contrattuale riconosciute alla generalità dei dipendenti.
Restano fuori dal calcolo le componenti retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori. La parte più delicata riguarda il welfare contrattuale, perché rende confrontabili contratti costruiti con combinazioni diverse tra paga monetaria, indennità e prestazioni aggiuntive.
Contratti e rischio dumping salariale
La reazione dei sindacati confederali nasce dal timore che l’equivalenza economica consenta ai contratti pirata di ottenere una legittimazione indiretta. CGIL, CISL e UIL contestano l’idea di mettere sullo stesso piano contratti leader e contratti collettivi sottoscritti da sigle meno rappresentative sulla base di una comparazione economica complessiva.
Il rischio segnalato è che un contratto con una retribuzione diretta più bassa possa risultare allineato attraverso indennità o welfare. Per i lavoratori, però, paga ordinaria, welfare, contribuzione e TFR hanno effetti diversi su reddito disponibile, previdenza e tutele contrattuali.
Incentivi occupazione e verifica CCNL
Per le imprese, l’emendamento cambia la verifica preliminare per l’uso degli incentivi all’occupazione. Nel testo vigente, il datore di lavoro deve corrispondere un trattamento economico individuale almeno pari al TEC determinato dall’articolo 7 del decreto.
Con l’apertura ai contratti minori equivalenti, il controllo diventa più articolato. L’impresa che applica un CCNL diverso da quello leader deve poter dimostrare l’allineamento del trattamento complessivo, considerando retribuzione tabellare, mensilità aggiuntive, indennità fisse e welfare contrattuale riconosciuto alla generalità dei dipendenti.
Testo vigente vs. emendamento
La differenza tra disciplina vigente e modifica dei relatori si concentra su rappresentatività, TEC e accesso agli incentivi:
| DL 62/2026 vigente | Emendamento dei relatori | |
|---|---|---|
| parametro salariale | TEC dei CCNL stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative | TEC definito con voci fisse, mensilità, indennità e welfare contrattuale |
| contratti minori | il trattamento previsto dai CCNL diversi deve raggiungere quello del contratto leader | i CCNL minori equivalenti possono rilevare per l’accesso agli incentivi |
| welfare contrattuale | riferimento generale al trattamento economico complessivo | prestazioni di welfare incluse se riconosciute alla generalità dei dipendenti |
| incentivi all’occupazione | benefici subordinati al trattamento individuale almeno pari al TEC | benefici accessibili anche con contratti equivalenti rispetto ai CCNL leader |
Delega e rappresentanza nel Decreto Lavoro 2026
Dopo la scadenza della delega parlamentare del 18 aprile sulla riforma della contrattazione collettiva, Governo e parti sociali avevano scelto di spostare la materia su un possibile accordo autonomo tra organizzazioni sindacali e datoriali. Il nuovo emendamento cambia però la traiettoria politica: la rappresentanza contrattuale rientra nella conversione del Decreto Primo Maggio attraverso la definizione del TEC e la possibilità di riconoscere incentivi anche con contratti collettivi minori equivalenti.
Archivio CNEL e controlli sui contratti collettivi
Il controllo sull’equivalenza si intreccia con la riorganizzazione dell’archivio CNEL dei contratti collettivi. Il riordino distingue i contratti più applicati da quelli marginali e utilizza i flussi Uniemens per misurare la diffusione reale dei CCNL tra aziende e lavoratori.
Nel decreto, il CNEL ha anche un ruolo nella raccolta dei dati sul trattamento economico complessivo. La verifica sugli incentivi richiede quindi un incrocio tra contratto applicato, codice alfanumerico unico, retribuzione collegata a qualifica e livello, informazioni presenti nella busta paga e dati depositati negli archivi istituzionali.
Camera al voto sul DL 62 entro giugno
Il disegno di legge di conversione del DL 62/2026 è l’A.C. 2911, assegnato alla Commissione Lavoro della Camera il 30 aprile e in esame dal 7 maggio. I relatori sono Tiziana Nisini, Walter Rizzetto e Chiara Tenerini.
Il provvedimento arriva all’esame dell’Aula dal 9 giugno e deve essere convertito entro il 29 giugno. Fino alla legge di conversione, il riferimento applicabile resta il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con salario giusto agganciato ai CCNL comparativamente più rappresentativi e incentivi vincolati al trattamento economico individuale previsto dall’articolo 7.
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Anna Fabi
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