Quali sono le sanzioni per il tardivo versamento dell’IVA?


  • L’omesso o il tardivo versamento dell’IVA comporta una serie di conseguenze sia sul lato fiscale, sia penale.
  • Se la soglia dell’imposta non versata supera il tetto di 250 mila euro, integra un reato penale.
  • L’omesso o il ritardo versamento dell’IVA può essere regolarizzato con l’istituto del ravvedimento operoso.

Periodicamente ,i c.d. soggetti passivi IVA, salvo alcuni casi, sono tenuti al pagamento dell’imposta, nel rispetto di precisi termini. L’imposta da versare all’Erario è data dalla differenza fra l’IVA a debito (cioè l’imposta risultante da tutte le vendite) e l’IVA a credito (imposta a credito).

L’omesso (o tardivo) versamento IVA espone il contribuente inadempiente di tale onere a una serie di conseguenze, in particolare, sanzioni amministrative e, in altri e più gravi casi, conseguenze penali. La disciplina vigente, infatti, prevede un sistema articolato di tutele e sanzioni, che varia in funzione della gravità della violazione, dell’entità dell’imposta non versata e del comportamento successivamente adottato dal contribuente.

In tale contesto, assumono particolare importanza gli strumenti di definizione spontanea dell’illecito, come il ravvedimento operoso, che consentono di ridurre il carico sanzionatorio e, in determinate circostanze, di attenuare gli effetti derivanti dall’inadempimento fiscale. Vediamo quindi di capire cosa succede se non si versa l’IVA, o se lo si fa in ritardo.

Quali sono i termini per il versamento dell’IVA?

L’imposta sul valore aggiunto, come tutte le imposte del nostro sistema fiscale, deve essere versata nel rispetto di precise scadenze. L’inadempimento di tale obbligo comporta omesso versamento nel caso di mancato pagamento totale o parziale dell’Iva, oppure tardivo versamento, se il pagamento è stato eseguito (in tal caso non vi è omissione), ma oltre la scadenza stabilita.

La liquidazione dell’IVA è effettuata con cadenza precisa (art. 1, comma 1, e 1-bis) del D.P.R. n. 100/98) e può essere:

  1. mensile, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (a esempio, il 16 febbraio scade il termine per l’IVA riferita al mese di gennaio dello stesso anno);
  2. trimestrale, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Il versamento, relativo all’ultimo trimestre, deve essere effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

Oltre a tali versamenti periodici, sono previsti ulteriori oneri a titolo di:

  • acconto IVA, da effettuare entro il 27 dicembre di ogni anno, per determinare in via anticipata la posizione IVA, relativa all’ultimo periodo;
  • saldo annuale, che consente di determinare la posizione complessiva del contribuente con riferimento a ciascun anno solare.

Le date di versamento sono spesso oggetto di modifica normativa, in particolare per quanto riguarda il saldo. Per l’ultimo periodo di imposta (2025) la data era fissata il 16 marzo 2026.

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Omesso o ritardato versamento IVA: quali sono le conseguenze

Il mancato rispetto delle scadenze dei termini previsti per il versamento dell’imposta è causa di responsabilità di natura amministrativa, ma anche penale

La normativa prevede, infatti, un sistema di sanzioni volto a contrastare il mancato adempimento degli obblighi fiscali, distinguendo tra le irregolarità che danno luogo esclusivamente a responsabilità amministrative e le violazioni che, al superamento di determinate soglie e condizioni, assumono rilevanza penale.

Il raccordo fra la disciplina penale e tributaria si fonda su un principio di base: l’omesso versamento IVA è normalmente una violazione amministrativa e diventa reato solo al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000.

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Conseguenze amministrative

L’omesso versamento dell’IVA non determina automaticamente l’insorgere di una responsabilità penale. Nella generalità dei casi, infatti, il mancato pagamento dell’imposta entro i termini previsti dalla legge costituisce una violazione di natura amministrativa, soggetta alle sanzioni disciplinate dalla normativa tributaria.

In particolare, l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa proporzionale all’importo non versato (pari al 25%), oltre agli interessi maturati fino all’effettivo pagamento del debito fiscale.

Come regolarizzare un omesso versamento IVA

In caso di omesso versamento IVA, puoi provvedere alla regolarizzazione della tua posizione fiscale, versando l’imposta con lo strumento del ravvedimento operoso. Si tratta di un istituto di compliance fiscale, che consente di sanare la violazione prima dell’intervento dell’Amministrazione finanziaria, beneficiando di una significativa riduzione delle sanzioni amministrative normalmente applicabili.

Per accedere al ravvedimento, è necessario versare integralmente l’imposta dovuta, gli interessi legali maturati giorno per giorno e la sanzione ridotta, determinata in misura proporzionale al tempo trascorso dalla scadenza originaria del pagamento.

Il ravvedimento operoso è ammesso soltanto fino a quando la violazione non sia stata definitivamente contestata dall’Amministrazione finanziaria mediante la notifica degli atti impositivi, che precludono la regolarizzazione spontanea.

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Riduzione delle sanzioni nel ravvedimento operoso

L’ammontare del dovuto ai fini IVA dipende strettamente dalla tempestività del ravvedimento. Prima si regolarizza e meno si paga. Questo perché è possibile fruire di benefici e riduzioni di sanzioni in alcuni casi anche importanti, per comodità qui si seguito schematizzati.

Termine di regolarizzazione Riduzione
Entro 30 giorni 1/10 del minimo
Entro 90 giorni 1/9 del minimo
Entro la dichiarazione dell’anno 1/8 del minimo
Oltre la dichiarazione dell’anno 1/7 del minimo
Dopo lo schema di atto 1/6 del minimo
Dopo il PVC 1/5 del minimo

Qualora la posizione non venga spontaneamente regolarizzata da parte del contribuente, l’Amministrazione finanziaria può procedere al recupero delle somme dovute attraverso gli ordinari strumenti di accertamento e riscossione previsti dall’ordinamento tributario.

Quando l’omesso versamento IVA è reato?

Accanto alle conseguenze amministrative, l’ordinamento prevede specifiche ipotesi in cui l’omesso versamento dell’IVA assume rilevanza penale. L’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 punisce infatti chiunque non versi l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale entro il termine previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, qualora l’ammontare dell’IVA non versata superi la soglia di punibilità stabilita dalla legge, pari a 250 mila euro.

In presenza di tale presupposto, la condotta non costituisce più un semplice illecito amministrativo, ma integra un vero e proprio reato tributario, con conseguente applicazione delle sanzioni penali previste dal legislatore.

La responsabilità penale si aggiunge e non sostituisce gli obblighi tributari già esistenti, rendendo il contribuente esposto sia alle pretese dell’Erario per il recupero dell’imposta, sia alle conseguenze derivanti dall’accertamento del reato. Per tale ragione, il superamento della soglia prevista dall’art. 10-ter rappresenta l’elemento, che segna il passaggio dalla mera irregolarità fiscale alla rilevanza penale della condotta.

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 Avv. Debora Mirarchi

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