Il ministero della Difesa ha messo a punto lo schema di disegno di legge recante “Disposizioni per la costituzione di Forze di riserva, in materia di personale militare nonché delega al Governo per la revisione dello strumento militare”. Un testo corposo, destinato a incidere in profondità sull’ordinamento militare: non solo nuove riserve, ma anche richiami d’autorità, incentivi economici, tutele per i datori di lavoro, norme sul personale non più idoneo al servizio e una delega al Governo per ridisegnare lo strumento militare nazionale.
Il punto politicamente più sensibile è chiaro: la Difesa vuole costruire un bacino di personale addestrato, richiamabile e rapidamente impiegabile, anche in tempo di pace, per integrare Forze armate e Corpo unico della Sanità militare. Una macchina più elastica, più ampia, più pronta. Ma anche più vincolante per chi entra nel perimetro delle nuove riserve.
Nascono tre Forze di riserva della Difesa
Il ddl interviene sul Codice dell’ordinamento militare, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introducendo tre pilastri: riserva operativa, riserva volontaria specialistica e riserva territoriale.
La logica è esplicita: “incrementare la capacità operativa dello strumento militare nazionale” e disporre di personale in grado di supportare e integrare le Forze armate e il Corpo unico della Sanità militare per l’assolvimento dei compiti previsti dall’articolo 89 del Codice.
La novità non è solo organizzativa. È una nuova architettura del personale: chi esce dal servizio potrà restare agganciato alla Difesa per anni; chi possiede competenze specialistiche potrà essere inserito in una riserva dedicata; chi vuole servire sul territorio potrà accedere a una ferma specifica.
Riserva operativa: cinque anni di disponibilità irrevocabile
La riserva operativa è pensata come bacino di personale già formato, in congedo da non più di cinque anni. Il personale mantiene il grado posseduto e resta nei ruoli del congedo della Forza armata di appartenenza o del Corpo unico della Sanità militare.
Il passaggio più forte è il vincolo: chi appartiene alla riserva operativa mantiene una disponibilità irrevocabile al richiamo in servizio per cinque anni, prorogabile annualmente a domanda dopo il quinto anno.
Il richiamo può avvenire in due modi: d’autorità e senza limiti temporali nelle ipotesi previste dal nuovo articolo 1929-bis, oppure previo consenso, per un periodo massimo di un anno, per esigenze di formazione, addestramento, aggiornamento o impiego connesso ai compiti istituzionali.
Il personale collocato in congedo da non più di cinque anni alla data di entrata in vigore della norma potrà aderire alla riserva operativa a domanda.
Addestramento annuale e controlli sanitari
La riserva operativa non sarà un elenco dormiente. Il testo prevede richiami annuali per attività di addestramento finalizzate allo sviluppo e al mantenimento della prontezza operativa.
Il personale richiamato dovrà inoltre sottoporsi ad accertamenti sanitari per verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici previsti per il personale in servizio permanente.
La gestione degli elenchi e delle strutture organizzative sarà definita con determinazione del Capo di Stato maggiore della Difesa, sentiti i Capi di Stato maggiore delle Forze armate, il Comandante generale e il Direttore della Sanità militare.
Quando si esce dalla riserva operativa
Il ddl disciplina anche la cessazione dall’appartenenza alla riserva operativa. Il militare cessa di farne parte dopo un periodo minimo di cinque anni di disponibilità irrevocabile, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati.
Sono previste ulteriori cause: perdita dei requisiti, perdita del grado o dello stato di militare, inidoneità anche parziale al servizio militare incondizionato, non idoneità alle funzioni del grado, scarso rendimento durante il richiamo.
C’è anche un limite d’età: 55 anni per ufficiali, sottufficiali e graduati, 45 anni per i militari di truppa.
Riserva volontaria specialistica: spazio alle competenze professionali
Accanto alla riserva operativa nasce la riserva volontaria specialistica, pensata per personale con “peculiari competenze professionali”. L’obiettivo è avere figure in grado di supportare e integrare le Forze armate e il Corpo unico della Sanità militare sin dal tempo di pace.
Questa riserva sarà composta da ufficiali, marescialli, sergenti e graduati di complemento ai quali sia stato conferito il grado secondo le nuove disposizioni richiamate nel ddl.
Il personale resta nei ruoli del congedo con il grado posseduto e può essere richiamato in servizio a domanda, per specifiche esigenze della Forza armata o del Corpo unico della Sanità militare, nei limiti dei contingenti annuali. Resta possibile anche il richiamo d’autorità.
Conferimento diretto dei gradi: ufficiali, marescialli, sergenti e graduati
Il testo amplia le possibilità di conferimento diretto dei gradi di complemento. Non solo ufficiali: vengono introdotte disposizioni per il conferimento diretto del grado di maresciallo di complemento, sergente di complemento e graduato di complemento.
La nomina può avvenire senza concorso e in via eccezionale per cittadini italiani che diano affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate o nel Corpo unico della Sanità militare e siano in possesso di adeguato titolo di studio in relazione alla professionalità posseduta.
Per competenze particolari in discipline nautiche, aeronautiche o tecniche, il testo consente di prescindere dal titolo di studio richiesto, con valutazione caso per caso.
Le professionalità, i gradi conferibili, le procedure e gli eventuali ulteriori requisiti saranno individuati con decreto del Ministro della Difesa.
Riserva territoriale: volontari radicati nelle regioni
La terza gamba del nuovo sistema è la riserva territoriale. Qui la parola chiave è prossimità: il ddl vuole creare un bacino di personale radicato sul territorio nazionale, rapidamente impiegabile a supporto delle esigenze funzionali delle Forze armate.
La riserva territoriale potrà concorrere, anche a supporto delle Forze di polizia, alla gestione delle emergenze, delle calamità, del soccorso e dell’assistenza.
È prevista una nuova figura: i volontari della riserva territoriale. Possono partecipare alle procedure selettive i cittadini in possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 635 del Codice e di due requisiti ulteriori: età non inferiore a 25 anni e non superiore a 35 anni, e diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Ferma di dodici mesi, prorogabile
I vincitori delle procedure selettive saranno ammessi a una ferma prefissata di dodici mesi, prorogabile a domanda per ulteriori dodici mesi.
La qualifica iniziale sarà quella di soldato per l’Esercito italiano, comune di 2ª classe per la Marina militare, o aviere per l’Aeronautica militare.
Il personale sarà disponibile, limitatamente al territorio nazionale, per l’assegnazione a comandi, enti, reparti e unità nell’area geografica o regione di arruolamento. Resta però possibile lo schieramento, l’addestramento e la formazione al di fuori dell’area o regione di assegnazione.
La formazione iniziale dei volontari della riserva territoriale avrà durata non inferiore a trenta giorni. I volontari in ferma prefissata iniziale che, al termine della ferma, vengono reclutati come volontari della riserva territoriale sono esonerati da tale iter formativo.
Richiami della riserva territoriale fino a un anno
I volontari della riserva territoriale, terminata la ferma o rafferma, potranno rendersi disponibili per ulteriori periodi di richiamo entro il limite anagrafico previsto dal Codice.
Il richiamo potrà avvenire su base volontaria e a tempo determinato, per un periodo non superiore a un anno. Il personale richiamato sarà impiegato in attività addestrative, operative e logistiche, limitatamente al territorio nazionale, presso comandi, enti, reparti e unità dell’area geografica o regione di arruolamento.
Anche per loro resta prevista la possibilità di richiamo d’autorità nei casi disciplinati dal nuovo articolo 1929-bis.
Il richiamo d’autorità: decide il Governo, poi le Camere
Il ddl introduce una norma di forte impatto: il nuovo articolo 1929-bis sul richiamo d’autorità delle Forze di riserva.
Il Governo potrà richiamare d’autorità le Forze di riserva in situazioni di grave crisi suscettibili di ripercuotersi sulla sicurezza dello Stato oppure per la difesa dei confini nazionali.
Il richiamo sarà deliberato dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. La deliberazione dovrà poi essere trasmessa alle Camere, che entro cinque giorni la discutono e autorizzano o negano l’autorizzazione con appositi atti di indirizzo.
Nel trasmettere la deliberazione, il Governo dovrà indicare obiettivi, numero massimo delle unità coinvolte e durata programmata del richiamo.
Esonero contributivo per i datori di lavoro
Per favorire l’adesione alla riserva operativa e alla riserva volontaria specialistica, il ddl prevede un incentivo per i datori di lavoro privati.
Durante il periodo di richiamo alle armi, il datore di lavoro avrà diritto a un esonero del 100 per cento dal versamento dei contributi previdenziali relativi al lavoratore richiamato.
Non solo. Per tutta la durata del richiamo, il datore di lavoro avrà diritto anche a uno sgravio contributivo del 100 per cento sui contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il lavoratore assunto in sostituzione con contratto a tempo determinato o a tempo parziale.
Il beneficio però ha una clausola di salvaguardia: se entro un anno dal termine del richiamo, o durante il periodo di disponibilità del lavoratore, il datore procede al licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, decade dai benefici e deve restituire le somme percepite, con interessi legali ed eventuali sanzioni.
Compenso da 130 euro al giorno e premio da 1.300 euro
Il ddl introduce un compenso giornaliero per i richiami periodici addestrativi della riserva operativa. Per ogni giornata di effettivo servizio prestato, è previsto un compenso pari a 130 euro netti, al netto degli oneri a carico dello Stato.
Il compenso è cumulabile con il trattamento economico del pari grado in servizio o con il trattamento pensionistico, ma sostituisce ogni altra forma di remunerazione collegata all’orario di servizio, comprese indennità di turno, reperibilità, guardie, impiego e altre indennità analoghe.
È previsto anche un premio annuo incentivante una tantum di 1.300 euro netti per il personale della riserva operativa che effettua tutti i richiami addestrativi periodici secondo le modalità stabilite dal Capo di Stato maggiore della Difesa.
Sostegno al reddito per il personale in ferma prefissata
Tra le norme comuni spunta anche una misura sociale: ufficiali e volontari in ferma prefissata delle Forze armate e del Corpo unico della Sanità militare, al termine della ferma, avranno diritto alla prestazione prevista dall’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, purché risultino privi di impiego e abbiano maturato almeno tredici settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la cessazione dal servizio.
Per finanziare questa misura viene istituito nello stato di previsione del Ministero della Difesa un fondo di parte corrente per interventi di natura sociale in caso di disoccupazione involontaria.
La dotazione prevista è di 6.898.929 euro per il 2026, 7.748.704 euro per il 2027, 8.260.343 euro per il 2028, 8.620.652 euro per il 2029, 8.980.961 euro per il 2030, 9.385.062 euro per il 2031, 9.789.162 euro per il 2032 e 9.951.856 euro annui dal 2033.
Personale non idoneo: cambia il transito nei ruoli civili
Il disegno di legge interviene anche sulle tutele del personale. In particolare, punta a regolare il destino del personale militare giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato.
Il personale delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo unico della Sanità militare non idoneo per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, se il grado di inabilità consente l’impiego nelle pubbliche amministrazioni e se intende transitare nell’impiego civile, dovrà partecipare alle procedure di mobilità previste dall’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
In caso di mancato inquadramento nei ruoli delle pubbliche amministrazioni che hanno bandito le procedure di mobilità, il personale transiterà nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, secondo modalità definite con decreto ministeriale.
Il personale transitato potrà essere assegnato d’ufficio a qualsiasi sede sul territorio nazionale con posizioni disponibili. Chi non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall’amministrazione decade dalla procedura di transito.
Mobilità nella Pa: quota riservata al personale militare
Il ddl modifica anche l’articolo 30 del decreto legislativo 165 del 2001. Le amministrazioni dovranno destinare una quota parte, pari ad almeno il 10 per cento della percentuale già prevista, al personale militare di cui all’articolo 930 del Codice dell’ordinamento militare.
Per il personale con grado di maggiore o tenente colonnello, e gradi corrispondenti, la domanda di mobilità dovrà contenere il consenso espresso all’inquadramento nella posizione apicale di livello non dirigenziale prevista dalla normativa richiamata.
Legge 104 e assegnazione temporanea: paletti più stretti per i militari
Il testo interviene anche su due terreni delicati: assegnazioni e assistenza familiare.
Per l’assegnazione temporanea prevista dall’articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il ddl stabilisce che per il personale militare la norma si applichi solo ai casi di istanza presso enti e comandi della stessa Forza armata di appartenenza. L’eventuale mancato accoglimento potrà fondarsi esclusivamente su motivate ragioni organiche o di servizio.
Sulla legge 104, il ddl prevede che le disposizioni dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applichino al personale militare limitatamente ai casi di assistenza a persona con disabilità grave non ricoverata a tempo pieno rispetto alla quale il militare sia coniuge, parte di un’unione civile, convivente di fatto o parente entro il primo grado.
Negli altri casi, i benefici potranno essere concessi solo se il militare dimostra di essere l’unico in grado di prestare assistenza in via esclusiva e con continuità.
Delega al Governo: fino a 40mila unità in più entro il 2033
Il Capo II contiene la delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. L’esecutivo viene delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per rivedere lo strumento militare disciplinato dal Codice.
Il criterio più rilevante è la previsione, entro il 31 dicembre 2033, di un progressivo incremento dell’organico complessivo non superiore a 40.000 unità per Esercito italiano, Marina militare escluso il Corpo delle capitanerie di porto, Aeronautica militare e Corpo unico della Sanità militare, in servizio permanente e in ferma prefissata.
L’obiettivo dichiarato è assicurare i necessari livelli di operatività e la piena integrabilità dello strumento militare nei contesti internazionali e nella prospettiva di una politica di difesa comune europea.
Superamento della legge 244 e nuove assunzioni annuali
La delega prevede il superamento dei limiti e dei meccanismi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, la revisione dei percorsi formativi del personale militare e una scansione degli incrementi annuali, sulla base delle risorse disponibili e delle effettive capacità di reclutamento.
Il limite indicato è di 5.071 unità per il 2028, 5.321 per il 2029, 7.001 per il 2030, 7.444 per il 2031, 7.500 per il 2032 e 7.663 per il 2033.
La delega riguarda anche la ridefinizione della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e del Corpo unico della Sanità militare da conseguire gradualmente entro il 2033.
Anche l’Arma dei carabinieri cresce: 2.600 unità
Il ddl prevede, in ragione delle funzioni attribuite all’Arma dei carabinieri e dell’accresciuto contributo richiesto per la difesa integrata del territorio nazionale, le operazioni militari all’estero, la polizia militare e l’assistenza ai comandi e alle unità militari, un incremento di 2.600 unità complessive delle dotazioni organiche dell’Arma.
È un passaggio non secondario: la revisione dello strumento militare non si limita alle tre Forze armate e alla Sanità militare, ma tocca anche l’Arma, con un ampliamento esplicito del suo perimetro organico.
Reclutamento, formazione, trattamento economico: arriva la revisione
La delega affida al Governo anche il compito di modificare la disciplina del reclutamento, con interventi sul sistema delle ferme prefissate per i ruoli iniziali, sullo stato giuridico, sull’avanzamento, sulla formazione e sul trattamento economico.
Il testo chiede inoltre strumenti che tengano conto delle peculiarità delle Forze armate e del Corpo unico della Sanità militare e che valorizzino il possesso di professionalità qualificanti.
Prevista anche una revisione dell’ordinamento dello strumento militare in materia di arruolamento, addestramento e impiego del personale, con disposizioni organiche e sistematiche derogatorie rispetto alla disciplina generale del pubblico impiego.
Ricollocamento nel privato e nella Pa
Tra i criteri della delega c’è anche l’introduzione di strumenti per agevolare il ricollocamento professionale del personale militare in servizio permanente e in ferma prefissata, sia nel settore privato sia nella pubblica amministrazione.
Il Governo dovrà prevedere istituti di mobilità tra ministeri analoghi a quelli applicabili al personale civile, rafforzare le agevolazioni nell’accesso ai concorsi pubblici e disciplinare misure specifiche per l’accesso al trattamento pensionistico.
È prevista inoltre una revisione dell’impiego del personale civile del Ministero della Difesa, collegata alle accresciute esigenze di capacità dello strumento militare.
I costi: fondi dal 2026 e oneri dal 2028
Il Capo III contiene le disposizioni finanziarie e finali. Per il fondo sociale previsto dall’articolo 2, comma 2, la copertura avviene mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2026-2028, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero della Difesa.
Per gli oneri derivanti dal superamento del meccanismo di finanziamento della legge 244 del 2012, connessi all’attuazione della delega, il testo indica cifre rilevanti: 183.566.250 euro per il 2028, 184.066.250 euro per il 2029, 183.566.250 euro per il 2030, 176.566.250 euro per il 2031, 175.566.250 euro per il 2032 e 174.066.250 euro annui dal 2033.
Nel testo disponibile, la formula di copertura dell’articolo 5, comma 2, resta indicata con un passaggio sospeso: “si provvede mediante……”.
Una Difesa più larga, mobile e richiamabile
Il disegno di legge disegna una Difesa con più personale potenziale, più canali di reclutamento, più vincoli di disponibilità e più strumenti di richiamo. Le nuove riserve non sono pensate come contenitori simbolici, ma come bacini operativi: addestramento, controlli, compensi, premi, richiami volontari e richiami d’autorità.
La parte più incisiva è proprio qui: la riserva diventa struttura, non semplice eventualità. Con personale in congedo richiamabile per cinque anni, volontari territoriali arruolati su base regionale, specialisti inseribili senza concorso in via eccezionale e un Governo autorizzato a richiamare d’autorità le Forze di riserva nelle crisi gravi.
Un cambio di passo che, se approvato, sposterebbe l’asse dell’ordinamento militare verso un modello più flessibile, più espandibile e più aderente alle emergenze. Ma anche più esigente per chi sceglie di entrare — o restare — nel perimetro della Difesa.
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Laura Bianchi
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