Dal 19 giugno 2026 cambiare idea sarà più facile. Almeno per gli acquisti online: se un contratto viene concluso tramite un sito o un’app, e se per quel contratto esiste il diritto di ripensamento, il consumatore dovrà poterlo esercitare attraverso una funzione digitale chiara, sempre accessibile e tracciabile. Non basterà più indicare un indirizzo e-mail nascosto nelle note legali o allegare un modulo PDF da stampare e scansionare. Se l’acquisto si conclude con un clic, anche il recesso deve potersi attivare con la stessa facilità.
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Basta un clic
Chi vende online a consumatori finali dovrà ripensare l’interfaccia, non solo aggiornare le condizioni di vendita. Può essere un grande marketplace, un negozio indipendente costruito su Shopify, un servizio in abbonamento, un consulente che vende sessioni online, un creator che distribuisce corsi digitali, un artigiano che spedisce prodotti fisici. La legge non introduce soglie di fatturato né una corsia separata per le microimprese; conta il modo in cui il contratto viene concluso: se passa da un’interfaccia online e se il diritto di recesso esiste, deve esistere anche un percorso online per esercitarlo.
La norma non impone per forza un pulsante, inteso come elemento grafico. Deve però essere presente sul sito del venditore una funzione che permetta al consumatore di dichiarare il recesso, identificare il contratto, indicare dove ricevere la conferma e poi concludere l’iter con un secondo passaggio. Nel testo italiano, il nuovo articolo 54-bis del Codice del consumo prevede che la funzione sia indicata con le parole “recedere dal contratto qui” o con una formula equivalente, sia visibile per tutto il periodo in cui il diritto può essere esercitato e sia facilmente accessibile sull’interfaccia online. Dopo la conferma, il venditore deve inviare senza ritardo una ricevuta su supporto durevole, con il contenuto del recesso e la data e l’ora della trasmissione.
Non significa che ogni venditore presente su una piattaforma debba costruire da sé il sistema. Se l’acquisto si conclude dentro l’interfaccia di un marketplace, la funzione potrà essere materialmente gestita dalla piattaforma.
Il diritto di recesso ordinario resta quello in vigore oggi: 14 giorni per recedere da un contratto a distanza senza dover fornire una motivazione, salvo le eccezioni previste dal Codice del consumo. Per i beni fisici cambia soprattutto il modo in cui il diritto viene esercitato: il venditore dovrà rimborsare entro 14 giorni dalla comunicazione del recesso, comprese le spese della consegna standard, ma potrà attendere di ricevere i beni o la prova della spedizione. Il consumatore, a sua volta, avrà 14 giorni per restituire la merce.
Servizi e contenuti digitali
Per i servizi il meccanismo è più complesso. Un abbonamento a un software, un corso erogato nel tempo, una consulenza acquistata online possono rientrare nel diritto di ripensamento, ma se il consumatore chiede l’avvio immediato del servizio e recede durante i 14 giorni, può essere tenuto a pagare la parte già ricevuta. La completa esecuzione del servizio può far cessare il diritto solo quando sono state rispettate le condizioni di consenso e informazione previste dalla legge.
Ancora diverso è il caso dei contenuti digitali. La nuova funzione non crea un diritto di recesso dove il Codice del consumo lo esclude. Un videogioco scaricato, un film acquistato in download e guardato subito, un ebook aperto dopo l’acquisto possono perdere la copertura del ripensamento se l’esecuzione è iniziata, il consumatore ha dato il consenso espresso all’avvio durante il periodo di recesso, ha riconosciuto di perdere il diritto e ha ricevuto la conferma prevista.
Sui servizi finanziari il nuovo articolo 59-octies del Codice del consumo prevede 14 giorni di calendario per recedere senza penali e senza indicare il motivo, termine che sale a 30 giorni per le forme pensionistiche complementari individuali, incluse le assicurazioni sulla vita. Se il consumatore non riceve condizioni contrattuali e informazioni precontrattuali, il termine può arrivare a 12 mesi e 14 giorni dalla conclusione del contratto. Per i servizi finanziari, il decreto vieta pratiche di progettazione dell’interfaccia che distorcano o compromettano la capacità del consumatore di prendere decisioni libere e informate.
Fuori dall’Italia
La base della norma è la Direttiva (UE) 2023/2673, approvata per aggiornare le regole sui servizi finanziari venduti a distanza, un terreno rimasto per anni agganciato a una disciplina del 2002. Il legislatore europeo ha però scelto di modificare la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, introducendo un obbligo più ampio. L’Italia ha recepito la direttiva con il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 209, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 gennaio 2026 ed entrato in vigore il 23 gennaio 2026, con applicazione delle modifiche dal 19 giugno 2026 ai contratti conclusi dopo quella data. La Francia ha adottato disposizioni sulla “fonctionnalité de rétractation” con applicazione dal 19 giugno 2026; in Germania la nuova disciplina sulla “Widerrufsfunktion” si applica dalla stessa data.
Per uno store con sede fuori dall’Italia bisogna guardare alla legge applicabile, ma anche al modo in cui quel venditore si rivolge al mercato italiano. Il Regolamento Roma I stabilisce che, nei contratti con i consumatori, la scelta di una legge straniera non può privare il consumatore della protezione garantita dalle norme inderogabili del Paese in cui risiede, quando il venditore dirige la propria attività verso quel Paese. Un sito in italiano, spedizioni in Italia, prezzi pensati per il nostro mercato o campagne pubblicitarie mirate possono essere indizi importanti, anche se nessuno di questi elementi, da solo, risolve ogni caso.
Questa legge è una piccola ma importante vittoria per i consumatori. Per anni il commercio online è stato ottimizzato per rendere più facile comprare: meno passaggi, meno attrito, meno tempo per cambiare idea; ora la stessa efficienza viene richiesta anche nel momento in cui il cliente decide di annullare l’acquisto.
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Bruno Ruffilli
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