Dalla RPT osservazioni su Codice dell’Edilizia e delle Costruzioni


La Rete delle Professioni Tecniche ha partecipato all’audizione, presso l’VIII Commissione Ambiente della Camera, in relazione al Disegno di legge “Delega al Governo per l’adozione del Codice dell’edilizia e delle costruzioni”. A rappresentare la Rete Angelo Domenico Perrini, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Roberto Troncarelli, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi e Irene Sassetti, Consigliera CNI con delega all’urbanistica ed edilizia.

Ribadita con forza la necessità di avere un corpo normativo unitario nel governo del territorio, capace di armonizzare legislazione urbanistica, edilizia, ambientale e paesaggistica. Nel corso dell’intervento la Rete ha ricordato, a questo proposito, come l’attuale legge urbanistica risalga al 1942 e fotografi la realtà di un Paese completamente diverso rispetto a quello attuale. Nel corso degli anni, il Testo del vigente 380/2001 è stato oggetto di numerosi interventi di modifica puntuali ed oggi necessita di essere riformato nella sua interezza ed organicità attraverso un’integrale elaborazione di un nuovo Codice delle Costruzioni, più agevole, più chiaro, più rispondente alle esigenze di semplificazione e razionalizzazione.

Il testo del nuovo Codice dell’Edilizia e delle Costruzioni, da un lato dovrà rispondere all’esigenza di riordinare e aggiornare il quadro normativo e dall’altro, con le nuove disposizioni, supportare gli obiettivi volti al recupero del patrimonio edilizio esistente. Per tale ragione, e nell’ottica di una leale e reciproca collaborazione, tra le proposte avanzate dalla Rete c’è quella di istituire una commissione costituita da Ministeri, Enti pubblici, Associazioni ed organizzazioni, dedicato alla scrittura dell’articolato del nuovo Codice, con la partecipazione attiva e costante condivisione dei Consigli Nazionali delle professioni tecniche. In seguito, la RPT ha proposto alcune osservazioni puntuali relative al testo del Disegno della Legge Delega. In particolare, relativamente all’articolo 3, è stata ribadita la necessità di coerenza complessiva delle norme su tutto il territorio nazionale.

L’avere introdotto all’interno della Legge Delega il concetto di LEP risulta efficace per perseguire l’obiettivo. In particolare, si fa riferimento alla creazione di un unico punto di accesso per il cittadino in relazione a domande, dichiarazioni, segnalazioni e, comunicazioni, che consenta di seguire l’iter autorizzativo del titolo abilitativo richiesto, anche quando vengono coinvolte differenti amministrazioni.  In riferimento all’articolo 4, una prima osservazione riguarda l’attestazione dello stato legittimo. Per la RPT non è condivisibile che sia responsabilità del professionista l’asseverazione mediante attestazione dei titoli pregressi. Si tratta di una responsabilità anche penale posta in capo al solo professionista, mentre dovrebbe interessare esclusivamente il proprietario dell’immobile.

La RPT, poi, ritiene corretta la ridefinizione delle categorie d’intervento per risolvere l’attuale difficile demarcazione riferita agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia, definendo altresì puntualmente gli interventi di nuova costruzione. Viene valutato positivamente il punto che tratta gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente, cercando di dare chiarezza all’attività di demolizione e ricostruzione con sostituzione edilizia.

In riferimento alla definizione del regime delle responsabilità conseguenti al rilascio del titolo abilitativo edilizio, per la Rete è necessario prevedere la revisione della responsabilità solidale del professionista, con termini di prescrizione certi e limitati nel tempo, oltre che circoscritti alla sola attività svolta durante il processo edilizio. Con l’occasione poi è stata ribadita la necessità della costituzione di un’anagrafe digitale delle costruzioni e del “fascicolo del fabbricato” per agevolare e semplificare l’attività dei professionisti ed aiutare a definire le priorità di intervento sugli immobili. Di grande importanza anche la questione relativa alla “doppia conformità”.

Il testo riprende la regolarizzazione delle difformità da un titolo edilizio rilasciato con il superamento della doppia conformità perfetta ma sarebbe necessario – spiegano i professionisti – definirle con più chiarezza. Per questo tipo di interventi è consentita la regolarizzazione, a condizione che questi siano conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria e alla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.

Tuttavia, la norma prevede comunque l’obbligo, per le costruzioni in zona sismica (ovvero per larga parte del territorio nazionale), di assicurare la doppia conformità alle norme tecniche per le costruzioni attuali, ossia quelle vigenti sia al momento della realizzazione dell’opera che al momento del rilascio del titolo in sanatoria. Con questa disposizione il superamento della doppia conformità risulta scarsamente applicato. Per la Rete delle Professioni Tecniche si potrebbero rivalutare le condizioni attualmente previste dall’articolo 36-bis del testo unico, dove la conformità alle norme edilizie, comprensiva delle norme tecniche anche sismiche, è ricondotta al periodo di realizzazione dell’intervento, con l’obbligo di miglioramento al fine della salvaguardia della vita. Infine, importante è la revisione della disciplina delle costruzioni all’interno del nuovo codice, con riguardo agli aspetti strutturali sotto i profili di resistenza e stabilità.

Questo elemento diventa indispensabile, se si considera che il DPR 380/2001 è antecedente l’entrata in vigore delle Norme tecniche delle costruzioni.  In occasione dell’audizione la RPT ha elaborato e consegnato alla Commissione un documento che raccoglie tutte le osservazioni dei professionisti tecnici in merito al Disegno di Legge delega in discussione.


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