Il concordato preventivo biennale (CPB) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e Fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale. Il concordato preventivo biennale è un istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 – Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale e successive modificazioni e integrazioni).
La metodologia che l’Agenzia delle Entrate utilizza per formulare le proposte ai contribuenti è stata sviluppata con riferimento alle specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, della redditività individuale e settoriale come desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA), e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli ulteriori dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria.
Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che applicano gli ISA.
A decorrere dal 2025 non possono accedere al concordato preventivo i contribuenti in regime forfetario.
Il modello CPB 2026-2027 si rivolge a due gruppi di contribuenti: coloro che applicano gli ISA per il 2025 e intendono aderire per la prima volta, e coloro che hanno aderito al CPB 2024-2025 e stanno valutando se proseguire con il concordato per altri due anni.
Per i contribuenti “rinnovandi”, il reddito e il valore della produzione 2025 dichiarati nel modello Redditi 2026 non hanno alcuna rilevanza per la nuova proposta. Anche loro elaborano la proposta di CPB sul reddito effettivo 2025, rettificato dalle componenti straordinarie previste dall’art. 16 del decreto CPB.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 27 febbraio 2026, n. 72335, è stato approvato il modello CPB 2026-2027, contenente i dati rilevanti per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale.
Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 maggio 2026, è stata approvata la metodologia ufficiale con cui l’Agenzia delle Entrate formula ai contribuenti una proposta di concordato.
L’adesione alla proposta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2026.
Sono espressamente esclusi i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
- condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, dall’art. 2621 c.c., nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
- conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
- adesione, durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
- realizzazione, durante il primo periodo d’imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento d’azienda o ramo d’azienda ovvero modifica della compagine sociale che ne aumenta il numero di soci o associati (fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato) con riferimento a società o associazioni di cui all’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- partecipazione, da parte di titolari di reddito di lavoro autonomo, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, ad associazioni fra professionisti, società tra professionisti o società tra avvocati, qualora non vi sia adesione al concordato sia da parte dell’associazione o società partecipata, sia, nei casi di adesione di queste ultime, da parte di tutti i soci o associati titolari di reddito di lavoro autonomo, per i medesimi periodi d’imposta. ll CPB cessa di avere efficacia per tutti se anche un solo componente della struttura ne esce a causa di una decadenza o di una causa di cessazione.
La presenza di un socio o associato in regime forfetario all’interno di una società tra professionisti (STP) o di un’associazione professionale non fa saltare il diritto di adesione per il resto della struttura.
Sebbene la normativa (art. 11 del D.Lgs. n. 13/2024) preveda un vincolo stringente di “tutti dentro o tutti fuori” – secondo cui l’associazione o STP non può aderire se non aderiscono anche tutti i soci che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, e viceversa – l’Agenzia delle Entrate ha fornito una precisa deroga per questo specifico caso. Attraverso una FAQ del 25 settembre 2025, il Fisco ha chiarito che se per uno dei partecipanti ricorre una causa che gli impedisce a priori di applicare gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) – come, appunto, l’applicazione del regime forfetario – questa situazione non preclude l’adesione al concordato preventivo biennale (CPB) da parte dell’associazione e degli altri associati per i quali, invece, trovano regolarmente applicazione gli ISA.
Il reddito concordato viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate secondo le regole ordinarie previste dal TUIR; il reddito stimato dall’Agenzia delle Entrate non tiene conto:
- delle plusvalenze e delle minusvalenze;
- delle sopravvenienze attive e passive;
- delle perdite su crediti;
- dei redditi o delle quote di redditi (utili o perdite nel caso di reddito d’impresa) derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR;
- dei corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività artistica o professionale (nel caso di redditi di lavoro autonomo).
In ogni caso, il reddito concordato e integrato dei componenti sopra indicati, non potrà essere inferiore a 2.000,00 euro.
La legge di conversione del D.L. n. 38/2026 (legge 22 maggio 2026, n. 88), c.d. Decreto “fiscale”, ha fissato due nuove soglie di livello massimo per la proposta di reddito concordato.
In particolare, tale proposta non può eccedere:
- di più del 30% del reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente (opportunamente rettificato) per i contribuenti che presentano, nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, un livello di affidabilità fiscale (ISA) pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 e
- di più del 35% del reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente (sempre opportunamente rettificato) per i contribuenti che presentano, nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, un livello di affidabilità fiscale (ISA) pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.
Oltre alle persone fisiche, possono accedere al CPB anche le società, sia di persone che di capitali, che applicano gli ISA. In questi casi, l’accettazione della proposta da parte di società di persone e soggetti equiparati e di società di capitali in regime di trasparenza fiscale, vincolerà anche tutti i soci e gli associati.
L’accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF/IRES ed eventualmente ad IRAP i redditi preconcordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.
Al fine di rendere più conveniente il CPB, il D.Lgs 5 agosto 2024, n. 108 ha introdotto un regime opzionale tramite cui è possibile assoggettare il maggior reddito concordato ad un’imposta sostitutiva.
La base imponibile cui applicare l’imposta sostitutiva è pari alla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente cui si riferisce la proposta. L’aliquota applicabile varia in base al punteggio di affidabilità ottenuto in relazione al periodo d’imposta precedente a quello di ingresso nel concordato. In particolare:
- per i contribuenti con punteggio ISA pari o superiore a 8, l’aliquota è pari al 10%;
- per i contribuenti con punteggio ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8, l’aliquota è pari al 12%;
- per i contribuenti con punteggio ISA inferiore a 6, l’aliquota è pari al 15%.
Sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente eccedente 85.000 euro, l’imposta sostitutiva si applica con un’aliquota del 43% per i soggetti IRPEF e del 24% per i soggetti IRES.
Il reddito concordato, e rettificato come sopra già descritto, potrà essere ridotto per tener conto delle perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta precedenti. Invece, le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta oggetto di concordato, per effetto della rettifica dei componenti reddituali sopra indicati, potranno essere portate in diminuzione dai redditi relativi ai medesimi periodi d’imposta e a quelli successivi secondo i criteri ordinari.
L’Agenzia tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.
A tal fine, i redditi e il valore della produzione netta, individuati con la metodologia approvata con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 maggio 2026, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, sono ridotti:
- in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra trenta e sessanta giorni;
- in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a sessanta giorni e fino a centoventi giorni;
- in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a centoventi giorni.
Gli eventi straordinari sono riconducibili alle situazioni eccezionali, quali eventi calamitosi, straordinari, sospensione dell’attività di impresa o di lavoro autonomo, verificatesi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato.
L’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.
Il concordato preventivo produce effetti anche nella sfera previdenziale INPS; quindi, per la contribuzione dovuta da artigiani e commercianti o per gli iscritti alla gestione separata, rispetto ai quali il reddito concordato ha piena rilevanza anche ai fini contributivi. Il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.
Rispetto ai professionisti con cassa privata (commercialisti, avvocati, geometri, ingegneri, veterinari e altre casse), la contribuzione previdenziale resta invece calcolata sul reddito effettivamente prodotto; anche se un professionista aderisce al CPB, il reddito concordato non influenzerà quindi l’ammontare dei contributi previdenziali da versare. Attenzione perché sebbene in questi casi l’adesione al CPB non influenzi il calcolo dei contributi previdenziali, i debiti contributivi verso le Casse private concorrono al raggiungimento della soglia debitoria di 5.000 euro, insieme ai debiti tributari verso l’Agenzia delle Entrate.
I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, ecc.
Il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta quando si verificano determinati eventi; in particolare:
- se durante il biennio oggetto di concordato si sia modificata l’attività rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio – salvo si applichi il medesimo ISA;
- se sia cessata l’attività;
- se il soggetto sia stato interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento o modifiche della compagine sociale per società di persone e associazioni professionali;
- se si verifichino circostanze eccezionali per cui si realizzano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 30%, rispetto a quelli oggetto del concordato. Per “circostanze eccezionali” si intende:
- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (lett. c, comma 1, art. 7 e comma 1, art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018);
- altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività, oppure la sospensione dell’attività, laddove l’unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
- liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- cessione in affitto dell’unica azienda;
- sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all’Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.
Non costituiscono invece circostanze eccezionali che possono far decadere il concordato nel corso del biennio la grave malattia o l’infortunio che potrebbe colpire il titolare dell’impresa o il libero professionista.
Il decreto dell’11 maggio 2026 ha introdotto una nuova fattispecie di cessazione, del tutto inedita, alla lettera g), strettamente collegata allo scenario internazionale. Il concordato cessa in presenza di impatti economici negativi correlati ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell’area mediorientale comprovati dall’incremento nell’anno dell’indice dei prezzi superiore al 5 per cento.
Sono altresì previste cause di decadenza, che riguardano entrambi i periodi d’imposta oggetto di concordato, a prescindere da quando è avvenuta la violazione:
- accertamenti con superamento della soglia del 30%: la decadenza scatta se, a seguito di un accertamento sui periodi del concordato o su quello precedente, emergono attività non dichiarate (ricavi nascosti) o passività inesistenti/indeducibili (costi finti) per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
- modifica e integrazione delle dichiarazioni: quando la presentazione di una dichiarazione integrativa o la modifica dei dati passati porta a una quantificazione diversa del reddito o del valore della produzione netta (con uno scostamento superiore al 30%) rispetto a quella che ha generato la proposta. Vi rientra anche la comunicazione inesatta dei dati ISA con uno scostamento sempre superiore al 30%;
- dichiarazione di dati discordanti: se vengono indicati nella dichiarazione dei redditi dati falsi o comunque non corrispondenti a quelli comunicati originariamente per definire la proposta del Fisco;
- omessi versamenti: quando non si pagano le tasse dovute in base al concordato. Più nello specifico, la decadenza si verifica se si omette di versare le somme richieste a seguito di un controllo automatico (ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973) e non si sana l’irregolarità entro 60 giorni dalla ricezione dell’avviso bonario;
- reati tributari e violazioni gravi: in caso di condanna per reati tributari (ex D.Lgs. n. 74/2000) o se vengono commesse altre violazioni di non lieve entità;
- irregolarità con i corrispettivi: per la mancata o infedele memorizzazione dei corrispettivi (scontrini o ricevute) registrata in almeno tre giorni diversi;
- omesse dichiarazioni: per la mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie, come ad esempio l’omessa dichiarazione IRAP per gli anni d’imposta oggetto dell’accordo;
- perdita dei requisiti: se si verifica una delle cause di esclusione originarie o se vengono meno i requisiti sui debiti tributari (ad esempio, se spuntano nuovi debiti fiscali definitivi superiori a 5.000 euro)
Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale ottenuto, sono riconosciuti i benefici fiscali previsti per i soggetti ISA che ottengono un voto pari a 10 e quindi:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’art. 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità̀, dei termini di decadenza per l’attività̀ di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
La legge di conversione del D.L. n. 38/2026, c.d. decreto “Fiscale” ha stabilito che nella determinazione del reddito d’impresa oggetto di concordato preventivo biennale, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES), non rileva la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria eventualmente spettante (c.d. iperammortamento).
Nei fatti, anche l’iperammortamento entra nelle voci di rettifica del reddito rilevante ai fini del CPB.
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