Supporto per la formazione e il lavoro: come fare domanda


  • Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è un’indennità mensile di 500 euro riservata a persone disoccupate e occupabili, con ISEE familiare non superiore a 10.140 euro.
  • La misura è condizionata alla partecipazione attiva a corsi di formazione, percorsi di riqualificazione o altre politiche attive del lavoro;
  • Chi interrompe la formazione senza giustificato motivo, rifiuta un’offerta di lavoro o fornisce dati falsi rischia la decadenza – o addirittura la revoca – con obbligo di restituzione delle somme percepite.

Se hai perso il lavoro, sei in una fascia d’età compresa tra i 18 e i 59 anni e il tuo nucleo familiare ha un reddito basso, potresti avere diritto al Supporto per la Formazione e il Lavoro – SFL. Si tratta di una misura introdotta con il D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (il cosiddetto Decreto Lavoro, convertito con Legge 3 luglio 2023, n. 85) e attiva dal 1° settembre 2023, pensata per chi è considerato “occupabile” – cioè non si trova in una condizione di fragilità che giustifichi l’accesso all’Assegno di Inclusione. Non è un reddito passivo: per riceverlo devi impegnarti concretamente in un percorso di reinserimento lavorativo. Ecco tutto quello che devi sapere, aggiornato alle novità della Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025).

Cos’è il Supporto per la Formazione e il Lavoro

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è una prestazione INPS che eroga un’indennità mensile a chi partecipa attivamente a:

  • percorsi di formazione, orientamento e riqualificazione professionale;
  • politiche attive del lavoro, comunque denominate;
  • Progetti Utili alla Collettività (PUC), disciplinati dal D.M. 15 dicembre 2023, n. 156;
  • Servizio Civile Universale.

Il SFL nasce come misura sostitutiva – parziale – del Reddito di Cittadinanza per le persone ritenute occupabili, cioè quelle in grado di lavorare che non si trovano in una delle situazioni di fragilità previste per l’Assegno di Inclusione (ADI). In sintesi: se nel tuo nucleo familiare non ci sono minori, over 60, persone con disabilità o in situazione di svantaggio, il SFL è la misura che ti riguarda.

Approfondisci l’argomento leggendo Chi ha diritto all’assegno di inclusione?

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Chi può fare domanda: i requisiti

Per accedere al SFL devi soddisfare sia requisiti soggettivi sia requisiti economici, e devi mantenerli per tutta la durata della prestazione.

Requisiti soggettivi

Puoi fare domanda se:

  • hai un’età compresa tra i 18 e i 59 anni;
  • sei in stato di disoccupazione (non per dimissioni volontarie nei 12 mesi precedenti la domanda, salvo dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto);
  • non percepisci l’Assegno di Inclusione;
  • non sei sottoposto a misure cautelari personali o di prevenzione e non hai sentenze penali definitive di condanna negli ultimi dieci anni;
  • nel tuo nucleo familiare non ci sono minori, over 60, persone con disabilità o in condizioni di svantaggio (in quel caso spetterebbe l’ADI).

I componenti di nuclei già percettori di ADI possono comunque accedere al SFL su base volontaria, a patto di non essere conteggiati nella scala di equivalenza dell’ADI (come previsto dall’art. 6, comma 4, del D.L. n. 48/2023).

Per i giovani tra i 18 e i 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione vige un ulteriore obbligo: dimostrare l’iscrizione ai cicli di istruzione di primo livello per adulti, ai sensi del D.Lgs. 76/2005.

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Requisiti economici

La Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha innalzato le soglie di accesso, ampliando la platea dei beneficiari. I limiti in vigore nel 2026 sono:

  • ISEE familiare in corso di validità non superiore a 10.140 euro annui (era 6.000 euro fino al 2024);
  • patrimonio immobiliare in Italia o all’estero, diverso dalla casa di abitazione con valore IMU non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
  • patrimonio mobiliare inferiore a 6.000 euro per i nuclei monopersonali, 8.000 euro per i nuclei di due componenti e 10.000 euro per i nuclei di tre o più persone, incrementato di 1.000 euro per ogni figlio minorenne a partire dal terzo; i massimali sono inoltre aumentati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità e di 7.500 euro per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza.

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto modalità di calcolo dell’ISEE più favorevoli ai fini dell’accesso a specifiche prestazioni tra cui il SFL: un elemento da valutare con attenzione se ti trovi in prossimità della soglia.

Quanto si prende: l’importo del SFL

A partire da gennaio 2025, l’importo mensile è stato portato a 500 euro, con un incremento di 150 euro rispetto ai 350 euro previsti nel 2024. La somma viene accreditata dall’INPS tramite bonifico mensile: il 15 del mese per il primo pagamento, il 27 del mese per quelli successivi.

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Per quanto tempo si riceve: durata e proroga

Il SFL viene riconosciuto per tutta la durata del corso o dell’attività di attivazione lavorativa, entro un limite massimo di 12 mesi. La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto la possibilità di prorogare il beneficio, alla scadenza dei primi 12 mesi, per un massimo di ulteriori 12 mesi, qualora il beneficiario stia ancora partecipando a un corso di formazione. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

La proroga non è automatica: il sistema SIISL verifica automaticamente le domande accettate, ma è necessario aggiornare il Patto di Servizio Personalizzato (PSP) entro il mese stesso della fruizione, come precisato dal Messaggio INPS n. 765 del 3 marzo 2025.

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Come fare domanda

La domanda si presenta in via telematica tramite una delle seguenti modalità:

  • direttamente sul portale INPS (www.inps.it), con le proprie credenziali digitali (SPID, CIE o CNS);
  • presso un CAF (Centro di Assistenza Fiscale);
  • attraverso un patronato (ad esempio INCA-CGIL, INCA-CISL, INCA-UIL).

Dopo la presentazione della domanda, il richiedente deve accedere al portale SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) e precompilare il Patto di Attivazione Digitale (PAD), che diventa operativo all’esito positivo dell’istruttoria. Solo a quel punto – e dopo l’avvio del percorso formativo – inizia l’erogazione dell’indennità.

Quali sono gli obblighi del beneficiario

Il SFL non è un assegno incondizionato. Chi lo percepisce deve rispettare precisi obblighi stabiliti dagli artt. 8 e 12 del D.L. n. 48/2023 e dal D.M. n. 108/2023:

  • partecipare regolarmente alle attività formative o di politica attiva previste dal Patto di Servizio Personalizzato;
  • comunicare ogni variazione di reddito, patrimonio o composizione del nucleo familiare entro 15 giorni dall’evento modificativo;
  • presentare la DSU aggiornata entro un mese in caso di variazione del nucleo familiare;
  • non rifiutare, senza giustificato motivo, un’offerta di lavoro congrua.

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Decadenza, revoca e conseguenze

La violazione degli obblighi comporta conseguenze proporzionate alla gravità del caso. La decadenza scatta quando il beneficiario abbandona o rifiuta le attività formative senza giustificato motivo, non si presenta ai servizi per il lavoro nel termine fissato, non comunica le variazioni nei tempi previsti o rifiuta un’offerta di lavoro. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi 6 mesi dalla decadenza, salvo i casi più gravi (condanne o misure di prevenzione) per i quali il termine è di 10 anni.

La revoca è invece immediata nei casi in cui l’INPS accerti che le dichiarazioni rese in domanda non corrispondono al vero o che siano state omesse variazioni rilevanti. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

Sul piano penale, chi fornisce dichiarazioni false o omette informazioni per ottenere il SFL rischia la reclusione da due a sei anni, ai sensi delle norme applicabili in materia di indebita percezione di prestazioni previdenziali.

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SFL e compatibilità con il lavoro

Il SFL è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa, a condizione che il reddito ricavato non faccia superare la soglia ISEE prevista. Questa possibilità vale anche per chi ha un contratto di lavoro part-time o saltuario: l’importante è che il valore ISEE familiare rimanga entro i 10.140 euro annui.

Il SFL è uno strumento articolato, con requisiti che si intrecciano tra aspetti economici, anagrafici e comportamentali. Valutare se ne hai diritto, capire come presentare correttamente la domanda e gestire eventuali variazioni nel corso della fruizione sono operazioni che conviene affrontare con la guida di un professionista. Rivolgiti a un avvocato esperto in diritto del lavoro e previdenziale per avere un’analisi precisa della tua situazione.

Fonti:

  • https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.supporto-per-la-formazione-e-il-lavoro-sfl-.html
  • https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/decreto-lavoro/pagine/supporto-formazione-e-lavoro

Supporto per la formazione e il lavoro – Domande frequenti

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro sostituisce il Reddito di Cittadinanza?

Solo in parte e solo per alcune categorie. Il Reddito di Cittadinanza è stato abolito dal 1° gennaio 2024. Per chi è “occupabile” (18-59 anni, senza componenti fragili nel nucleo) è stato introdotto il SFL. Per i nuclei con persone fragili è invece previsto l’Assegno di Inclusione, che ha importi e durata diversi.

Posso ricevere il SFL se ho già un lavoro?

Sì, a patto che il valore dell’ISEE familiare non superi i 10.140 euro annui. La misura non esclude chi ha un reddito da lavoro, purché rispetti i limiti patrimoniali e reddituali previsti.

Cosa succede se non riesco a partecipare al corso per malattia?

Le assenze giustificate – compresa la malattia documentata – non comportano la decadenza. La normativa prevede eccezioni per le situazioni con giustificato motivo: è però necessario documentare tempestivamente la causa dell’assenza ai servizi competenti.

La proroga del Supporto per la Formazione e il Lavoro oltre i 12 mesi è automatica?

No. Per ottenere la proroga fino ad altri 12 mesi devi essere ancora inserito in un percorso formativo alla scadenza e aggiornare il Patto di Servizio Personalizzato (PSP) entro il mese di competenza, come indicato dal Messaggio INPS n. 765/2025.

Il SFL si può cumulare con l’ADI?

No, non si possono percepire entrambe le misure contemporaneamente. Tuttavia, un componente del nucleo percettore di ADI che non rientra nella scala di equivalenza può scegliere volontariamente di aderire al SFL.

Posso perdere il SFL se rifiuto un’offerta di lavoro?

Sì. Il rifiuto ingiustificato di un’offerta di lavoro congrua è una delle cause di decadenza previste dall’art. 8 del D.L. n. 48/2023. La congruità dell’offerta si valuta in base a parametri quali la distanza dal domicilio, il tipo di contratto e la retribuzione.

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