Camorra, i giudici: nessuna prova dell’esistenza del “Nuovo clan Graziano”


QUINDICI- “Dall’ attività istruttoria espletata non sono emersi secondo questo Collegio elementi che testimonino la forza intimidatrice propria dell’ associazione, la conseguente condizione di assoggettamento e omertà che la stessa era in grado di ingenerare nella generalità dei consociati. Graziano Fiore e Salvatore erano stati sicuri appartenenti all omonimo clan, ma lo stesso non può di dirsi per gli altri imputati”. E’ uno dei passaggi chiave della sentenza emessa dai giudici della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Avellino nei confronti dei presunti partecipi al “Nuovo Clan Graziano”, ovvero Fiore e Salvatore Graziano, Antonio Mazzocchi e Domenico Lodovico Rega, difesi dagli avvocati Raffaele Bizzarro, Sabato Graziano e Antonio Iannaccone. Nei loro confronti, fatta eccezione per Graziano Salvatore (per cui era stata chiesta l’assoluzione) la Dda di Napoli aveva invocato condanne dai 21 ai 18 anni di reclusione, per associazione di stampo mafioso (per le vicende estorsive c’era stata già la condanna, fatta eccezione per Graziano Salvatore). I giudici hanno emesso un verdetto di assoluzione “perché il fatto non sussiste”. Nelle venti pagine di motivazione depositate dal collegio presieduto dal giudice Gian Piero Scarlato, vengono messi a fuoco gli elementi non emersi nell’ istruttoria per giungere ad una sentenza di condanna.
IL CONTRIBUTO “POCO RILEVANTE” DELL’ EX BOSS GRAZIANO FELICE
Un capitolo della sentenza emessa dai giudici della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Avellino e’ quello relativo al contributo dato all’istruttoria dal collaboratore di giustizia Felice Graziano. “Poco rilevante” così per i magistrati viene definito “l’apporto di Graziano Felice ⁃ gia’ esponente del clan Graziano collaboratore di giustizia sin dal mese di maggio 2008 ⁃ il quale ha riferito che gli odierni imputati Graziano Fiore, Graziano Salvatore, figli di Graziano Arturo, avevano anch’essi fatto parte dell’associazione negli anni 2000-2007 ed avevano commesso prevalentemente attività di natura estorsiva.Non sapeva invece riferire se anche Mazzocchi Antonio, con un passato in Polizia, fosse stato partecipe del medesimo sodalizio e se avesse commesso analoghe attivitàdelinquenziali. Per certo era a conoscenza del fatto che il padre del Mazzocchi era stato ucciso da esponenti del clan Cava, nell’ambito della faida fra le due organizzazioni criminali”. Nessuna notizia invece relativa a Rega Domenico Ludovico: “non aveva mai avuto a che fare, né aveva mai saputo di una sua partecipazione al clan (“a me personalmente ‘sto ragazzo non mi risulta criminalmente inserito nel nostro clan. Successivamente all’ anno 2008 egli non aveva avuto più notizie dei cugini Fiore e Salvatore, se non quelle apprese dai giornali”.
LA RISSA DEL CARNEVALE 2019
Uno degli episodi finiti nella contestazione relativa all’associazione a delinquere era sicuramente riferito alla rissa avvenuta iI 3 marzo 2019: “in occasione dei festeggiamenti del Carnevale nel Comune di Quindici, scoppiò una rissa fra esponenti dei due clan rivali. Le conversazioni intercettate che seguirono tale avvenimento rendevano evidente la preoccupazione che da quell’episodio sarebbe potuto scaturire qualcosa di più clamoroso. Ma così non fu e, dunque anche quell episodio rimase isolato privo delle paventate conseguenze anche all’esito della scarcerazione, dopo oltre due mesi, di Cava Salvatore. Lo stesso Lgt. Colella ha ricordato che, dopo la rissa del marzo 2019, non vi fu più alcun episodio cruento, pur giustificando tutto ciò col fatto che le forze dell’ordine avevano rafforzato il presidio sul territorio (“.. perché, ovviamente, c’è stata una presenza massiccia delle forze dell’ordine sul territorio, perché l’allarme era evidente, sotto gli occhi di tutti”–pag. 40)”. Per i giudici “molto vaga risulterebbe essere la nuova compagine dell’associazione, la sua organizzazione, l’organigramma ed il riparto dei ruoli, così come le finalità del sodalizio. Sembra invece corretta l’analisi fatta dal luogotenente Colella, il quale ha riferito che in un momento di assenza di esponenti di spicco del clan Cava, gli odierni imputati ebbero gioco facile nel monopolizzare le attività estorsive in quel contesto territoriale. Certo, all’esito della morte di Cava Biagio si registrò il timore di cosa potesse succedere, anche perché non c’era nessuno cosi forte e carismatico che potesse subito prenderne il posto subentrare nella gestione, anche di immagine, della “famiglia” nell’area di
Quindici. Resta però il fatto che, tra la morte di Cava Biagio ed il ritorno in libertà di Cava Salvatore passarono due anni e, nel frattempo, approfittando dell’asenza del clan rivale, i Graziano
posero in essere le attività estorsive di cui si è detto (“Quindi questo spazio in cu, nei
due anni, non c’era un personaggio importante, dei Cava, è stato terreno libero per i Graziano, almeno per quei Graziano che hanno fatto le attività estorsive”)”. Per cui, scrivono i giudici: “In definitiva, ritiene questo tribunale che dall’istruttoria non siano emersi convincenti elementi, al di là dei già giudicati episodi estorsivi, da cui inferire la sicura ricomposizione del clan Graziano da parte di Graziano Fiore, che già ne era stato partecipe prima di subire una carcerazione di dieci anni, e di altri soggetti che, invece, mai ne avevano fatto parte”. Ci sono altri dati che depongono per l’assenza di elementi che possano riferirsi ad una nuova organizzazione camorristica: “il fatto che, in oltre tre anni di attività di indagine e di capillare attività di intercettazione.non si siano registrati incontri e contatti fra i presunti sodali, se non in occasione di quei.pochi episodi criminosi, rende davvero difficile pensare che la ricompattazione della famiglia Graziano, pure auspicata nelle conversazioni captate, si sia davvero realizzata.Anzi la contestazione del delitto di cui all’art. 416 bis c.p. limitata ai soli, medesimi, soggetti coinvolti nelle attività estorsive, rende certi del fatto che il coinvolgimento di.altri soggetti rimase soltanto una speranza”.Aerre


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