INFORMATIVA SICUREZZA LAVORO- GIUGNO 2026


NOVITA’ LAVORO AGILE

La Legge 11 marzo 2026 n° 34 modifica l’art. 7-bis del D. Lgs.81/08 e stabilisce che in caso di lavoro agile, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e a RLS un’informativa scritta, con cadenza almeno annuale, sui rischi relativi al rapporto di lavoro.
Il lavoratore ha l’obbligo di cooperare con il datore di lavoro per attuare le misure di prevenzione e protezione. E’ prevista una specifica sanzione per la violazione del nuovo obbligo informativo per il datore di lavoro e/o dirigente (arresto da due a quattro mesi e ammenda da 1200 a 5200 euro.

NOVITA’ SULLE PLE

La Legge 11 marzo 2026 n° 34 modifica l’allegato VII del D. Lgs.81/08 che elenca le attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche, aggiungendo le piattaforme di lavoro mobili elevabili. Le verifiche periodiche servono a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, ed evitare incidenti anche mortali per caduta dall’alto. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’Inail e per le successive verifiche il datore di lavoro può rivolgersi all’ASL o a enti privati. La periodicità è triennale.

I DATORI DI LAVORO NON RISPETTANO IL LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE

Il libretto o manuale di uso e manutenzione è fondamentale per ogni attrezzatura, che deve essere installata, utilizzata e sottoposta a manutenzione come ivi riportato. Le attrezzature devono essere utilizzate solo da personale informato formato e addestrato adeguatamente. I lavoratori devono avere la disponibilità del libretto/manuale sempre e nella lingua che conoscono (normalmente l’italiano). Il datore di lavoro deve consegnare ai lavoratori anche le procedure scritte per l’uso in sicurezza di ogni attrezzatura. La manutenzione è obbligatoria e deve essere riportata su apposito registro. La prova della formazione impartita non può essere desunta semplicemente dall’anzianità di servizio o dal ruolo assegnato dal datore di lavoro.

GESTIONE DPI

Le fasi fondamentali da considerare sono: identificazione e scelta, informazione formazione e addestramento, gestione vera e propria (approvvigionamento, conservazione, dotazione, lavaggio, manutenzione, uso e corretto utilizzo, registrazione, sostituzione, riconsegna al termine dell’utilizzo). Il datore di lavoro deve prevedere una procedura scritta per individuare chi si occupa di ogni fase o sottofase, in che modo e in che tempi, e chi lo controlla.

OSTACOLO LINGUISTICO PER I LAVORATORI STRANIERI

Quando si parla di formazione l’obbligo legale riguarda la comprensione effettiva dei contenuti formativi. La lingua non è un dettaglio organizzativo della formazione ma costituisce una vera e propria misura di prevenzione. Se il lavoratore non comprende le istruzioni di sicurezza, la formazione non assolve alla sua funzione di tutela e non soddisfa gli obblighi previsti dalla normativa prevenzionistica, e il datore di lavoro viola l’obbligo fondamentale di formazione adeguata e sufficiente. Il modo per far comprendere i contenuti dei corsi di formazione agli stranieri c’è, ma poi? Sul posto di lavoro che lingua si parla? Tutti i lavoratori devono imparare obbligatoriamente l’italiano scritto e parlato, e ad un buon livello.

MOLESTIE E OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO

Tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, è contemplata anche la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori. L’obbligo di prevenire comportamenti inopportuni e gestire eventuali casi, è del datore di lavoro che deve predisporre apposita procedura scritta e informazione e formare tutti i lavoratori, procedendo anche, se necessario a incontri vari per sensibilizzare i lavoratori sul tema

ZERO INFORTUNI = AZIENDA SICURA?

Assolutamente no! Il sistema continua a funzionare grazie alla competenza operativa dei lavoratori, qualche volta il problema è stato evitato per fortuna o per un adattamento mai segnalato. E quando succede un infortunio, si da la colpa all’errore umano. La vera maturità organizzativa si riconosce da quanto: velocemente intercetta segnali deboli, ascolta le cattive notizie, protegge chi parla, investe nell’analisi del lavoro reale. I rischi più grandi sono quelli che non conosciamo.

PROCEDURE CHE NON SEGUONO LA REALTA’

Se le procedure sono state scritte a tavolino senza coinvolgere colore che dovranno applicarle, lo scarto è molto ampio. Spesso i lavoratori si trovano costretti ad adattare la procedura per farla funzionare. Quindi la procedura è non applicata, percepita come inutile e sistematicamente aggirata. Perché il datore di lavoro non capisce che procedure ben fatte possono portare un sacco di benefici? Chi deve redigere le procedure deve osservare i lavoratori e successivamente chiedere un feedback. La distanza esistente tra una procedura e la realtà operative va conosciuta, analizzata, monitorizzata e gestita. Solo così l’azienda cresce e non perde tempo con fogli e file inutili.

ESTINTORI PER LE BATTERIE AL LITIO

La normativa ha introdotto la nuova classe “L” dedicata agli incendi che coinvolgono celle e batterie agli ioni di litio. Questi nuovi estintori seguono l’evoluzione tecnologica e la crescente diffusione dei sistemi di accumulo in numerose applicazioni come dispositivi mobili o veicoli elettrici e ibridi. Esempi comuni di utilizzo di estintori di classe “L” sono: smarthphone, elettrovoltaico, carrelli elevatori, UPS, veicoli elettrici, veicoli ibridi, ecc. Sia nel pubblico che nel privato, sia nelle attività produttive che in quelle di servizi, occorre rivalutare l’adeguatezza degli estintori in base alla nuova normativa di prevenzione incendi.

REGISTRO ANTINCENDIO: OBBLIGATORIO PER TUTTI

Il registro dei controlli antincendio è obbligatorio in tutte le imprese indipendentemente dall’attività svolta. Su questo registro devono essere riportate le manutenzioni semestrali effettuate dalle ditte specializzate in materia antincendio, ma anche i corsi di formazione e le prove di evacuazione quando previste. Quando il tecnico della ditta manutentrice arriva, un addetto antincendio lo deve accompagnare durante tutti i controlli e alla fine riceve il verbale di controllo con l’indicazione di tutto quello che è stato controllato, in che modo e se l’esito non è positivo, deve essere indicato anche il dettaglio della non conformità. L’addetto antincendio compila il registro antincendio prendendo i dati dal verbale di controllo appena ricevuto e in caso di non conformità informa i responsabili della propria ditta affinché si provveda alla riparazione, sostituzione o all’intervento che serve per ripristinare l’adeguatezza normativa e la sicurezza antincendio. E’ l’addetto antincendio individuato dal datore di lavoro che firma il registro antincendio e archivi il modulo rilasciato dalla ditta manutentrice. Il registro antincendio non deve essere necessariamente un registro comprato, può essere semplicemente una serie di fotocopie inserite in un raccoglitore ad anelli, numerate e datate in ordine progressivo; è però indispensabile che per ogni mezzo/impianto antincendio (o altro elemento) sia riportata la check list ripresa dalla normativa che dimostri che i controlli sono eseguiti in conformità alla normativa stessa.

SORVEGLIANZA ANTINCENDIO

E’ un’attività obbligatoria in ogni luogo di lavoro indipendentemente dall’attività svolta e deve essere svolta preferibilmente da un addetto antincendio dipendente dalla ditta. Il datore di lavoro deve consegnare a questo addetto una check list da seguire e le istruzioni su come compilarla. Queste checklist possono far parte del registro antincendio usato anche per le ditte manutentrici esterne oppure inserite in altro registro/contenitore. La normativa non prevede una periodicità fissa: i funzionari dei Vigili del Fuoco consigliano una sorveglianza settimanale, ma la maggior parte delle aziende provvede mensilmente, nei mesi in cui non interviene la ditta esterna.

SPIEGHIAMO L’RLS

L’RLS è un fattore di stimolo e di spinta verso l’obiettivo aziendale del miglioramento continuo delle condizioni di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, che va perseguito anche attraverso una sua partecipazione attiva ai progetti ed alle azioni in corso in materia di prevenzione e protezione, consentendogli di svolgere con la massima efficacia il ruolo di cerniera tra i lavoratori e le altre figure aziendali che si occupano di prevenzione. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può svolgere un ruolo importante sia per l’azienda, perché è in grado d’intercettare elementi di miglioramento dai lavoratori, sia per quest’ultimi perché lo vedranno come un collega in grado di aiutarli a comunicare le proprie considerazioni e le proprie idee in materia di prevenzione e quindi capace di migliorare il loro lavoro.

Per svolgere questo ruolo l’RLS deve avere specifiche conoscenze del contesto di lavoro, dei rischi specifici per la salute e la sicurezza e della normativa vigente, oltre che abilità e competenze, che dovranno essere aggiornate nel tempo sia con attività di formazione che attraverso la pratica quotidiana sul campo. Ha, inoltre, caratteristiche psicoattitudinali riferite a: leadership, predisposizione all’aggiornamento continuo, atteggiamento propositivo, capacità di ‘problem solving’, competenze relazionali e comunicative, competenze nel dare feedback e nel motivare al cambiamento per adempiere al meglio alla promozione della salute e sicurezza Ecco i compiti e le relative attività specifiche attribuite all’RLS, “senza finalità di esaustività”:

  • Facilitare il flusso di informazioni e la comunicazione sulle tematiche di salute e sicurezza: “Si presenta come referente per tutti i lavoratori per i problemi relativi alla sicurezza e alla tutela della salute condividendo tale approccio con gli altri RLS in modo da garantire lo scambio di conoscenza. Frequenta gli ambienti di lavoro, per poter raccogliere eventuali segnalazioni da parte dei lavoratori e, sulla base della sua esperienza, le condivide con le figure preposte. Promuove l’utilizzo da parte dei lavoratori degli strumenti per la segnalazione dei suggerimenti di miglioramento supportandoli nella loro stesura. È aggiornato dai preposti sulla pianificazione degli interventi di formazione/informazione dei lavoratori nei casi previsti dalla legge e dalle procedure aziendali. Supporta l’RSPP nella definizione di eventuali interventi di informazione/comunicazione rivolte ai lavoratori a fronte di esigenze da questi individuate, in collaborazione con le figure preposte, quando necessario.
  • Supportare e partecipare alle iniziative di promozione, sviluppo e rafforzamento della cultura della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: Si informa periodicamente con un campione rappresentativo di lavoratori di ogni reparto\ufficio sulle necessità in termini di promozione della salute e della sicurezza. Facilita l’attività di segnalazione da parte dei lavoratori di condizioni e/o azioni non sicure, allo scopo di coinvolgerli nel processo di miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. Partecipa e supporta gli incontri organizzati dal RSPP al fine di condividere idee e iniziative volte al rafforzamento della cultura della sicurezza e della promozione della salute. Supporta l’implementazione delle iniziative definite a livello di linea operativa e condivide i feedback dei lavoratori.
  • Interagire con le funzioni specialistiche aziendali (RSPP, tecnici ASPP) preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi: Acquisisce le informazioni e analizza la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e al suo aggiornamento interagendo con le funzioni specialistiche al fine di avere chiarimenti e di comprendere in modo corretto le modalità e gli esiti della valutazione. Riceve e analizza le informazioni e la documentazione aziendale inerente le misure di prevenzione relative, nonché le sostanze e le miscele pericolose, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro. Collabora alla definizione delle misure di prevenzione e protezione a fronte della valutazione dei rischi – anche prendendo visione del documento di valutazione dei rischi in fase di stesura – facendosi in particolare portavoce delle esigenze da parte dei lavoratori.
  • Interagire con le funzioni specialistiche aziendali (RSPP, tecnici/ASPP e medico competente) per l’individuazione, la programmazione, la realizzazione e la verifica della prevenzione in azienda: Acquisisce la documentazione relativa al sistema di gestione della salute e della sicurezza adottato in azienda. Analizza tali documenti interagendo con le funzioni specialistiche al fine di avere chiarimenti e di comprendere in modo corretto le modalità di gestione dei vari requisiti del sistema con particolare riferimento ai piani di attività di prevenzione. Analizza in modo approfondito le statistiche relative agli infortuni, ai near miss, alle condizioni insicure e ai comportamenti insicuri nonché alle malattie professionali e alla sorveglianza sanitaria al fine di verificare gli interventi previsti e proporre soluzioni integrative. Segnala prontamente alle funzioni specialistiche aziendali (RSPP, tecnici, ASPP) problemi ed eventuali rischi individuati nel corso della sua attività collaborando all’identificazione di possibili soluzioni. A seguito di opportuni riscontri, propone tematiche di prevenzione su cui avviare progetti di miglioramento. Supporta e collabora attivamente all’attuazione e al monitoraggio dei progetti di promozione della salute e sicurezza.
  • Interagire con le funzioni specialistiche aziendali (RSPP, tecnici, ASPP) per la gestione delle attività di prevenzione incendi e di primo soccorso: Acquisisce le informazioni e gli aggiornamenti relativi alla gestione delle attività di prevenzione incendi e di primo soccorso. Analizza tali documenti interagendo con le funzioni specialistiche al fine di avere chiarimenti e di comprendere in modo corretto le modalità di gestione delle emergenze proponendo eventuali miglioramenti. Suggerisce spunti di miglioramento dei piani di emergenza dettate dalla conoscenza dei luoghi.
  • Interagire con le funzioni specialistiche aziendali (RSPP, tecnici, ASPP) in merito all’organizzazione dell’informazione e della formazione di tutte le figure aziendali: Acquisisce preventivamente dall’RSPP e dall’EHS Manager, qualora presente, i piani ed i contenuti degli interventi di informazione e dei corsi di formazione previsti per i lavoratori in materia di salute e sicurezza. Relativamente ai piani formativi anche tenendo conto delle esperienze pregresse, propone eventuali integrazioni o cambiamenti per renderli più efficaci e in linea con le necessità di informazione e formazione da lui evidenziate a seguito del confronto con i lavoratori. Periodicamente si informa sullo stato di avanzamento delle attività pianificate. Partecipa attivamente alla formazione obbligatoria e, anche attraverso l’autoformazione, acquisisce le conoscenze necessarie allo svolgimento del proprio ruolo.
  • Partecipare attivamente alle riunioni ex art. 35 e ex art. 50 del d.lgs. 81/2008: Promuove la programmazione degli incontri. Partecipa in modo collaborativo e costruttivo alle riunioni previste dalla legge preparando temi e proposte da condividere. Supporta il monitoraggio delle attività programmate”.

A titolo esemplificativo, riportiamo le competenze individuate per i primi quattro compiti individuati sopra:

  • Facilitare il flusso di informazioni e la comunicazione sulle tematiche di salute e sicurezza: “Saper lavorare in gruppo; saper creare coinvolgimento; essere in grado di applicare strumenti e metodi efficaci per la diffusione delle informazioni; saper razionalizzare le informazioni e condividerle per comprendere il contesto e individuare i rischi; saper relazionarsi con altre funzioni aziendali per raccogliere tutte le informazioni necessarie da divulgare; essere in grado di collaborare con l’RSPP e tecnici ASPP nella definizione di interventi di informazione/comunicazione”.
  • Supportare e partecipare alle iniziative di promozione, sviluppo e rafforzamento della cultura della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: “Saper valutare l’applicabilità dei progetti in relazione al contesto specifico; saper lavorare in gruppo; saper creare coinvolgimento; sapersi relazionare con i lavoratori per raccogliere le informazioni necessarie per la promozione della salute e sicurezza; saper promuovere e facilitare la segnalazione da parte dei lavoratori di condizioni o azioni non sicure”.
  • Interagire con le funzioni specialistiche aziendali (RSPP, tecnici ASPP) preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi: Saper comprendere e contestualizzare le richieste normative; saper comprendere e analizzare la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e ai suoi esiti; saper analizzare la documentazione relativa alle misure di prevenzione e protezione comprese le informazioni inerenti sostanze e miscele pericolose, macchine, impianti, organizzazione e ambienti di lavoro; essere in grado di collaborare alla definizione delle misure di prevenzione e protezione.
  • Interagire con le funzioni specialistiche aziendali (RSPP, tecnici /ASPP e medico competente) per l’individuazione, la programmazione, la realizzazione e la verifica della prevenzione in azienda: Saper comprendere e contestualizzare le richieste normative; saper comprendere e analizzare la documentazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza adottato in azienda; saper analizzare in modo approfondito statistiche relative agli infortuni, ai near miss, alle condizioni e comportamenti insicuri, alle malattie professionali e alla sorveglianza sanitaria al fine di verificare gli interventi previsti e proporre soluzioni integrative; essere in grado di segnalare tempestivamente alle funzioni specialistiche (RSPP/ASPP, tecnici) problemi ed eventuali rischi individuati nel corso della sua attività; essere in grado di collaborare con l’RSPP/ASPP e i tecnici all’identificazione di possibili soluzioni ai problemi riscontrati; saper razionalizzare le informazioni per proporre progetti di miglioramento su tematiche di prevenzione; saper collaborare e supportare le funzioni specialistiche.

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI

Dal 2012 tutti sanno che il corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro deve essere ripetuto ogni 5 anni con un corso di aggiornamento della durata di 6 ore. Ma questo è parzialmente vero, in quanto se cambiano i rischi sul posto di lavoro, la valutazione dei rischi deve essere aggiornata e la formazione pure. La formazione, che ormai è per tutta la vita lavorativa, deve seguire l’evoluzione dei rischi o l’insorgenza di nuovi rischi, cambiamenti normativi, tecnici ed organizzativi del contesto operativo. Inoltre i lavoratori non possono aggiornare la formazione partecipando ad un corso base, la pianificazione degli aggiornamenti dovrà seguire la rilevazione dei nuovi fabbisogni formativi, occorre analizzare cioè:

  • competenze richieste dalla mansione
  • competenze minime per affrontare il percorso formativo
  • competenze già possedute dal discente prima di iniziare il corso
  • il gap da colmare.

Nel corso di aggiornamento si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti. Un nuovo corso di aggiornamento e
approfondimento dovrà essere organizzato anche quando si rilevano delle carenze nello svolgimento di alcuni compiti, ovvero quando le risultanze delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa ne evidenzi la necessità. Comunque le sei ore di aggiornamento non dovrebbero essere erogate tutte insieme all’ultimo, ma diluite nel quinquennio, in base alle necessità. La formazione è una delle variabili in gioco che può portare, se inefficace o non effettiva, a
comportamenti non sicuri da parte del lavoratore, ma non è l’unica. E’ possibile che, a fornite di un comportamento non sicuro da parte di un lavoratore, la causa venga rintracciata nella mancata o carente vigilanza, nell’inadeguatezza di una procedura, in un carente addestramento, nell’inadeguata attribuzione di compiti, in dispositivi di sicurezza o attrezzature malfunzionanti e così via, ovvero in altre cause che non abbiano pertinenza con l’efficacia della formazione e che non siano ad essa collegate. IMPORTANTE L’aggiornamento dei lavoratori in presenza può essere erogato direttamente nell’ambiente di lavoro del discente e all’interno dei reparti aziendali e presso le postazioni dei lavoratori stessi, mediante BREAK FORMATIVI. Questi ultimi sono finalizzati ad apportare un aggiornamento continuo riguardo ai rischi legati alla mansione, al luogo di lavoro, alle attrezzature/sostanze utilizzate ed alle tecniche di prevenzione; sono quindi validi per I CORSI DI AGGIORNAMENTO.

Team Studio Protecno
Bientina lì, 11/06/2026
Studio Mattonai




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