Quando viene caricata su un veicolo, la bicicletta diventa a tutti gli effetti un carico da sistemare assicurando stabilità, visibilità, segnalazione delle sporgenze, rispetto delle dimensioni massime. Negli ultimi anni il tema è diventato ancora più d’attualità per via delle circolari ministeriali sui portabici posteriori e sui portabici da gancio traino. Le indicazioni avevano in realtà creato incertezza tra automobilisti, rivenditori e ciclisti per il timore che molti dispositivi dovessero essere sottoposti a visita e prova presso la Motorizzazione civile con aggiornamento della carta di circolazione.
Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 dicembre 2024 ha riportato ordine nella materia e stabilito i punti inderogabili: il carico deve restare entro i limiti ammessi, la targa deve essere leggibile e i dispositivi luminosi devono funzionare.
Non basta fissare bene la bici
La sicurezza del fissaggio è il punto di partenza, come stabilito dall’articolo 164 del Codice della Strada che impone la sistemazione del carico in modo da evitare caduta o dispersione. Il conducente deve accertarsi che le cinghie siano tirate, che i morsetti siano chiusi, che le ruote siano bloccate, che il telaio non possa ruotare e che nessuna parte mobile rischi di finire fuori sagoma con le oscillazioni del veicolo. Una bici da corsa leggera, una mountain bike elettrica o una gravel con borse laterali non producono gli stessi effetti sul portabici quando il veicolo affronta buche, dossi, frenate improvvise o raffiche di vento laterale.
Il peso merita un discorso a parte. Le e-bike possono superare facilmente i 20 o 25 kg ciascuna, soprattutto se la batteria resta montata. Caricare due biciclette elettriche su un supporto pensato per bici tradizionali significa sottoporre il dispositivo a uno sforzo non previsto. Stesso ragionamento vale per il gancio traino, che ha un carico verticale massimo ammesso.
Portabici da tetto, attenzione ad altezza e stabilità
Il portabici da tetto è la soluzione più lineare sotto il profilo normativo. Le biciclette vengono fissate sulle barre portatutto e non oscurano né la targa posteriore né i gruppi ottici. Per questo motivo crea meno complicazioni rispetto ai sistemi posteriori.
Il primo limite da rispettare è quello dell’altezza. Il Codice della Strada stabilisce una sagoma massima, e nella pratica chi monta le bici sul tetto deve fare attenzione a sottopassi, garage, parcheggi multipiano, caselli, rami bassi e barriere di accesso. L’errore tipico è ricordarsi dell’altezza solo dopo aver danneggiato il telaio della bici, il tetto dell’auto o la struttura d’ingresso di un parcheggio.
C’è poi un aspetto dinamico che molti sottovalutano. Le bici sul tetto aumentano la resistenza aerodinamica, alzano il baricentro percepito del veicolo e incidono sui consumi. In autostrada, un fissaggio imperfetto diventa più critico perché la pressione dell’aria agisce sul telaio e sulle ruote. Prima di partire occorre allora controllare ogni punto di ancoraggio, rimuovere accessori non necessari e verificare che le ruote siano assicurate.
Un altro errore frequente riguarda le biciclette con componenti aggiuntivi. Borse, seggiolini, cestini, portapacchi e accessori fissati male possono diventare elementi instabili. Chi trasporta la bici sul tetto dovrebbe alleggerirla il più possibile, perché ogni parte non solidale al telaio aumenta la probabilità di vibrazioni, rumori e movimenti.
Il portabici posteriore da portellone
Il portabici da portellone è pratico, economico e diffuso tra chi non ha il gancio traino. Il dispositivo viene fissato alla parte posteriore dell’auto tramite cinghie, ganci o staffe, con le bici collocate dietro al lunotto e al portellone. Se il portabici o le biciclette oscurano anche solo parzialmente la targa, l’auto non è però in regola. Lo stesso vale per stop, frecce, luci di posizione, retronebbia e dispositivi di segnalazione visiva. Non serve che la copertura sia totale in quanto basta una visibilità compromessa per essere fuori norma. vedano “di lato”. Su strada non funziona così.
Quando la parte posteriore del veicolo viene coperta dal carico, occorre ricorrere a dispositivi supplementari che ripetano luci e targa. Una targa fatta in casa, stampata su carta, incollata su un cartoncino o riprodotta su un supporto non autorizzato non risolve il problema. La targa deve essere quella del veicolo collocata nell’alloggiamento previsto una targa ripetitrice regolare.
Un ulteriore elemento riguarda la posizione del portabici rispetto al portellone. Alcuni modelli non sono compatibili con tutte le auto, altri possono interferire con spoiler, lunotto, tergicristallo posteriore o superfici verniciate.
I casi della targa e delle luci coperte
La targa è uno dei punti su cui le forze dell’ordine prestano maggiore attenzione. Deve essere visibile, leggibile e ben collocata. Di conseguenza chi usa un portabici da gancio traino dotato di portatarga deve verificare che la targa sia saldamente fissata e ben illuminata. Chi usa una targa ripetitrice deve accertarsi che sia stata rilasciata regolarmente e che riporti i dati corretti.
Un portabici posteriore caricato male può quindi nascondere lo stop centrale, oscurare una freccia, rendere meno visibile una luce di posizione o interferire con la targa. I portabici da gancio traino di buona qualità integrano quasi sempre un gruppo luci supplementare collegato alla presa elettrica del veicolo.
Trasportare la bici dentro l’auto va sempre bene?
Caricare la bici all’interno dell’abitacolo o del bagagliaio può sembrare la soluzione più sicura sotto il profilo normativo, perché non ci sono sporgenze esterne, pannelli, targa coperta o luci oscurate. In molti casi è vero. In realtà anche il trasporto interno deve rispettare una regola elementare: il carico non deve limitare la visibilità del conducente, impedire i movimenti o mettere in pericolo gli occupanti.
Una bici appoggiata sui sedili posteriori senza fissaggio diventa pericolosa in caso di frenata brusca. Un telaio lasciato libero nel bagagliaio di una station wagon senza rete divisoria può muoversi violentemente. Una ruota anteriore smontata e lasciata nell’abitacolo può colpire un passeggero.
Chi trasporta la bici dentro l’auto dovrebbe bloccarla con cinghie, abbattere i sedili solo se il carico rimane stabile e proteggere gli elementi appuntiti o sporgenti. Se la bici impedisce di vedere dallo specchietto interno, occorre compensare con una perfetta visibilità laterale, ma non si deve mai arrivare a una situazione in cui il conducente guida alla cieca.
Il discorso cambia per le biciclette pieghevoli o per le bici da bambino, che possono entrare più facilmente nel bagagliaio. Anche in quel caso il carico deve essere fermo.
Dopo il decreto 2024 il quadro è più chiaro
Il portabici da gancio traino è oggi una delle soluzioni più apprezzate da chi trasporta e-bike o più biciclette. È stabile, basso, comodo da caricare e molte volte dotato di fanaleria integrata e alloggiamento per la targa. La sua disciplina è stata però al centro di un passaggio normativo piuttosto discusso.
Le circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2023 avevano aperto la questione della visita e prova presso la Motorizzazione civile per alcune strutture posteriori. Il timore era che l’utilizzo di un portabici da gancio traino potesse comportare l’obbligo di aggiornare la carta di circolazione. Il decreto ministeriale del 19 dicembre 2024 ha chiarito che l’installazione delle strutture amovibili posteriori su gancio traino non richiede l’aggiornamento della carta di circolazione quando avviene nel rispetto delle condizioni previste.
In ogni caso il dispositivo deve essere conforme, installato secondo le istruzioni del costruttore e usato nel rispetto di masse, dimensioni e carico massimo ammesso sul gancio. Se il portabici copre i dispositivi luminosi o l’alloggiamento della targa, devono essere presenti luci supplementari e portatarga idoneo.
Il decreto ha anche chiarito un altro punto: sull’alloggiamento della targa della struttura amovibile può essere applicata la targa di immatricolazione del veicolo oppure la targa ripetitrice prevista dal Codice della Strada.
Carico sporgente, quando si usa il pannello bianco e rosso
Se il carico sporge longitudinalmente oltre la sagoma del veicolo, la sporgenza deve essere segnalata da un pannello quadrangolare a strisce bianche e rosse. Quest’ultimo deve essere omologato, retroriflettente e conforme al modello approvato. Va collocato in modo visibile, normale all’asse del veicolo, affinché chi segue possa notare la presenza del carico. Quando il carico occupa l’intera larghezza posteriore possono servire due pannelli collocati alle estremità della sporgenza.
La larghezza è un altro terreno minato. Una bici montata trasversalmente sul retro dell’auto può sporgere lateralmente, soprattutto se si tratta di mountain bike con manubri larghi o telai di grandi dimensioni. Il Codice della Strada consente alcune sporgenze laterali entro limiti definiti, ma non permette di circolare con un ingombro pericoloso o non percepibile.
Manubri, ruote, pedali e telai non devono uscire in modo tale da creare rischio per pedoni, ciclisti, motociclisti o altri automobilisti. In città il problema emerge nei sorpassi ravvicinati, nelle svolte strette, nei parcheggi e nelle strade a carreggiata ridotta. In autostrada pesa la stabilità del carico alle velocità più elevate.
Quando si rischiano sanzioni e ritiro dei documenti
L’articolo 164 del Codice della Strada prevede una multa tra 87 e 344 euro per chi non sistema correttamente il carico. Nei casi più gravi il veicolo non può proseguire il viaggio finché il carico non viene sistemato secondo le regole. L’organo accertatore può procedere anche al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente, con restituzione dopo la regolarizzazione.
Il quadro peggiora se il problema riguarda la targa. Circolare con targa non visibile, irregolare o collocata male porta a conseguenze più pesanti, perché entra in gioco l’identificazione del veicolo. Anche la mancanza del pannello per il carico sporgente può essere contestata. Lo stesso vale per le luci coperte, per il mancato funzionamento dei dispositivi supplementari, per la sporgenza non conforme o per il superamento dei limiti di massa.
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