Ordini di servizio WhatsApp: cosa devono sapere dirigenti, docenti e ATA su validità, privacy e diritto alla disconnessione.
La questione degli ordini di servizio WhatsApp riguarda validità, privacy e diritto alla disconnessione: ecco cosa cambia per dirigenti scolastici, docenti e personale ATA. Di seguito il comunicato dell’Avv. Gianfranco Nunziata del Foro di Salerno.
Ordini di servizio su WhatsApp: facciamo chiarezza giuridica
La diffusione capillare della messaggistica istantanea ha profondamente modificato le abitudini comunicative anche all’interno delle istituzioni scolastiche. Dirigenti scolastici, docenti e personale ATA fanno ormai uso quotidiano di WhatsApp per scambiarsi informazioni, convocazioni e, sempre più spesso, veri e propri ordini di servizio. Tale prassi pone una serie di rilevanti questioni giuridiche che il presente parere si propone di esaminare in modo organico: (i) se gli ordini di servizio possano essere legittimamente impartiti tramite WhatsApp; (ii) quale valore abbiano le comunicazioni trasmesse con tale mezzo; (iii) quali cautele debba adottare il Dirigente Scolastico; (iv) se il personale possa rifiutarsi di ricevere comunicazioni o di far parte di gruppi WhatsApp; (v) entro quali limiti orari tali comunicazioni possano essere inviate.
II. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Prima di affrontare i singoli quesiti, è necessario delineare il quadro normativo entro il quale si inserisce la questione.
Sul piano del diritto del lavoro pubblico, il riferimento essenziale è il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e, all’art. 5, attribuisce al dirigente il potere di organizzazione e il potere direttivo nei confronti del personale. Le circolari e gli ordini di servizio del Dirigente Scolastico rientrano, pertanto, nell’esercizio di tale potere organizzativo.
Sul piano del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, contiene disposizioni specifiche sull’uso degli strumenti informatici e dei social media da parte dei pubblici dipendenti. In particolare, l’art. 11-bis stabilisce che: “L’utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all’attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell’amministrazione. L’utilizzo di caselle di posta elettronica personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all’account istituzionale.”.
L’art. 11-ter dello stesso D.P.R., introdotto dalla novella del 2023, prevede che le comunicazioni afferenti il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l’utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sebbene WhatsApp, in quanto messaggistica privata chiusa, non sia assimilabile a un social media in senso stretto, il principio generale di riservatezza e di utilizzo di canali istituzionali si applica a fortiori.
Sul piano contrattuale, il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 (sottoscritto il 18 gennaio 2024) e il CCNL 2022-2024 (sottoscritto il 23 dicembre 2025) disciplinano i rapporti di lavoro del personale scolastico, con particolare riguardo al diritto alla disconnessione e all’utilizzo degli strumenti tecnologici fuori orario di servizio. Il CCNL 2022-2024, all’art. 11, comma 4, lettera c8), include tra le materie di contrattazione integrativa di istituto: “i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)”.
Sul piano della tutela della riservatezza delle comunicazioni, la Corte Costituzionale ha affermato che i messaggi WhatsApp rientrano a pieno titolo nella sfera di protezione dell’art. 15 Cost., apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi. Tale tutela, come ha precisato la stessa Corte, si estende anche ai messaggi già ricevuti e letti, conservati nella memoria dei dispositivi.
III. GLI ORDINI DI SERVIZIO VIA WHATSAPP: SONO LEGITTIMI?
3.1 Il principio generale
La risposta al primo quesito è, in linea di principio, negativa: WhatsApp non costituisce un canale istituzionale idoneo per ordini di servizio nel contesto scolastico.
Come chiarito in modo netto dalla prassi interpretativa e dalla dottrina giuslavorista: “Non è legittimo impartire ordini di servizio ai docenti comunicando con loro per le vie brevi, cercandoli attraverso il contatto WhatsApp personale o nel gruppo di servizio della scuola.”.
Le ragioni di tale conclusione sono molteplici e si fondano su precisi riferimenti normativi.
3.2 Il requisito della protocollazione e della tracciabilità
Le comunicazioni che costituiscono ordini di servizio sono atti recettizi, la cui efficacia è subordinata alla loro regolare comunicazione ai destinatari. Come ha affermato il Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, con sentenza del 15 ottobre 2019: “l’efficacia della circolare…contenendo delle disposizioni di servizio ed avendo, pertanto, natura recettizia, deve ritenersi condizionata alla relativa comunicazione…le disposizioni della circolare non regolarmente trasmessa, devono ritenersi prive di efficacia vincolante nei confronti del personale docente.”.
Gli ordini di servizio del Dirigente Scolastico devono essere protocollati. Le circolari interne che impartiscono istruzioni rientrano nel potere di organizzazione dirigenziale previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001 e, pertanto, il personale è tenuto a prenderne visione solo ove siano state pubblicate attraverso i canali istituzionali. In particolare: “L’ordine di servizio impartito da un dirigente scolastico ad un docente… sono comunicazioni che devono essere recapitate al docente con un numero di protocollo elettronico.”.
A conferma di ciò, l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 prevede che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei siti informatici delle amministrazioni. Ne consegue che solo le comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale attraverso i canali ordinari (circolare protocollata, registro elettronico, posta elettronica istituzionale) hanno piena efficacia vincolante nei confronti del personale.
3.3 Il principio di tracciabilità del processo decisionale
Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, art. 9, comma 2, enuncia il principio generale di tracciabilità dei processi decisionali dei dipendenti pubblici, che deve essere garantita con adeguato supporto documentale. Tale principio implica che le comunicazioni di servizio debbano essere documentate in forma ufficiale e suscettibili di verifica successiva.
WhatsApp, nella sua configurazione ordinaria, non garantisce la tracciabilità richiesta per gli atti amministrativi: i messaggi possono essere cancellati, modificati attraverso la funzione di editing, non sono inseriti nel sistema di protocollo informatico dell’ente, e non consentono di verificare con certezza la data certa dell’atto.
3.4 L’eccezione: la regolamentazione interna
L’uso di WhatsApp per comunicazioni urgenti può tuttavia essere legittimato qualora la scuola stessa, mediante apposito regolamento o circolare interna formalmente adottata, abbia individuato WhatsApp come canale per comunicazioni tempestive di urgenza: “Se la scuola stessa con un regolamento o una circolare interna ha individuato anche WhatsApp come canale per le comunicazioni tempestive di urgenza, l’uso può diventare legittimo per quegli scopi.”.
Anche in questo caso, tuttavia, tale regolamentazione dovrebbe essere adottata nel rispetto del diritto alla disconnessione del personale e dei principi di riservatezza.
IV. IL VALORE LEGALE DELLE COMUNICAZIONI VIA WHATSAPP
4.1 Valore probatorio nei procedimenti giudiziari
Indipendentemente dalla questione dell’ufficialità come canale istituzionale, i messaggi WhatsApp possiedono un riconosciuto valore probatorio nei procedimenti giudiziari civili e del lavoro.
La Corte di Cassazione, con la fondamentale Sentenza n. 11197 del 27 aprile 2023 (Sezioni Unite) e con la successiva Ordinanza n. 1254 del 18 gennaio 2025, ha cristallizzato i seguenti principi: “i messaggi ‘whatsapp’ e gli ‘sms’ conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una ‘chat’ di ‘whatsapp’ mediante copia dei relativi ‘screenshot’, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi.”.
Sul piano normativo, tale orientamento si fonda sull’art. 2712 del Codice Civile, che stabilisce che le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
La Cassazione ha ulteriormente precisato che il messaggio WhatsApp: “costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.”.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 8802/2017, aveva già affrontato il tema, affermando che il messaggio WhatsApp è liberamente valutabile dal giudice quanto alla sua idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale.
4.2 Valore probatorio e contestazione non specifica
È importante sottolineare che la parte che intende contestare il valore probatorio di una comunicazione WhatsApp deve farlo in modo circostanziato, indicando specificamente quale documento si intende contestare e in quali aspetti esso differisce dalla realtà. Una contestazione generica è considerata inidonea a inficiare il valore probatorio della riproduzione.
4.3 Valore come comunicazione istituzionale
Ben diverso è il piano del valore istituzionale delle comunicazioni WhatsApp. Come si è detto, WhatsApp non è un canale istituzionale riconosciuto: “I messaggi del Ds o dei suoi collaboratori, inviati come ordini di servizio ai docenti, non hanno una validità di legittimità e non sono sostitutive a quelle ufficiali di circolari regolarmente protocollate. È priva di ogni fondamento giuridico l’idea che la comunicazione di Whatsapp possa considerarsi un avviso ‘per le vie brevi’ e quindi acquisire un valore di ufficialità.”.
Coerentemente con questo principio, le circolari di alcuni istituti scolastici hanno esplicitamente affermato che: “L’utilizzo dell’app di messaggistica WhatsApp riveste un ruolo puramente personale e non può assumere alcun rilievo istituzionale.”.
Quanto alle comunicazioni tra dirigente e personale, va segnalato che lo stesso CCNL Scuola (nel documento citato relativo all’art. 30 delle Linee Guida Sindacati confederati relative al CCNL 2016/18) stabilisce espressamente che: “Qualunque comunicazione…tramite l’utilizzo di altri canali (ad esempio facebook, whatsapp, sms o altri social network) non regolamentata dal presente contratto non ha alcun valore prescrittivo per il personale.”.
V. LE CAUTELE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale esposto, il Dirigente Scolastico che utilizzi WhatsApp per comunicazioni con il proprio personale deve osservare le seguenti cautele:
5.1 Utilizzo di canali istituzionali per gli atti formali
Il Dirigente Scolastico deve utilizzare i canali istituzionali — circolare protocollata pubblicata sul sito, posta elettronica istituzionale, PEC, registro elettronico — per tutti gli atti che hanno natura di ordini di servizio o che incidono sul rapporto di lavoro del personale.
5.2 Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Il Dirigente, in quanto dipendente pubblico, è tenuto a rispettare le disposizioni del D.P.R. 62/2013 e s.m.i. In particolare, l’art. 11-bis, comma 2, stabilisce che l’utilizzo di caselle di posta personali è “di norma evitato” per le comunicazioni afferenti il servizio. Per analogia, l’utilizzo del profilo WhatsApp personale per comunicazioni di servizio è da evitare, salvo casi di forza maggiore.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8642 del 2025, ha confermato la piena legittimità delle disposizioni del D.P.R. 62/2013, come modificato dal D.P.R. 81/2023, relative all’utilizzo degli strumenti informatici e dei social media, ritenendo che esse siano “dotate di sufficiente determinatezza” e che descrivano “in modo adeguatamente percepibile da una collettività di persone” il contenuto della condotta cui il dipendente deve conformarsi.
5.3 Divieto di trattare dati personali degli alunni tramite WhatsApp
Il Dirigente Scolastico deve assicurare che i docenti non trattino dati personali degli alunni su WhatsApp, in quanto titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR): “i docenti non possono trattare dati personali degli alunni su WhatsApp. A norma delle vigenti disposizioni in tema di privacy il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente scolastica.”.
5.4 Regolamentazione formale dell’uso di WhatsApp
Qualora il Dirigente intenda consentire l’utilizzo di WhatsApp per comunicazioni urgenti internes, deve farlo con un apposito atto formale (circolare o regolamento protocollato), che definisca: (a) i casi e le finalità per cui WhatsApp può essere utilizzato; (b) le fasce orarie entro cui le comunicazioni possono essere inviate; (c) il rispetto del diritto alla disconnessione; (d) le misure per la tutela della riservatezza dei dati. Tale regolamentazione dovrebbe essere preceduta dalla contrattazione integrativa di istituto, in quanto il CCNL 2022-2024 rimette alla contrattazione di istituto i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche in orario diverso da quello di servizio.
5.5 Cautele per i gruppi WhatsApp con alunni e genitori
Il Dirigente deve vietare ai docenti di creare o partecipare a gruppi WhatsApp con alunni al di fuori dei canali istituzionali. Il Tribunale di Locri, con la sentenza n. 188 del 22 febbraio 2024, ha confermato la legittimità di sanzioni disciplinari irrogate a un docente che aveva intrattenuto chat private con un’alunna minorenne, ritenendo che tale condotta violasse i doveri di correttezza e buona fede incombenti sul docente, indipendentemente dall’esistenza di una circolare esplicita che la vietasse.
VI. IL DOCENTE E IL PERSONALE ATA POSSONO RIFIUTARSI DI RICEVERE COMUNICAZIONI VIA WHATSAPP?
6.1 Il principio di base: nessun obbligo di dotarsi di strumenti personali
Un principio fondamentale emerge con chiarezza: nessun docente o personale ATA può essere obbligato a dotarsi di un telefono cellulare personale, né a installare WhatsApp su di esso, né a comunicare il proprio numero personale all’amministrazione. Come afferma chiaramente la dottrina: “nessun docente può essere ‘obbligato’ a disporre di un telefono adeguatamente ‘equipaggiato’.”.
“l’Amministrazione scolastica dovrebbe dotare ogni docente di un telefono di servizio inserendo anche nelle norme contrattuali una disposizione che preveda l’obbligo di tenerlo acceso e di controllare con una certa frequenza messaggi e altro.”.
Affinché WhatsApp diventi un canale di comunicazione obbligatorio per il personale, sarebbe necessario: (a) che l’amministrazione dotasse ogni dipendente di un dispositivo di servizio con l’applicazione installata; (b) che una specifica norma contrattuale imponesse l’obbligo di tenerlo acceso e consultarlo con una determinata frequenza; (c) che tale obbligo fosse previsto dalla contrattazione integrativa di istituto, con il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali.
6.2 L’assenza di un obbligo di lettura
Poiché WhatsApp non costituisce un canale istituzionale ufficiale, non esiste un obbligo giuridico per il personale di leggere i messaggi ricevuti su tale piattaforma: “ovviamente no, e per molte buone ragioni, al di là di ciò che sta scritto nel CCNL o di ciò che può essere stato concordato a livello di singola scuola con il contratto di istituto.”.
Ciò non significa che il personale possa ignorare le comunicazioni ufficiali della scuola: l’obbligo di lettura e ottemperanza riguarda le circolari protocollate pubblicate sul sito istituzionale, non i messaggi inviati su canali privati non istituzionali. Il richiamo disciplinare ricevuto dalla docente che non aveva letto un ordine di servizio inviato via WhatsApp non avrebbe, pertanto, alcun fondamento giuridico.
VII. IL PERSONALE PUÒ RIFIUTARSI DI FAR PARTE DI GRUPPI WHATSAPP?
7.1 Il principio generale
Anche su questo punto, la risposta deve essere tendenzialmente affermativa: in assenza di una specifica regolamentazione interna che individui un gruppo WhatsApp come canale ufficiale — adottata con le dovute garanzie procedurali — non sussiste un obbligo giuridico per il personale di aderire a gruppi WhatsApp personali come condizione di servizio.
Quindi, imporre l’adesione a un gruppo WhatsApp personale comporterebbe la comunicazione del numero di telefono personale del dipendente ad altri soggetti, con possibili profili problematici sotto il profilo della protezione dei dati personali ai sensi del GDPR, Regolamento (UE) 2016/679.
7.2 La tutela della riservatezza delle comunicazioni nei gruppi WhatsApp
Va aggiunto che i messaggi scambiati all’interno di un gruppo WhatsApp composto da colleghi di lavoro, anche se contengono commenti critici o sfavorevoli nei confronti dell’amministrazione, godono della tutela costituzionale della segretezza della corrispondenza ai sensi dell’art. 15 Cost. La Cassazione ha affermato che tali messaggi “non sono assimilabili a forme di comunicazione pubblica e devono essere considerati alla stregua di corrispondenza privata, chiusa e inviolabile”. La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza n. 101 del 19 febbraio 2026, ha dichiarato illegittima una sanzione disciplinare basata su messaggi estratti da una chat WhatsApp privata tra colleghi, ribadendo che: “la comunicazione realizzata attraverso una chat ‘chiusa’ su piattaforma WhatsApp, cui accedono solo soggetti previamente selezionati, integra una forma di corrispondenza privata, attratta nella sfera di protezione dell’art. 15 Cost.”.
VIII. FINO A CHE ORA SI PUÒ RICEVERE ORDINI DI SERVIZIO O COMUNICAZIONI VIA WHATSAPP?
8.1 Il diritto alla disconnessione nel CCNL
Il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 (sottoscritto il 18 gennaio 2024), all’art. 14, disciplina le fasce di contattabilità e il diritto alla disconnessione per il personale in lavoro agile. In particolare, il contratto prevede che la fascia di inoperabilità comprenda un periodo di almeno 11 ore consecutive di riposo.
Il diritto alla disconnessione implica che, fuori dalle fasce di contattabilità previste dall’accordo individuale di lavoro agile, non sia richiesta al personale la lettura di messaggi, la risposta a telefonate o la risposta a comunicazioni di qualsiasi natura, incluse quelle via WhatsApp.
8.2 La contrattazione integrativa di istituto
Il CCNL 2022-2024, all’art. 11, comma 4, lettera c8), rimette alla contrattazione integrativa di istituto la definizione dei criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio. Ciò significa che, in assenza di una specifica regolamentazione adottata a livello di istituto — con il necessario coinvolgimento delle RSU — non esiste un orario generale entro cui comunicazioni via WhatsApp possano essere inviate obbligatoriamente al personale.
8.3 Il diritto al riposo e alla disconnessione come principio generale
Anche a prescindere dal formale regime del lavoro agile, il principio del diritto alla disconnessione costituisce un principio generale del diritto del lavoro, che trova fondamento nell’art. 36 della Costituzione (diritto al riposo) e nella normativa europea in materia di orario di lavoro. La Legge 22 maggio 2017, n. 81 (art. 19), prevede che l’accordo sul lavoro agile individui i tempi di riposo del lavoratore e le misure per assicurare la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche.
In applicazione di tali principi, il personale scolastico ha il diritto di non rispondere a comunicazioni di servizio inviate via WhatsApp fuori dall’orario di servizio e, in ogni caso, durante le ore di riposo. L’eventuale inerzia del dipendente di fronte a messaggi ricevuti fuori orario non può essere sanzionata disciplinarmente, in assenza di una specifica regolamentazione che impone fasce di reperibilità concordate.
8.4 La questione dell’orario di servizio
Per il personale scolastico che presta servizio in presenza, il riferimento è l’orario di servizio previsto dal contratto e dal piano annuale delle attività. Fuori da tale orario — e in assenza della specifica regolamentazione di cui al punto precedente — non sussiste alcun obbligo di leggere o rispondere a comunicazioni via WhatsApp. In presenza di casi di urgenza che richiedano comunicazioni fuori orario, il canale appropriato rimane la telefonata con fonogramma protocollabile, e non la messaggistica istantanea.
IX. PROFILI DISCIPLINARI
9.1 Le conseguenze per il Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico che utilizzi WhatsApp come unico canale per impartire ordini di servizio senza previa regolamentazione formale si espone a plurimi rischi: (a) l’inefficacia degli ordini impartiti; (b) l’impossibilità di sanzionare il personale per la mancata esecuzione di ordini non protocollati; (c) possibili profili di responsabilità per violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi degli artt. 16 e 23 del D.P.R. 62/2013, con conseguenti sanzioni disciplinari.
9.2 Le conseguenze per il personale
Il personale che riceva ordini di servizio via WhatsApp e non li esegua non può, in linea di principio, essere sanzionato per tale omissione, laddove l’ordine non sia stato previamente formalizzato attraverso i canali istituzionali. Tuttavia, qualora l’ordine impartito via WhatsApp rientri pacificamente nelle mansioni del dipendente e non comporti rischi o responsabilità aggiuntive, la giurisprudenza — pur con orientamenti non uniformi — ha talvolta ritenuto legittimi anche ordini verbali o informali, sulla base del principio generale di subordinazione gerarchica. In ogni caso, il dipendente che ritenga un ordine illegittimo ha l’obbligo — previsto dall’art. 17 del D.P.R. 3 febbraio 1957 e richiamato dal CCNL — di fare rimostranza al superiore; se l’ordine è rinnovato per iscritto, ha il dovere di eseguire, salvo che non si tratti di atto vietato dalla legge penale.
X. CONCLUSIONI
Alla luce dell’analisi svolta, è possibile formulare le seguenti conclusioni:
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Gli ordini di servizio via WhatsApp non sono, in linea di principio, legittimi come modalità ordinaria di comunicazione istituzionale. I canali riconosciuti sono la circolare protocollata pubblicata sul sito, la PEC, il registro elettronico e, per le urgenze, la telefonata con fonogramma protocollato. L’utilizzo di WhatsApp può tuttavia essere legittimato se la scuola lo ha formalmente disciplinato con apposito regolamento adottato in sede di contrattazione integrativa.
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Le comunicazioni WhatsApp hanno valore probatorio ai sensi dell’art. 2712 c.c. e possono essere usate come prova in giudizio se non disconosciute in modo circostanziato, ma non costituiscono automaticamente comunicazioni istituzionali ufficiali.
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Il Dirigente Scolastico deve adottare canali istituzionali per gli atti formali, non trattare dati degli alunni su WhatsApp, evitare l’uso di profili personali per comunicazioni di servizio, e — qualora intenda usare WhatsApp per urgenze — regolamentare formalmente l’utilizzo attraverso la contrattazione integrativa, nel rispetto del diritto alla disconnessione.
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Il personale docente e ATA non è obbligato, in via generale, a dotarsi di uno smartphone con WhatsApp, a comunicare il proprio numero personale, né a leggere messaggi su tale piattaforma come se fossero comunicazioni ufficiali, in assenza di specifica regolamentazione e di dotazione di dispositivi di servizio.
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Il personale non ha l’obbligo di aderire a gruppi WhatsApp in assenza di previsione contrattuale o regolamentare. I messaggi scambiati in gruppi privati tra colleghi godono della tutela della segretezza della corrispondenza ex art. 15 Cost. e non possono essere utilizzati a fini disciplinari.
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Non esiste un orario generale entro cui le comunicazioni via WhatsApp possano essere obbligatoriamente recapitate al personale. Il diritto alla disconnessione — garantito dal CCNL e dal principio costituzionale di tutela del riposo — esclude qualsiasi obbligo di risposta fuori orario. Le fasce di contattabili devono essere definite dalla contrattazione integrativa di istituto.
Avv. Gianfranco Nunziata
(Foro di Salerno)
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