- Dopo il divorzio, entrambi i genitori continuano a esercitare la responsabilità genitoriale sui figli e si sceglie generalmente l’affidamento condiviso.
- La casa familiare viene assegnata al genitore con cui i figli andranno a vivere in via prevalente.
- Il diritto di abitazione nella casa familiare non dura a vita, ma cessa in presenza di specifiche situazioni, per esempio, quando il coniuge assegnatario inizia una nuova convivenza.
La fine del matrimonio comporta spesso interrogativi che riguardano non soltanto i rapporti tra gli ex coniugi, ma soprattutto la tutela dei figli e la gestione della casa familiare. In questi casi, la legge prevede specifiche regole volte a garantire la continuità affettiva e la stabilità dei minori, attribuendo al giudice il compito di adottare le soluzioni più adeguate al caso concreto.
In questo articolo ti spiego come funzionano l’affidamento dei figli e l’assegnazione della casa familiare nel divorzio. Qualora avessi bisogno di una consulenza legale più approfondita e su misura per te sull’argomento, ti ricordo che puoi contattare uno degli avvocati specializzati in diritto di famiglia presenti su deQuo.
Cos’è l’affidamento condiviso
Nel divorzio, il giudice adotta tutte le decisioni necessarie per tutelare l’interesse morale e materiale dei figli minorenni. La regola generale prevista dall’ordinamento italiano è l’affidamento condiviso, che permette a entrambi i genitori di continuare a esercitare la responsabilità genitoriale e di partecipare alle decisioni più importanti riguardanti la vita dei figli.
L’affidamento esclusivo a uno solo dei genitori rappresenta, invece, un’eccezione e può essere disposto soltanto quando il coinvolgimento dell’altro genitore risulti contrario all’interesse del minore.
È bene poi chiarire le differenze tra affidamento e collocamento: mentre il primo riguarda il potere-dovere di assumere le decisioni più rilevanti per il figlio, come quelle relative alla salute, all’istruzione e all’educazione, il secondo indica presso quale genitore il figlio vivrà prevalentemente.
Anche in presenza di affidamento condiviso, il giudice può stabilire che il minore abbia la propria residenza abituale presso uno dei genitori, garantendo comunque all’altro tempi adeguati di frequentazione.
Potresti approfondire leggendo: Affidamento condiviso figli: cosa prevede l’affido congiunto

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Come vengono stabiliti i tempi di permanenza presso ciascun genitore?
Il principio di riferimento è quello della bigenitorialità, cioè il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Per questo motivo il giudice stabilisce modalità di frequentazione che consentano al minore di conservare legami significativi con entrambi, tenendo conto dell’età, delle esigenze scolastiche, delle attività quotidiane e della distanza tra le abitazioni dei genitori. Non esiste una regola valida per tutti i casi, ma ogni decisione viene adottata sulla base delle circostanze concrete.
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Cos’è l’assegnazione della casa familiare
L’assegnazione della casa familiare è il provvedimento con cui il giudice attribuisce il diritto di continuare ad abitare nell’immobile che costituiva la residenza della famiglia.
Il fine di questa misura non è quello di favorire economicamente uno dei coniugi, ma di assicurare ai figli la conservazione del proprio ambiente domestico e delle proprie abitudini di vita.
Non importa chi sia il proprietario dell’immobile o l’intestatario del contratto di locazione. La casa può essere assegnata a un genitore anche se è di proprietà esclusiva dell’altro o di terzi.
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A chi viene assegnata la casa familiare dopo il divorzio?
L’immobile viene solitamente assegnato al genitore con cui i figli minori o non economicamente autosufficienti andranno a vivere in via prevalente.
In assenza di figli, la casa non viene assegnata dal giudice e torna nella piena disponibilità del legittimo proprietario. Se è cointestata e non vi è un accordo tra gli ex coniugi, si può procedere alla divisione dell’immobile o alla sua vendita.
L’ex coniuge assegnatario perde il diritto di abitare nella casa familiare nel caso in cui:
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Il proprietario della casa può perdere il diritto di utilizzarla?
L’assegnazione della casa familiare può incidere significativamente sulle facoltà del proprietario dell’immobile. Quando il giudice assegna l’abitazione al genitore collocatario dei figli, infatti, il coniuge proprietario può essere obbligato a lasciare la casa, pur conservandone la titolarità.
Ciò significa che il diritto di proprietà non viene meno, ma subisce una limitazione temporanea nel suo esercizio, giustificata dalla necessità di tutelare l’interesse dei figli a conservare il proprio ambiente domestico. Il proprietario continua quindi a essere titolare dell’immobile e può disporne nei limiti consentiti dalla legge, ma non può pretenderne l’immediato utilizzo finché permane il provvedimento di assegnazione disposto dal giudice.
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Divorzio con figli minori – Domande frequenti
Non necessariamente. L’affidamento condiviso riguarda l’esercizio della responsabilità genitoriale e la partecipazione alle decisioni importanti per i figli. I tempi di permanenza presso ciascun genitore possono invece essere diversi, in base alle esigenze concrete del minore.
In assenza di figli minorenni o economicamente non autosufficienti, l’assegnazione della casa familiare non può essere giustificata dalla tutela della prole. In questo caso, la disponibilità dell’immobile dipenderà dai diritti di proprietà o dagli accordi raggiunti tra gli ex coniugi.
In linea generale, sì. L’obbligo di pagamento del mutuo dipende dal contratto sottoscritto con la banca e non viene meno per effetto dell’assegnazione della casa all’altro coniuge.
Nel caso in cui il genitore assegnatario abbandoni stabilmente l’immobile, possono venire meno i presupposti dell’assegnazione. In tal caso il coniuge interessato può chiedere al giudice la revoca del provvedimento.
Le spese straordinarie vengono generalmente ripartite tra i genitori secondo le percentuali stabilite dal giudice o concordate dalle parti. Rientrano in questa categoria, ad esempio, alcune spese mediche, scolastiche o sportive.
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Avv. Giuseppina Sgrò
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