- La denuncia è l’atto con cui porti a conoscenza dell’autorità un reato perseguibile d’ufficio, disciplinata dagli artt. 331 e 333 c.p.p.; si distingue dalla querela, necessaria per i reati perseguibili solo su richiesta della vittima, e dall’esposto, che è una semplice segnalazione senza valore di notizia di reato.
- Puoi presentarla di persona presso Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza, oppure online tramite il portale Denuncia Vi@ Web per furto e smarrimento, o tramite il Commissariato di P.S. online per i reati informatici.
- Dopo la denuncia si aprono le indagini preliminari affidate al Pubblico Ministero, che al termine potrà chiedere il rinvio a giudizio o l’archiviazione.
Hai subito un furto, una truffa, un danno o qualsiasi altro fatto che ritieni sia un reato, e non sai da dove cominciare? Fare una denuncia non è complicato, ma è importante capire cosa stai facendo, a chi rivolgerti e cosa aspettarti dopo. In questa guida trovi tutte le risposte in modo chiaro, ma se hai ancora dubbi scrivi a un legale per una consulenza immediata.
Denuncia, querela ed esposto: quali sono le differenze
Prima di tutto, è utile capire che non tutti gli atti con cui ci si rivolge alle autorità sono uguali. La denuncia, la querela e l’esposto hanno natura e conseguenze diverse.
| Atto | Riferimento nomrativo | Chi può presentarlo | A cosa serve | È revocabile? |
| Denuncia | art. 333 c.p.p. | Chiunque | Segnalare un reato perseguibile d’ufficio | No |
| Querela | art. 336 c.p.p. e art. 120 c.p. | Solo la persona offesa | Attivare il procedimento per reati perseguibili a querela | Sì, con remissione |
| Esposto | Nessuna norma specifica | Chiunque | Segnalare fatti che potrebbero interessare l’autorità | Sì |
Vuoi una consulenza legale sull’argomento? Chiedi Gratis ad un Avvocato
- +3000 avvocati pronti ad ascoltarti
- Consulenza Legale Online – Telefonica, in webcam, scritta o semplice preventivo gratuito
- Anonimato e Riservatezza – La tua consulenza verrà letta solo dall’avvocato che accetterà di rispondere
La denuncia
La denuncia è l’atto con cui chiunque porta a conoscenza del Pubblico Ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria un fatto che costituisce reato perseguibile d’ufficio. Si tratta di una mera informazione: non richiede una volontà punitiva espressa e, una volta presentata, non puoi ritirarla.
La denuncia è nella maggior parte dei casi facoltativa: nessuno è obbligato a denunciare un reato di cui è testimone. Diventa invece obbligatoria nei casi espressamente previsti dalla legge, come il ritrovamento di monete false, lo smarrimento di armi o la conoscenza di luoghi con esplosivi detenuti abusivamente.
La querela
La querela è necessaria per i reati che riguardano la sfera strettamente personale dell’offeso – come percosse, lesioni, diffamazione, truffa, appropriazione indebita. Senza querela di parte, il procedimento non può essere avviato per mancanza di una condizione di procedibilità.
A differenza della denuncia, la querela contiene la espressa richiesta di punizione del responsabile e può essere revocata tramite remissione, con conseguente estinzione del reato nei casi previsti dalla legge. Può essere presentata personalmente o tramite procuratore speciale al Pubblico Ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria, anche per posta raccomandata con firma autenticata.
Approfondisci con Che cambia tra denuncia e querela?
L’esposto
L’esposto è una forma ancora più neutra: non esprime volontà punitiva, ma si limita a segnalare circostanze che potrebbero meritare l’attenzione dell’autorità. Si presenta, tipicamente, in caso di dissidi tra privati; l’ufficiale di polizia giudiziaria può invitare le parti a un tentativo di conciliazione. Se dai fatti emerge un reato perseguibile d’ufficio, informa comunque l’autorità giudiziaria.
Come si fa una denuncia in parole semplici
Presentare una denuncia è più semplice di quanto sembri. Deve essere presentata negli uffici delle forze dell’ordine: questure, commissariati di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri. Gli anziani e i portatori di handicap possono richiedere il servizio di “denunce a domicilio” telefonando al 113. Puoi anche presentarla direttamente alla Procura della Repubblica, oppure inviarla per raccomandata.
Cosa devi portare
Quando vai a sporgere denuncia, è utile avere con te:
- un documento d’identità valido;
- tutti i documenti utili a ricostruire i fatti (fatture, screenshot, foto, messaggi, contratti);
- i dati del presunto responsabile, se li conosci (nome, indirizzo, targa del veicolo);
- i dati di eventuali testimoni.
Ti potrebbe interessare pure Sono stato denunciato: cosa devo fare?
Come avviene la presentazione
Se la denuncia si presenta in forma orale, il pubblico ufficiale redige un verbale. Se si presenta in forma scritta, si può utilizzare il modulo disponibile negli uffici delle forze dell’ordine. In entrambi i casi firma le tue dichiarazioni e hai diritto a ricevere un’attestazione della ricezione ai sensi dell’art. 107 disp. att. c.p.p., cioè la cosiddetta “ricevuta della denuncia”. ì
Non è necessario indicare gli articoli di legge violati: basta esporre i fatti in modo chiaro e dettagliato. Ci pensano le autorità a qualificare giuridicamente quanto hai riferito.
C’è una scadenza?
Non ci sono scadenze per la presentazione della denuncia, tranne nei casi di denuncia obbligatoria previsti dal Codice penale. Per la querela, invece, il termine ordinario è di tre mesi dal giorno in cui hai avuto notizia del fatto (art. 124 c.p.), salvo eccezioni per reati più gravi.
LEGGI pure Quanto tempo ho per denunciare una persona?
La denuncia online: come funziona e quando si può fare
Il servizio Denuncia Vi@ Web consente di presentare denuncia per furto o smarrimento a opera di ignoti, nei casi che non richiedono la presenza immediata della polizia giudiziaria. Puoi denunciare furto o smarrimento di armi, documenti, targhe, veicoli, titoli ed effetti. Il servizio è disponibile sul sito della Polizia di Stato e su quello dei Carabinieri.
Dopo aver compilato i moduli online e ottenuto il numero di protocollo, devi recarti presso un ufficio di polizia entro 48 ore per formalizzare la denuncia, senza fare la coda. Non si tratta quindi di una denuncia completamente telematica: l’accesso online serve a velocizzare il procedimento, ma la presenza fisica rimane necessaria.
Quando il servizio Vi@ Web non è disponibile?
Il servizio online è limitato a furto e smarrimento contro ignoti. Per tutti gli altri reati – lesioni, truffa, stalking, diffamazione, violenza – devi recarti di persona presso le forze dell’ordine o la Procura.
Approfondisci leggendo Denuncia online: come farla, dove e quanto costa
Carabinieri o Polizia Postale: a ci rivolgersi?
In linea generale, puoi presentare denuncia a qualsiasi presidio delle forze dell’ordine: Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza hanno tutte competenza generale. Ci sono però alcuni orientamenti pratici utili, che ho riassunto nella tabella di seguito.
| Reato | A chi rivolgersi |
| Furto, rapina, lesioni, stalking, violenza | Carabinieri o Polizia di Stato (il più vicino) |
| Truffe online, phishing, hacking, frodi informatiche | Polizia Postale – Commissariato di P.S. online |
| Diffusione illecita di immagini (revenge porn) | Polizia Postale |
| Reati fiscali, evasione, riciclaggio | Guardia di Finanza |
| Reati stradali | Polizia Stradale o Carabinieri |
| Qualsiasi reato | Procura della Repubblica (direttamente) |
Per i reati commessi in rete esiste un canale dedicato: il Commissariato di P.S. online (www.commissariatodips.it), gestito dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni. Il servizio permette di denunciare reati telematici come truffe online, phishing, hacking, frodi informatiche, diffusione illecita di immagini e altri illeciti commessi via internet. Anche in questo caso, la denuncia compilata online viene recapitata all’ufficio della Polizia Postale prescelto, dove ci si dovrà recare per la sola formalizzazione.
LEGGI ANCHE Polizia postale, Procura o avvocato? A chi rivolgersi per una denuncia efficace
Cosa succede dopo una denuncia
Dopo la denuncia, la notizia di reato viene trasmessa alla Procura della Repubblica territorialmente competente, dove viene iscritta nell’apposito registro delle notizie di reato e affidata a un Pubblico Ministero. Da questo momento iniziano formalmente le indagini preliminari, condotte dal PM spesso con l’ausilio della polizia giudiziaria.
Le indagini hanno l’obiettivo di raccogliere elementi sufficienti per decidere se procedere o meno. Il termine ordinario per le indagini è generalmente di sei mesi dall’iscrizione della notizia di reato, ma può essere prorogato dal giudice nei casi più complessi.
Al termine delle indagini, il PM ha due strade:
- richiesta di archiviazione: se gli elementi raccolti non sono sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio, o se il fatto non sussiste, il PM chiede l’archiviazione al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP). In questo caso il procedimento si chiude.
- rinvio a giudizio: se le prove sono sufficienti, il PM notifica all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell’art. 415-bis c.p.p., dando la possibilità di presentare memorie difensive o chiedere di essere interrogato. Successivamente può richiedere il rinvio a giudizio davanti al GUP (Giudice dell’Udienza Preliminare) o emettere decreto di citazione diretta a giudizio.
La denuncia non equivale a una condanna. Molti procedimenti si concludono con l’archiviazione, e anche il rinvio a giudizio non significa che il denunciato sia colpevole.
Se hai subito un reato e non sai come muoverti, rivolgiti a un avvocato penalista: può aiutarti a valutare se i fatti che hai vissuto configurano un reato, quale atto presentare (denuncia, querela o esposto), e seguirti nell’eventuale procedimento come persona offesa.
Denuncia – Domande frequenti
Sono due strumenti completamente diversi. La denuncia penale si presenta alle forze dell’ordine o alla Procura e serve a segnalare un reato: mette in moto il procedimento penale. L’azione civile si avvia invece davanti al giudice civile per ottenere un risarcimento del danno. Le due strade non si escludono: puoi costituirti parte civile nel processo penale per chiedere il risarcimento, oppure agire separatamente in sede civile.
No. Presentare una denuncia alle forze dell’ordine o alla Procura è gratuito. Non sono previste tasse o bolli. Se ti affidi a un avvocato per redigerla, pagherai la sua parcella professionale, ma non è obbligatorio farsi assistere.
Tecnicamente sì, ma con effetti molto limitati. Una denuncia anonima non costituisce una notizia di reato in senso formale e non consente al PM di adottare atti che la richiedono (come le intercettazioni). Può al più stimolare un’attività investigativa iniziale. In pratica, una denuncia anonima ha scarsa utilità concreta.
La denuncia ordinaria non è revocabile: una volta presentata, il PM valuta autonomamente se procedere. La querela, invece, può essere rimessa (ritirata) dalla persona offesa, con conseguente estinzione del reato nei casi previsti dalla legge.
Se il PM chiede l’archiviazione, ne ricevi comunicazione e puoi opporsi entro 20 giorni davanti al GIP, chiedendo la prosecuzione delle indagini. Se l’archiviazione viene confermata, il procedimento si chiude, ma nuovi elementi possono riaprirlo.
Chi presenta una denuncia sapendo che i fatti non sono veri commette il reato di calunnia (art. 368 c.p.), punito con la reclusione da due a sei anni. Se invece riferisce fatti veri ma si sbaglia sulla loro qualificazione giuridica, non commette alcun reato.
No. I servizi online – Denuncia Vi@ Web per furto e smarrimento, e il Commissariato di P.S. online per i reati informatici – permettono di avviare la procedura da casa, ma richiedono comunque la formalizzazione di persona presso un ufficio di polizia entro 48 ore.
Vuoi una consulenza legale sull’argomento? Chiedi Gratis ad un Avvocato
- +3000 avvocati pronti ad ascoltarti
- Consulenza Legale Online – Telefonica, in webcam, scritta o semplice preventivo gratuito
- Anonimato e Riservatezza – La tua consulenza verrà letta solo dall’avvocato che accetterà di rispondere
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Maria Vittoria Simoni
Source link
