Con la scadenza del recepimento nazionale della direttiva UE 2023/970 sulla trasparenza salariale, l’ordinamento italiano entra in una nuova era per quanto riguarda la gestione delle risorse umane e le politiche retributive. La norma comunitaria introduce l’obbligo di parità retributiva tra uomini e donne a parità di mansioni attraverso una serie di adempimenti stringenti. Per le piccole e medie imprese (PMI), i datori di lavoro e i consulenti del lavoro non si tratta di una semplice formalità burocratica. Cambiano infatti i processi di selezione, l’inquadramento e la comunicazione pre e post assunzione.
Le nuove regole europee, però, non scatteranno per tutti nello stesso momento, ma c’è una tabella di marcia ben precisa da seguire, pensata per dare alle imprese il tempo di organizzarsi in base alla loro dimensione.
Quando entra in vigore la direttiva UE sulla trasparenza salariale
In Italia, le regole sulla trasparenza salariale sono entrate in vigore il 7 giugno 2026 attraverso il decreto legislativo n. 96 del 7 maggio 2026 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2026). Tuttavia, alcuni obblighi sono operativi da subito per tutte le aziende, mentre la rendicontazione dei dati e il monitoraggio dei divari seguono scadenze progressive legate alla dimensione dell’organico.
Obblighi scattati il 7 giugno 2026 (per tutte le aziende)
Dal 7 giugno 2026, tutti i datori di lavoro (indipendentemente dal numero di dipendenti) sono tenuti a rispettare le prime misure di trasparenza, focalizzate principalmente sulla fase di selezione e sui contratti in essere. Quindi, ad oggi:
- è obbligatorio indicare la retribuzione iniziale o il relativo intervallo economico negli avvisi di posto vacante o prima del colloquio;
- è tassativamente vietato chiedere ai candidati informazioni sulla retribuzione percepita nei rapporti di lavoro attuali o passati;
- sono nulle per legge e prive di effetto giuridico le clausole contrattuali che vietano ai dipendenti di comunicare o diffondere il proprio stipendio ad altri colleghi.
Le scadenze e le soglie dimensionali delle imprese
L’introduzione dei nuovi obblighi di trasparenza retributiva non avviene in modo simultaneo per tutte le realtà produttive, ma segue un calendario progressivo che tiene conto dell’organico aziendale. Il legislatore ha infatti previsto un’applicazione graduale per consentire alle imprese, specialmente a quelle di medie dimensioni, di adeguare i propri sistemi di monitoraggio e di gestione delle risorse umane senza subire un impatto organizzativo eccessivo.
Le grandi aziende con oltre 250 lavoratori sono le prime a dover rispondere alla normativa, con l’obbligo di presentare un report annuale a partire dal 7 giugno 2027, prendendo come riferimento i dati raccolti nel corso dell’anno 2026. La medesima scadenza del 7 giugno 2027 si applica anche alle imprese che occupano tra i 150 e i 249 dipendenti. Per questa fascia dimensionale, tuttavia, la rendicontazione successiva non sarà annuale ma avrà una cadenza triennale.
Le aziende con un organico compreso tra i 100 e i 149 dipendenti beneficiano di una finestra temporale più ampia: per questa categoria il primo appuntamento con il reporting è fissato al 7 giugno 2031, basato sulle informazioni retributive dell’anno 2030, con una successiva ripetizione dell’adempimento ogni tre anni. Infine, per le piccole e micro imprese che impiegano meno di 100 dipendenti, la normativa europea non prevede un obbligo stringente di rendicontazione periodica, lasciando la comunicazione su base volontaria, a meno che le singole legislazioni nazionali non decidano di introdurre disposizioni più restrittive.
| Dimensione azienda | Frequenza del report | Prima scadenza reporting |
| Oltre 250 dipendenti | Annuale | 7 giugno 2027 (con dati 2026) |
| Da 150 a 249 dipendenti | Triennale | 7 giugno 2027 (con dati 2026) |
| Da 100 a 149 dipendenti | Triennale | 7 giugno 2031 (con dati 2030) |
| Meno di 100 dipendenti | Volontaria (salvo norme nazionali più restrittive) | — |
Calendario del reporting di genere periodico
L’obbligo di calcolare e comunicare i dati relativi al divario retributivo di genere (gender pay gap) scatta invece successivamente, secondo il seguente calendario:
| Dimensione dell’azienda | Prima comunicazione dei dati | Periodicità successiva |
| Almeno 250 dipendenti | Entro il 7 giugno 2027 (su dati 2026) | Annuale |
| Tra 150 e 249 dipendenti | Entro il 7 giugno 2027 (su dati 2026) | Triennale |
| Tra 100 e 149 dipendenti | Entro il 7 giugno 2031 (su dati 2030) | Triennale |
| Meno di 100 dipendenti | Esenti (salvo base volontaria) | — |
Il decreto italiano 96/2026 ha però rinviato l’applicazione delle sanzioni all’articolo 41 del Codice delle Pari Opportunità. Le violazioni comportano sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 a 10.000 euro, oltre al rischio di revoca di benefici contributivi e all’esclusione fino a due anni da agevolazioni finanziarie o appalti pubblici nei casi più gravi.
Come funziona la rendicontazione
La rendicontazione è un report periodico che le aziende devono redigere per calcolare la differenza media tra gli stipendi degli uomini e quelli delle donne che svolgono le stesse mansioni. Questo controllo serve a far emergere eventuali differenze ingiustificate. La normativa stabilisce un limite ben preciso da non superare, una sorta di soglia di tolleranza fissata al 5%.
Se dai calcoli emerge che tra colleghi con lo stesso ruolo c’è un distacco medio superiore a questa percentuale, l’azienda deve essere in grado di spiegarne il motivo basandosi su fatti concreti e dimostrabili, come ad esempio una maggiore anzianità di servizio o il possesso di particolari competenze certificate.
Nel caso in cui questa differenza superiore al 5% non sia giustificata da motivi oggettivi, l’azienda non può ignorare il problema. In questa situazione scatta l’obbligo di avviare un confronto e una valutazione insieme ai rappresentanti dei lavoratori, con l’obiettivo di analizzare la situazione e trovare soluzioni per correggere l’anomalia e riequilibrare i compensi.
Cosa cambia per le imprese italiane
Con la direttiva cambiano anche le regole d’ingaggio nella fase di ricerca del personale. Oltre al divieto di domandare ai candidati, sia in fase di colloquio che tramite questionari, l’attuale retribuzione o i compensi percepiti nei passati rapporti di lavoro, i bandi di concorso o gli annunci di lavoro devono indicare la retribuzione iniziale o il livello contrattuale di inquadramento (es. facendo riferimento ai minimi tabellari del CCNL applicato o a un range retributivo interno predefinito).
Ogni lavoratore acquisisce un vero e proprio diritto alla trasparenza. Le aziende devono rendere accessibili ai dipendenti (attuali e futuri):
- i criteri utilizzati per determinare la progressione economica, i bonus e i passaggi di qualifica devono essere oggettivi e neutrali rispetto al genere.
- i dati sul livello retributivo medio della propria categoria di mansione, disaggregati per sesso.
Rischi sanzionatori e inversione dell’onere della prova
Il mancato adempimento dei requisiti di trasparenza espone le imprese a conseguenze legali e finanziarie. Il decreto di recepimento definisce sanzioni pecuniarie proporzionate e dissuasive per le aziende inadempienti.
In caso di controversia legale, non spetterà più al lavoratore dimostrare l’esistenza di una discriminazione salariale. Al contrario, sarà l’azienda a dover provare, con dati oggettivi e criteri neutri rispetto al genere, che le differenze retributive rilevate sono giustificate e non discriminatorie.
Sono poi previste sanzioni economiche graduate in base alla gravità della violazione, alla dimensione dell’azienda e alla reiterazione del comportamento inadempiente. Inoltre, le aziende che non rispettano i parametri di parità o che non provvedono a sanare i divari ingiustificati possono andare incontro all’esclusione da appalti pubblici e da agevolazioni finanziarie o creditizie già concesse o in fase di erogazione.
Inoltre, i lavoratori che dimostreranno di aver subito una discriminazione avranno diritto al recupero integrale delle retribuzioni arretrate, inclusi i trattamenti accessori e i bonus non corrisposti.
Il nuovo ruolo dei sindacati: poteri estesi
Il coinvolgimento dei sindacati non è più solo consultivo, ma diventa strutturale. Le rappresentanze dei lavoratori hanno ora il potere di ricevere i report aziendali dettagliati sui divari retributivi e chiedere chiarimenti e spiegazioni sui criteri utilizzati per determinare le retribuzioni e i livelli di inquadramento. Inoltre, possono partecipare attivamente alla definizione dei criteri di progressione della carriera e avviare la valutazione congiunta obbligatoria in caso di divari ingiustificati superiori al 5%.
Checklist di adeguamento per datori di lavoro e consulenti
Per ridurre il rischio di contenzioso e farsi trovare pronti davanti ai controlli dell’Ispettorato del Lavoro, la gestione aziendale deve implementare una serie di verifiche preventive, ovvero:
- aggiornare i modelli di annuncio di lavoro ed eliminare dai form di candidatura i campi relativi alla retribuzione attuale ed inserire i range di RAL previsti per la posizione;
- mappare le mansioni interne e verificare l’equiparazione delle mansioni (lavoro di pari valore) all’interno dell’organigramma aziendale, indipendentemente dal sesso dei lavoratori occupati;
- formalizzare i criteri di aumento salariale e redigere un documento interno aziendale che specifichi in modo chiaro e oggettivo le modalità di assegnazione di premi di produzione, superminimi e passaggi di livello.
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