- Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha concesso ad Alberto Stasi l’affidamento in prova ai servizi sociali, riconoscendo l’assenza di profili di pericolosità dopo il periodo in semilibertà.
- L’affidamento in prova è una misura alternativa alla detenzione che prevede obblighi precisi: residenza fissa, attività lavorativa o di volontariato, divieto di frequentare pregiudicati e controlli periodici.
- La misura non equivale a libertà piena: il condannato resta sottoposto a prescrizioni e può tornare in carcere se le viola.
Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate sabato 13 giugno 2026, dopo oltre dieci anni di detenzione per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. La condanna definitiva a 16 anni di reclusione era diventata irrevocabile il 12 dicembre 2015. Ora, grazie all’affidamento in prova ai servizi sociali, Stasi può scontare il periodo residuale della pena fuori dal carcere – ma non in libertà assoluta. Il caso offre l’occasione per fare chiarezza su un istituto giuridico spesso frainteso dall’opinione pubblica.
Il caso Poggi e la scarcerazione di Alberto Stasi
Nelle motivazioni del provvedimento, i giudici hanno ricostruito con precisione il percorso di Stasi all’interno del sistema penitenziario. Il punto di partenza è la semilibertà, la misura alternativa che aveva già preceduto l’affidamento in prova: secondo il Tribunale, questa fase ha “di fatto confermato l’assenza di profili di pericolosità” e ha consentito di costruire un percorso culminato nella concessione della misura più ampia.
Durante la semilibertà “non sono emersi elementi tali da inficiare il percorso di reinserimento sociale“. Il Tribunale ha rilevato che Stasi ha proseguito “senza sbavature” la misura, dimostrando di aver accettato la pena e mantenendo una “assoluta adesione alle regole” e una condotta “ineccepibile sia in carcere che durante la misura alternativa“. Ha inoltre continuato ad adempiere alle obbligazioni civili verso la parte civile.
Negli ultimi mesi, la riapertura delle indagini sul delitto di Garlasco ha generato una forte esposizione mediatica. I giudici hanno valutato positivamente il fatto che Stasi abbia mantenuto un “profilo basso”, evitando interviste e mostrando “una evidente lucidità anche rispetto ai possibili sviluppi futuri”. Le relazioni degli operatori penitenziari hanno evidenziato “empatia e sofferenza verso la parte offesa” e un comportamento “non solo formalmente lineare”. Il Tribunale ha concluso che Stasi ha dimostrato “equilibrio e doti di resilienza” nel fronteggiare la situazione.
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Cos’è l’affidamento in prova ai servizi sociali
L’affidamento in prova ai servizi sociali è una misura alternativa alla detenzione prevista dall’art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario). Viene concesso dal Tribunale di Sorveglianza quando il condannato ha dato prova di un percorso di rieducazione e non rappresenta un pericolo per la società.
Non si tratta di una liberazione anticipata nel senso comune del termine. Il condannato sconta comunque la pena, ma lo fa fuori dal carcere, sotto il controllo dell’UEPE – Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna e con una serie di prescrizioni obbligatorie stabilite dal giudice.
Cosa deve fare chi ottiene la misura
Nel caso di Stasi, il Tribunale di Sorveglianza ha indicato prescrizioni definite “classiche”, ma non per questo meno stringenti. Chi ottiene l’affidamento in prova è tenuto a rispettare:
- l’obbligo di residenza in un luogo stabilito;
- l’impegno in un’attività lavorativa, formativa o di volontariato;
- il divieto di frequentare pregiudicati;
- il divieto di allontanarsi dal territorio della Regione – nel caso di Stasi, la Lombardia – senza autorizzazione;
- il rispetto di orari precisi di rientro a casa;
- la presentazione periodica ai servizi sociali o alle autorità competenti per la verifica delle prescrizioni.
Se il condannato vuole trascorrere un periodo di ferie fuori dalla propria residenza, deve presentare richiesta formale al magistrato di sorveglianza. Il funzionario dell’UEPE esprime un parere sull’opportunità del viaggio prima che venga eventualmente autorizzato.
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Semilibertà e affidamento in prova: quali differenze
I due istituti sono spesso confusi, ma operano in modo diverso. La semilibertà consente al detenuto di uscire dal carcere durante il giorno – tipicamente per lavorare – con l’obbligo di rientrare la sera. L’istituto è disciplinato dagli artt. 48 e seguenti dell’Ordinamento penitenziario.
L’affidamento in prova è, invece, una misura più ampia: il condannato non rientra in carcere la sera e vive stabilmente all’esterno, rispettando le prescrizioni imposte dal giudice. Nel caso di Stasi, la semilibertà ha rappresentato una tappa intermedia che i giudici hanno valutato positivamente ai fini della concessione dell’affidamento.
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Cosa succede se le prescrizioni vengono violate
La violazione delle prescrizioni può comportare la revoca della misura e il rientro in carcere del condannato. Il magistrato di sorveglianza monitora il rispetto delle condizioni attraverso i rapporti dell’UEPE. La revoca non è automatica: il giudice valuta la gravità e la reiterazione delle violazioni, ma l’istituto non ammette comportamenti incompatibili con il percorso di reinserimento.
Cosa succede ora?
La scarcerazione di Stasi non chiude la vicenda giudiziaria. Come ricostruisce l’articolo de Il Giorno, sono tre i procedimenti ancora in corso: la revisione della condanna di Stasi, la nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio e il filone bresciano sulla presunta corruzione legata all’archiviazione di Sempio nel 2017.
Gli avvocati di Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, hanno confermato l’intenzione di procedere con la richiesta di revisione, ammettendo però di poter lavorare “più serenamente” senza l’urgenza dell’assistito in carcere. La Procura Generale di Milano ha già fatto sapere che il lavoro “non sarà né facile né veloce”. Le indagini della Procura di Pavia su Sempio – con scadenza al 28 settembre 2026 salvo proroghe – includono ora anche una consulenza psichiatrica sull’indagato, disposta per valutare le prospettazioni tecniche della difesa.
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