Acquistare con un clic è ormai un gesto immediato: la stessa rapidità dovrà valere quando si decide di fare marcia indietro. A partire da venerdì 19 giugno 2026 scatteranno infatti regole pensate per semplificare i resi online e l’annullamento di servizi comprati sul web.
Chi gestisce un negozio digitale dovrà dunque offrire ai clienti un modo agile e diretto per cambiare idea, mettendo fine ai percorsi pieni di ostacoli che oggi scoraggiano chi vuole restituire un prodotto o disdire un abbonamento. Ecco come devono comportarsi aziende e consumatori.
Resi online, cosa cambia dal 19 giugno per aziende ed e-commerce
All’origine del procedimento c’è la Direttiva europea 2023/2673, nata per rinnovare il quadro dei servizi finanziari offerti a distanza e in seguito indirizzata dal legislatore comunitario verso il più vasto terreno dei diritti dei consumatori.
Il recepimento italiano, arrivato con il decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2025, è approdato in Gazzetta Ufficiale l’8 gennaio 2026 ed è diventato operativo il 23 gennaio successivo, rinviando però l’efficacia delle novità ai contratti stipulati dal 19 giugno 2026 in avanti. La modifica chiave porta il numero di articolo 54-bis e trasforma la possibilità di recedere in un elemento che ogni vetrina digitale dovrà esibire con chiarezza.
Come funziona la nuova funzione di recesso
La normativa non obbliga a inserire per forza un bottone grafico vero e proprio. Quello che serve è uno strumento ben visibile sul sito di chi vende, con cui l’utente possa manifestare la volontà di recedere. Da lì il consumatore individua il contratto a cui si riferisce e indica dove ricevere la conferma, per poi completare la pratica con un ultimo passaggio.
La norma precisa che la funzione vada segnalata con la dicitura “recedere dal contratto qui” oppure con parole di senso equivalente, e che resti raggiungibile senza difficoltà per tutto l’arco di tempo in cui è ancora possibile tornare indietro. A conferma avvenuta, l’esercente deve far pervenire tempestivamente una ricevuta su supporto durevole, riportando il contenuto della richiesta insieme al giorno e all’ora dell’invio.
Tramonta così l’epoca in cui bastava segnalare un indirizzo di posta elettronica nascosto tra le note legali oppure allegare un modulo da stampare e scansionare. La logica premia ora la trasparenza e la tracciabilità: il cliente deve trovare la strada per il recesso con la stessa facilità con cui ha trovato quella per pagare.
Le regole abbracciano una platea molto ampia di operatori. Sono coinvolti i grandi marketplace, i piccoli negozi costruiti su piattaforme di terzi, i servizi in abbonamento, i professionisti che vendono consulenze in rete e gli artigiani che spediscono oggetti fisici. Non esistono soglie di fatturato o corsie agevolate per le realtà più piccole, perché l’unico criterio che pesa è il canale con cui si perfeziona l’accordo: quando l’acquisto matura in rete e la legge concede il ripensamento, l’utente deve poter contare su una via altrettanto digitale per attivarlo. Una nota di sollievo riguarda chi vende all’interno di una grande piattaforma, dato che in quel caso la funzione potrà essere predisposta direttamente dal gestore del portale, senza che il singolo commerciante debba realizzarla da solo.
Beni fisici e servizi: tempi e rimborsi
Resta valido il termine ordinario già conosciuto da chi compra a distanza, vale a dire 14 giorni di tempo per ripensarci senza dover spiegare le proprie ragioni, fatte salve le ipotesi che la legge tiene fuori. Per la merce materiale cambia soprattutto la gestione concreta dell’operazione. Ricevuta la comunicazione, il commerciante ha due settimane per restituire le somme incassate, comprese le spese di consegna ordinaria, con la facoltà di attendere l’arrivo del pacco reso o la prova che la spedizione è partita. Al cliente, dal canto suo, spettano altri quattordici giorni per rimandare indietro ciò che ha comprato.
Quando si passa ai servizi lo schema diventa più sottile. Possono ricadere nella tutela del ripensamento un abbonamento a un programma informatico o una consulenza comprata sul web, al pari di altre prestazioni erogate poco alla volta nel tempo. C’è però un dettaglio da non trascurare: chi chiede di attivare subito il servizio e poi si tira indietro entro i quattordici giorni può vedersi addebitare la fetta di prestazione di cui ha già beneficiato. Soltanto il completamento integrale può spegnere del tutto il diritto, ma questo accade unicamente se sono stati osservati gli obblighi di consenso e di chiarezza informativa imposti dal legislatore.
I contenuti digitali e le eccezioni che restano
C’è però un limite preciso: la nuova funzione non crea un diritto dove il Codice del consumo non lo prevede. Succede con alcuni contenuti digitali. Ad esempio, un videogioco già scaricato o un film comprato e guardato sul momento restano spesso fuori dalla tutela del ripensamento.
La copertura, in questi casi, non viene meno in automatico, ma cade solo se l’utente ha avviato l’utilizzo, ha dato il consenso esplicito mentre era ancora nei termini ed è stato avvisato che così rinunciava al recesso, ricevendone poi conferma. Sono paletti già scritti nella legge, che la riforma non tocca.
Servizi finanziari e vendite dall’estero
Un capitolo a sé riguarda i prodotti finanziari. Qui l’articolo 59-octies del Codice del consumo concede due settimane di calendario per fare marcia indietro, senza penalità e senza l’obbligo di motivare la scelta. La finestra si allarga a un mese quando si tratta di forme pensionistiche complementari individuali e di polizze vita, e può dilatarsi fino a 12 mesi e 14 giorni dalla firma se all’acquirente sono mancate le informazioni precontrattuali e le condizioni del contratto. Sempre in questo ambito le regole mettono al bando gli accorgimenti grafici studiati per condizionare o falsare la lucidità con cui il cliente compie le sue scelte.
La spinta, del resto, arriva da lontano e supera i confini nazionali. Oltralpe la Francia ha varato regole sulla cosiddetta “fonctionnalité de rétractation”, operative anch’esse dal 19 giugno 2026, mentre in Germania la disciplina sulla “Widerrufsfunktion” entra in scena nello stesso giorno. Per un negozio con sede fuori dall’Italia occorre verificare quale legge si applichi e in che modo quel venditore si rivolga al pubblico italiano.
Secondo il Regolamento Roma I, quando un’impresa orienta la propria offerta verso un determinato mercato, l’eventuale richiamo a un ordinamento estero nel contratto non cancella le garanzie irrinunciabili riconosciute dal Paese in cui vive chi compra. Pesano allora elementi come l’uso dell’italiano nella vetrina digitale, la disponibilità a spedire nella Penisola, un listino tarato sul pubblico nostrano o i messaggi promozionali rivolti a chi risiede qui, segnali da leggere nel loro complesso dato che preso da solo nessuno di essi fornisce una risposta definitiva.
Cosa rischiano gli store che non si adeguano
Per restare in regola le imprese dovranno quindi mettere mano all’interfaccia e rivedere sia le condizioni generali di vendita sia l’informativa destinata ai clienti.
Chi ignora gli obblighi va incontro a conseguenze tangibili: il periodo concesso per il ripensamento si dilata in automatico, salendo dai canonici quattordici giorni fino a dodici mesi e quattordici giorni a vantaggio del consumatore, con in più il pericolo di una sanzione amministrativa per pratiche commerciali scorrette.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
P. F.
Source link




