Le aziende che acquistano o vendono prodotti o servizi in ambito intracomunitario sono tenute a presentare il modello Intrastat. Si tratta di una dichiarazione che riporta il dettaglio di tutte le operazioni effettuate entro il mese o il trimestre tra soggetti passivi Iva che risiedono in diversi Paesi dell’Unione Europea.
Tale modello deve essere presentato il 25 del mese successivo al periodo di riferimento, che può essere mensile o trimestrale. La cadenza della presentazione del modello, tuttavia, dipende dal volume delle transazioni e a giugno deve tenere conto delle nuove soglie per evitare le sanzioni.
Cos’è il modello Intrastat
Con il termine “sistema Intrastat” si fa riferimento all’insieme delle procedure che permettono all’Agenzia delle Dogane di effettuare:
- un controllo fiscale degli scambi intracomunitari di beni e di servizi effettuati dagli operatori nazionali con il resto della comunità europea;
- le statistiche sullo scambio di beni effettuati dagli operatori nazionali con il resto della comunità europea.
Per questo le Autorità degli Stati membri hanno adottato, attraverso le apposite direttive comunitarie, delle norme che stabiliscono nel dettaglio tutti gli aspetti fiscali e statistici relativi all’invio del modello.
Il modello Intrastat, o elenco Intrastat, consente quindi all’Agenzia delle Dogane di monitorare gli scambi commerciali tra operatori intracomunitari.
L’obbligo di presentare il modello è stato introdotto nel 1993, a seguito dell’abolizione delle barriere doganali tra gli Stati appartenenti alla Comunità europea.
Come funziona
Le operazioni intracomunitarie da presentare nel modello possono essere di due tipi:
- cessioni ed acquisti di beni intracomunitari;
- prestazioni generiche di servizi da o verso operatori intracomunitari.
Il modello Intrastat è composto da due elenchi:
- Intra 1, per beni venduti e servizi resi;
- Intra 2, per beni acquistati e servizi ricevuti.
Per presentare il modello Intrastat nel 2026 si può scegliere tra tre diverse modalità:
- utilizzando il software o l’applicazione Intr@web, scaricabili sul portale dell’Agenzia delle Dogane;
- attraverso i servizi telematici Fisconline o Entratel tramite Agenzia delle Entrate, solamente per gli utenti abilitati;
- tramite intermediario.


Chi è obbligato a presentare il modello Intrastat
L’obbligo di presentazione mensile è legato al superamento di specifiche soglie di fatturazione nei quattro trimestri precedenti. Dal 25 febbraio 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (determinazione n. 84415/2026) ha modificato radicalmente i parametri per gli acquisti di beni, innalzando notevolmente il limite per ridurre il carico amministrativo sulle imprese.
Le soglie operano in modo autonomo e indipendente per ciascuna categoria di operazione, l’obbligo mensile scatta:
- per le cessioni di beni (INTRA 1-bis), se le operazioni sono uguali o superiori a 50.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti (DK Post);
- per i servizi resi (INTRA 1-quater), se le operazioni sono uguali o superiori a 50.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti (DK Post).
- per gli acquisti di beni (INTRA 2-bis), se sono uguali o superiori a 2.000.000 di euro (precedentemente la soglia era di 350.000 euro);
- per i servizi ricevuti (INTRA 2-quater), se le prestazioni ricevute sono uguali o superiori a 100.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti (DK Post).
Modello Intrastat: le scadenze 2026
La presentazione del modello Intrastat è uno degli adempimenti che le aziende sono obbligate a rispettare, con specifiche fissate dalla Legge n. 122/2022).
La determinazione delle date di scadenza per la presentazione degli elenchi Intrastat nell’arco del 2026 segue la regola generale del giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento. Nel dettaglio, la trasmissione deve essere effettuata per il mese di gennaio entro il 25 febbraio, per il mese di febbraio, entro il 25 marzo, e così via.
Tuttavia, nel 2026 si deve tenere conto dell’applicazione dei differimenti previsti per i giorni festivi e per i fine settimana, che modificano in diversi casi il calendario effettivo dei termini di invio. In tabella le scadenze per l’anno in corso di cui tenere conto.
| Periodo di riferimento (2026) | Tipologia di elenco | Scadenza effettiva di invio | Note sul calendario |
| Gennaio | Mensile | 25 febbraio 2026 | Scadenza ordinaria |
| Febbraio | Mensile | 25 marzo 2026 | Scadenza ordinaria |
| Marzo | Mensile e trimestrale (1° trim.) | 27 aprile 2026 | Il 25 aprile è sabato, slitta a lunedì |
| Aprile | Mensile | 25 maggio 2026 | Scadenza ordinaria |
| Maggio | Mensile | 25 giugno 2026 | Scadenza ordinaria |
| Giugno | Mensile e trimestrale (2° trim.) | 27 luglio 2026 | Il 25 luglio è sabato, slitta a lunedì |
| Luglio | Mensile | 25 agosto 2026 | Scadenza ordinaria |
| Agosto | Mensile | 25 settembre 2026 | Scadenza ordinaria |
| Settembre | Mensile e trimestrale (3° trim.) | 26 ottobre 2026 | Il 25 ottobre è domenica, slitta a lunedì |
| Ottobre | Mensile | 25 novembre 2026 | Scadenza ordinaria |
| Novembre | Mensile | 28 dicembre 2026 | Il 25 dicembre è festivo, 26 e 27 sono fine settimana |
| Dicembre | Mensile e trimestrale (4° trim.) | 25 gennaio 2027 | Scadenza ordinaria |
Scadenza trimestrale
Società, liberi professionisti e ditte individuali sono tenuti a presentare il modello mensilmente entro le scadenze che abbiamo appena elencato. Tuttavia, per le aziende che hanno effettuato operazioni intracomunitarie per un valore inferiore a 50.000 euro al mese nei 4 trimestri precedenti, la cadenza della presentazione del modello non è mensile, ma bensì trimestrale.
Ma, se un’azienda nel corso degli ultimi 4 trimestri supera almeno una volta la soglia dei 50.000 euro di cessioni merci (per cui è prevista la compilazione mensile), ma senza superare la soglia dei 100.000 euro in nessuno degli ultimi 4 trimestri, allora ha l’obbligo di presentazione mensile degli elenchi con obblighi ridotti. Di conseguenza è tenuta a compilare la dichiarazione ogni mese inserendo, però, solamente le informazioni richieste ad un’azienda trimestrale.
Sanzioni per omissioni ed errori
La tardiva, omessa o incompleta presentazione degli elenchi riepilogativi comporta l’applicazione di sanzioni di natura amministrativa. Secondo la normativa vigente, la violazione è considerata formale e arreca pregiudizio all’attività di controllo e comporta il pagamento di una sanzione che va da 500 euro a 1.000 euro per ciascun elenco, sia in caso di omessa o tardiva presentazione, sia in caso di presentazione incompleta, inesatta o irregolare.
Se l’omissione o l’errore viene contestato direttamente dall’Ufficio, la sanzione si riduce alla metà (da 250 a 500 euro) qualora la regolarizzazione avvenga entro 30 giorni dalla richiesta (Studio Adriani).
Il ravvedimento operoso
In caso di ritardo o errore, è possibile evitare le sanzioni piene applicando l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997), purché la violazione non sia già stata constatata o notificata dagli uffici finanziari.
Il ravvedimento permette di ridurre la sanzione minima di 500 euro in base al tempo trascorso dalla scadenza originaria. Di seguito gli sconti riconosciuti.
| Tempistica di regolarizzazione | Riduzione | Sanzione dovuta |
| Entro 90 giorni dalla scadenza | 1/9 del minimo | 55,56 euro |
| Entro il termine di presentazione della Dichiarazione IVA dell’anno della violazione | 1/8 del minimo | 62,50 euro |
| Entro il termine di presentazione della Dichiarazione IVA dell’anno successivo | 1/7 del minimo | 71,43 euro |
| Oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo | 1/6 del minimo | 83,33 euro |
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere effettuato tramite modello F24 prima di procedere all’invio dell’elenco tardivo o integrativo, utilizzando il codice tributo 8911 e indicando l’anno in cui è commessa la violazione. Le modalità di trasmissione rimangono esclusivamente telematiche, da effettuarsi tramite il Servizio Telematico Doganale (E.D.I.) oppure attraverso i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline).
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