Con l’ondata di calore da bollino rosso in molte città, il Governo rimette in campo la CIG in deroga per caldo eccezionale. Il Decreto Infrastrutture del 22 giugno 2026 reintroduce le misure già usate negli anni scorsi per consentire ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l’attività quando le temperature rendono rischioso il lavoro. In attesa del testo in Gazzetta Ufficiale, le imprese devono già coordinare bollettini del Ministero della Salute, ordinanze territoriali e causali INPS per le temperature elevate.
In sintesi:
- il Decreto Infrastrutture riattiva la CIG in deroga per le attività colpite da ondate di calore eccezionali;
- la platea delle imprese agevolate sarà definita dal testo del decreto e dalle istruzioni amministrative successive;
- i bollettini del Ministero della Salute segnalano il livello di rischio nelle città monitorate e guidano la prevenzione;
- le ordinanze regionali o comunali possono imporre la sospensione delle lavorazioni nelle ore più calde;
- le causali INPS per temperature elevate restano utilizzabili, anche in base alla temperatura percepita.
Nel Decreto Infrastrutture la CIG in deroga per il caldo
La CIG in deroga per ondate di calore torna nel Decreto Infrastrutture approvato dal Governo il 22 giugno 2026. Il comunicato di Palazzo Chigi parla della possibilità, per alcuni operatori economici, di sospendere o ridurre l’attività lavorativa con accesso al trattamento di integrazione salariale in deroga in caso di temperature eccezionali.
Da definire ancora platea delle imprese interessate. La nota stampa di Governo richiama le norme già vigenti negli anni precedenti senza indicare nel dettaglio i settori coperti nel 2026. La conferma arriverà solo con la pubblicazione del decreto e con le istruzioni amministrative che seguiranno.
Edilizia e agricoltura nel precedente di Governo
Il precedente più vicino è il decreto-legge n. 98/2023, poi convertito nella legge n. 127/2023, che aveva previsto misure specifiche per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia, del settore lapideo e delle escavazioni. In quel caso i periodi autorizzati per emergenza climatica non concorrevano ai limiti ordinari della CIGO e non comportavano il contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015.
Per il comparto agricolo il precedente normativo aveva agito sulla CISOA per caldo eccezionale, con regole dedicate agli operai agricoli a tempo indeterminato. Anche per questo settore, la formulazione finale del nuovo decreto dovrà chiarire se il Governo riproduce integralmente lo schema già usato oppure se introduce criteri diversi per durata, accesso e coperture finanziarie.
Bollino rosso e ordinanze regionali, regole a confronto
Il bollino rosso del Ministero della Salute segnala condizioni di rischio elevato per la popolazione e viene aggiornato attraverso i bollettini sulle ondate di calore. Il 23 giugno 2026 sono in rosso Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Il 24 giugno si aggiunge Latina, mentre il 25 giugno il numero sale a 17 con Bari.
Le ordinanze regionali hanno una funzione diversa rispetto ai bollettini ministeriali. Quando una Regione o un Comune dispone il divieto di lavoro nelle ore più calde, l’impresa deve adeguare turni e organizzazione alle prescrizioni locali, soprattutto nei cantieri, in agricoltura e nelle attività svolte all’aperto con rischio alto da calore.
Numero 1500 e bollettini prima dei turni
Dal 22 giugno 2026 il Ministero della Salute ha riattivato il numero 1500 Proteggiamoci dal caldo, in collaborazione con INAIL. Il servizio risponde dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, e fornisce informazioni sulle misure di prevenzione, sui servizi territoriali e sui rischi stagionali collegati alle alte temperature.
Per le aziende, i bollettini caldo, le ordinanze territoriali e le valutazioni del rischio aziendale devono essere letti insieme. Il solo livello rosso non sostituisce la valutazione datoriale, mentre una sospensione imposta dalla pubblica autorità cambia la causale da usare nella domanda di integrazione salariale.
Domanda INPS con le causali per caldo elevato
Il Messaggio INPS n. 2130 del 3 luglio 2025 chiarisce che la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta, di norma, quando le temperature superano i 35 gradi, considerando anche la temperatura percepita. La domanda si presenta tramite i servizi online per aziende e consulenti, nella sezione CIG e Fondi di solidarietà, usando OMNIA Integrazioni Salariali.
La causale evento meteo per temperature elevate si usa quando la sospensione o riduzione dell’attività viene decisa dall’impresa per il caldo eccessivo. La causale per sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità si usa invece quando esiste un provvedimento comunale o regionale che impone il fermo delle lavorazioni.
Le condizioni per sospendere il lavoro
Prima di fermare l’attività o ridurre l’orario, l’impresa deve costruire una verifica documentata del rischio caldo, utile sia sul piano della sicurezza sia in caso di domanda di integrazione salariale. Gli elementi da raccogliere sono pochi, purché coerenti tra loro:
- verificare se l’attività riguarda lavorazioni all’aperto o ambienti senza adeguata protezione dal calore;
- controllare i bollettini del Ministero della Salute e l’eventuale presenza di ordinanze locali;
- valutare la temperatura percepita, non solo quella rilevata dal termometro;
- documentare la scelta organizzativa adottata, tra rimodulazione dei turni, sospensione temporanea o richiesta di integrazione salariale;
- scegliere la causale INPS corretta in base alla presenza o assenza di un ordine della pubblica autorità.
Il nuovo decreto potrà ampliare o agevolare l’accesso alla CIG per alcuni settori ma non cancella gli obblighi ordinari di prevenzione. Per l’azienda, la tutela dei lavoratori esposti al caldo deve poggiare su valutazione del rischio, organizzazione dei turni, dispositivi di protezione, idratazione e tracciabilità delle decisioni adottate.
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Redazione PMI.it
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