Con sentenza resa in T-529/25, il Tribunale UE ha affermato che la Regola Generale 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC deve essere interpretata nel senso che componenti di una bicicletta elettrica che sono destinati, dopo l’immissione in libera pratica, ad essere assemblati in una bicicletta elettrica finita e completa, che sono fatturati da due fornitori diversi e trasportati in container separati, che sono dichiarati ai fini della loro immissione in libera pratica presso la medesima dogana dal medesimo denunciante, in nome e per conto del medesimo destinatario, mediante dichiarazioni di immissione in libera pratica distinte scaglionate nel tempo, nel corso di un periodo che si estende su più mesi e che, al momento della loro immissione in libera pratica sono di proprietà del destinatario, devono essere considerati biciclette elettriche presentate smontate o non montate, ai sensi di tale regola, rientrando quindi in una medesima voce doganale, soggetta come tale a dazi antidumping e compensativi, a condizione che da fattori oggettivi risulti che tali componenti costituiscono un insieme e comprendono tutti gli elementi essenziali di tali biciclette elettriche.
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1) La questione giuridica
Una società di diritto belga aveva importato, fino all’introduzione di un dazio antidumping provvisorio nel luglio 2018, biciclette elettriche complete originarie della Cina, rientranti nella voce doganale (VD) 8711 60 10 della NC. Dal 2019 e fino al 2021, a seguito dell’istituzione di dazi antidumping e dazi compensativi definitivi, la medesima aveva importato e dichiarato componenti di biciclette elettriche rientranti nella sottovoce della voce 8714 della NC.
La causa decisa dal Tribunale UE ha avuto ad oggetto, quindi, l’attività di frazionamento dell’importazione di merce, al fine di ottenere l’applicazione di una tariffa doganale (aliquota daziaria) più favorevole. La verifica ha preso avvio da alcuni procedimenti penali avviati dalla Procura europea (EPPO) nei confronti di due persone giuridiche e di una persona fisica, per il motivo che queste ultime avrebbero introdotto con modalità scaglionate nel tempo numerosi componenti di biciclette elettriche nel territorio doganale UE al fine di dissimulare l’oggetto reale di tali operazioni, vale a dire l’importazione di biciclette elettriche finite e complete. Tale modalità avrebbe consentito all’importatore la diretta elusione dei dazi doganali in quanto, a differenza dei singoli componenti, le biciclette elettriche finite sarebbero state soggette ad un’aliquota convenzionale più elevata, in uno ad una imposizione daziaria aggiuntiva di dazi antidumping.
L’EPPO, nella propria indagine, si è basata sulla presunta violazione della Regola Generale 2, lett. a), delle Regole Generali per l’interpretazione della Nomenclatura combinata unionale delle merci (NC). Tale regola consente di considerare, ai fini della classificazione doganale, che è stato importato un articolo completo, quale ad es. una bicicletta, anche se, fisicamente, sono stati introdotti nel territorio doganale solo i componenti necessari per l’assemblaggio di tale articolo. Detta regola, inoltre, prevede una condizione, sviluppata dalla giurisprudenza della Corte UE, secondo cui i componenti interessati devono essere presentati allo sdoganamento simultaneamente. Il motivo del rinvio del giudice comune alla Corte UE è consistito proprio nella necessità di conoscere la corretta interpretazione della regola, dal momento che, nel caso di specie, i componenti che consentivano l’assemblaggio delle biciclette elettriche non avevano costituito oggetto di una presentazione congiunta in dogana, ma erano stati importati con spedizioni scaglionate nel corso di diversi mesi.
Si ricorda che la Procura europea (EPPO) è stata istituita con il Reg. UE n. 2017/1939, sulla base dell’art. 86, TFUE (inserito nel Capo 4 sulla Cooperazione giudiziaria in materia penale), al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione contro i reati che cagionano gravi danni finanziari. L’EPPO, ai sensi dell’art. 4 del suo regolamento istitutivo, svolge indagini, esercita l’azione penale ed esplica le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia del provvedimento definitivo.
Si ricorda, altresì, che nel 2019 erano in vigore alcuni regolamenti di esecuzione della Commissione UE che istituirono un dazio antidumping definitivo ed un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Cina. Tali dazi si applicavano alle biciclette elettriche, rientranti nella sottovoce 8711 60 10 della NC, ma non anche alle parti ed agli accessori di tali merci, rientranti nella differente voce 8714 della NC.
Tra il 2019 ed 2021, il rappresentante dell’importatrice belga aveva presentato 27 dichiarazioni d’importazione per telai, forcelle, motori ed altri componenti di biciclette elettriche, che la società aveva importato da società cinesi.
A seguito di un controllo, la Dogana belga aveva di fatto considerato che i singoli componenti importati fossero sufficienti, se considerati congiuntamente (come confermato in sentenza dal Tribunale) ad assemblare biciclette elettriche complete. La Dogana sosteneva che il nesso tra le dichiarazioni di importazione, appartenenti ad uno stesso gruppo, risultasse dal fatto che le fatture allegate a tali dichiarazioni recassero il medesimo numero di riferimento.
Di conseguenza l’EPPO e la Dogana belga avevano avviato, rispettivamente, un’azione penale e due azioni civili nei confronti degli importatori, ritenendo che questi avessero illegittimamente dichiarato i componenti come parti ed accessori di biciclette elettriche, mentre avrebbero dovuto essere dichiarati come biciclette elettriche complete, eludendo in tal modo il pagamento della totalità dei dazi antidumping e compensativi e di una parte dei dazi all’importazione di cui erano debitori (circa 3 milioni di euro).
Con sentenza penale il Tribunale di Anversa condannava l’importatrice ad una pena pecuniaria ed il suo amministratore delegato ad una pena detentiva nonché ad una pena pecuniaria, disponendo altresì la confisca delle merci (tutto ciò al netto di una potenziale violazione del ne bis in idem sostanziale, non già processuale). Per quanto riguarda le azioni civili, condannava l’importatrice ed il suo amministratore delegato, in solido, al pagamento del controvalore di detti componenti nonché al pagamento dei dazi antidumping e compensativi e dei dazi all’importazione evasi.
In fase processuale il giudice belga del rinvio ha constatato, in primo luogo, che, nella sentenza C‑107/22, la Corte UE si fosse riferita, per quanto riguarda la Regola Generale 2, lettera a), ad elementi oggettivi che dimostrano o meno che le parti formano un insieme e comprendono tutti i componenti di un apparecchio.
Lì la Corte aveva altresì statuito che non si deve interpretare la Regola Generale 2, lettera a), in modo da consentire agli importatori di scegliere essi stessi, in particolare mediante la presentazione di dichiarazioni doganali distinte, la classificazione delle merci, come un insieme, oppure separatamente. Tuttavia, secondo la stessa sentenza, l’applicazione di tale regola sarebbe subordinata alla presentazione contemporanea delle merci in dogana.
Il giudice del rinvio constatava, in secondo luogo, che, sempre in C‑107/22, la Corte avesse precisato che, affinché taluni componenti siano considerati un oggetto presentato smontato o non montato, sia necessaria la loro presentazione contemporaneamente allo sdoganamento. Ciò posto, nel procedimento principale, ad eccezione del primo gruppo di dichiarazioni, erano trascorsi da uno a diversi mesi tra la prima e l’ultima dichiarazione di importazione.
La Corte d’appello di Anversa aveva così deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte UE la seguente questione pregiudiziale, ossia se la Regola Generale 2, lettera a), vada interpretata nel senso che i componenti di una bicicletta elettrica sopra che sono destinati, dopo l’immissione in libera pratica, ad essere assemblati in una bicicletta elettrica, che sono fatturati da due fornitori diversi, sono trasportati in containers separati e sono dichiarati dal medesimo denunciante, in nome e per conto del medesimo destinatario, scaglionati nel tempo, nel corso di un periodo che si estende su più mesi, presso lo stesso ufficio doganale mediante dichiarazioni di immissione in libera pratica distinte, e che al momento dell’immissione in libera pratica sono di proprietà del destinatario, debbano essere considerati come biciclette elettriche presentate smontate o non montate, e quindi rientrare in una medesima voce doganale.
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2) Le regole di classificazione doganale internazionale
Il controllo della movimentazione internazionale delle merci, nel caso ciò comporti la nascita di un obbligazione doganale (daziaria) per effetto dell’attraversamento del territorio doganale UE, prevede l’accertamento doganale sulle merci introdotte nell’UE, i cui elementi sono rappresentati dalla quantità, qualità, origine e valore delle merci, aventi un denominatore comune rappresentato dalla classificazione doganale, strumento che serve a convertire la descrizione merceologica in un codice costituito da una sequenza numerica, articolata in più livelli (capitoli, voci, sottovoci) e che funge da base per l’applicazione della Tariffa doganale comune (TDC) richiamata dall’art. 5, n. 2, lett. b), del Reg. UE 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione – c.d. CDU), con cui si attribuisce l’aliquota daziaria.
Fonte normativa primaria del sistema di classificazione internazionale delle merci è la Convenzione internazionale di designazione e codificazione delle merci (Convenzione SA del 14.6.1983 in vigore dall’1.1.1988), creata sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), il cui testo è stato approvato dalla CEE con Decisione del Consiglio 87/369 del 7 aprile 1987, al cui interno ripartisce le varie categorie merceologiche in 21 sezioni, distribuite a loro volta in complessivi 97 capitoli.
A livello comunitario (unionale, a partire dal Trattato di Lisbona del 2009) il recepimento del nuovo sistema di classificazione avvenne mediante Reg. CEE n. 2658/87, istitutivo della Nomenclatura combinata delle merci (NC), la quale risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune ed a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità, riprendendo a) la nomenclatura del SA (di cui riprende le voci a sei cifre, mentre la settima e l’ottava sono proprie alla NC), b) le suddivisioni comunitarie di detta nomenclatura, denominate sottovoci NC, e c) le disposizioni preliminari, le note complementari di sezioni o di capitoli e le note a piè di pagina relative alle sottovoci NC (v. art. 1 del Reg. cit.).
Ai fini dell’interpretazione del sistema di classificazione doganale delle merci, possono essere utilizzati dall’interprete numerosi strumenti, tra i quali vi sono le sei regole generali per l’interpretazione del SA (riprese in maniera speculare nelle regole di interpretazione della NC nell’All. I, Parte prima, Titolo I, lett. a, del Reg. 2658/87), da applicare in ordine rigorosamente gerarchico, nonché le Note interpretative (o note complementari) premesse (tanto nel SA quanto nella NC) alle sezioni, ai capitoli ed alle sottovoci (quali strumenti vincolanti per l’interprete) e le Note esplicative illustrative redatte dai comitati in ambito OMD e UE, quali strumenti amministrativi di prassi non vincolanti per l’interprete.
Nonostante ciò, tali strumenti costituiscono elementi interpretativi tanto più determinanti per il fatto che essi emanano da un’autorità incaricata dalle parti contraenti di garantire l’uniformità nell’interpretazione e nell’applicazione della nomenclatura (v. C-38/75, p. 24-26), tramite i quali viene fornito un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali (v. tra i tanti C‑62/20, p. 31; C‑372/17, p. 23; C‑376/07, p. 47 e 48; C-201/96, p. 17).
Le Regole 1 e 6 contengono i principi generali per la classificazione, la quale è determinata legalmente dal testo delle voci o delle sottovoci, dopo che sia verificato il testo delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, in caso di contrasto tra le note di sottovoce e quelle di cui alle sezioni o ai capitoli, occorre dar precedenza alle prime.
In merito invece ai titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli, questi sono da considerarsi come puramente indicativi, dovendo prevalere le descrizioni dei testi richiamati.
La prevalenza da riconoscersi in via principale al testo (di voci, sottovoci e note) è evidente altresì dalla lettura dalla Regola 1, che consente di individuare la classificazione delle merci sulla base delle altre regole generali (2, 3, 4 e 5), da impiegarsi in via subordinata e consequenziale, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
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3) L’importazione frazionata ai fini classificatori
Il punto nodale dell’intera vicenda risiede nel rapporto tra la Regola Generale 2, lett. a), su citata e l’interpretazione giurisprudenziale fornita dalla Corte UE in argomento, a partire dal caso Osram, reso in C-183/73.
Se da un lato, infatti, l’EPPO ha sostenuto in udienza che l’importazione in momenti successivi dei componenti di biciclette rientri comunque nell’ambito di applicazione della Regola Generale 2, lettera a), nel senso di dover considerare i componenti come espressione di un’importazione di merce già completa e finita, di contro però tale interpretazione potrebbe contrastare con la giurisprudenza della Corte in materia, a partire dalla sentenza Osram su citata.
Lì, in breve, si chiedeva alla Corte UE come classificare, nella tariffa doganale comune (TDC), due componenti in vetro compresso per lampade. Il primo era un riflettore conico aperto alle due estremità, mentre il secondo era una lente che veniva saldata dopo l’inserimento dei filamenti. La dogana tedesca li aveva collocati nella VD residuale 70.21 (altri lavori di vetro), soggetta al dazio più alto. Osram chiedeva invece la VD 70.11 (ampolle di vetro aperte, non finite, per lampade) o, in subordine, la 85.20 (parti di lampade elettriche).
Secondo la Commissione, il riflettore aperto da entrambi i lati non aveva ancora le caratteristiche essenziali di un’ampolla, che acquisirebbe solo con la saldatura della lente. L’Avv. gen. Trabucchi era, invece, di diverso avviso.
In C-183/73 in primis ricordava che, conformemente ad una regola generalmente usata per l’applicazione della tariffa doganale comune, qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce della tariffa, comprende quest’oggetto anche se incompleto o non finito, purché presenti allo stato in cui si trova le caratteristiche essenziali dell’articolo completo o finito. In secundis sosteneva che la saldatura fosse parte della rifinitura dell’ampolla, ed escludere il cono avrebbe significato limitare la voce 70.11 al solo prodotto finito, svuotando di senso la menzione delle ampolle non finite.
Anche le lenti rientravano nella VD 70.11, a due condizioni: che fossero importate insieme ai riflettori e che non avessero altro uso. Quanto alla VD 85.20, questa andava esclusa perché le note al capitolo 85 escludevano i lavori di vetro della VD 70.11, mentre la VD 70.21 era residuale e non si applicava a fronte di una voce specifica. L’Avvocato Trabucchi proponeva quindi di classificare nella voce 70.11 sia i coni riflettori sia le lenti, se importate congiuntamente.
In sentenza la Corte UE affermava che la VD 70.11, in tutte le versioni linguistiche, riguardasse qualsiasi involucro di vetro destinato alla fabbricazione di lampade elettriche, qualunque fosse il procedimento produttivo, non essendo limitata alle ampolle tradizionali. Ciò che contava era la destinazione del prodotto, mentre l’espressione “non finite” andava letta alla luce della Regola Generale 2 a). La Corte aggiungeva poi che, benché fosse vero che la nozione di prodotto non finito non potesse estendersi ad ogni singola parte di tale prodotto, occorresse applicare però anche la seconda frase della regola citata, relativa agli oggetti presentati smontati, a condizione che le parti fossero sdoganate insieme e che il montaggio, anche per saldatura, fosse un’operazione davvero semplice.
Con il successivo intervento reso in C-107/22, la Corte UE ha poi precisato che il requisito di presentazione simultanea è soddisfatto nella misura in cui le merci sono presentate contemporaneamente allo sdoganamento, anche se formano oggetto di diverse dichiarazioni in dogana. Tale interpretazione della Regola Generale 2, lettera a), è stata giustificata per effetto del suo carattere imperativo, che osta alla sua elusione, mediante manipolazioni poste in essere da parte degli importatori, con il fine di scegliere la classificazione tariffaria delle merci in questione, o come un insieme oppure separatamente, a loro più favorevole.
In C‑107/22, in particolare, si chiedeva alla Corte se si potessero considerare un unico apparecchio presentato smontato o non montato, ai sensi della Regola Generale 2 a), i componenti di un ricevitore satellitare destinati ad essere assemblati dopo l’immissione in libera pratica. In quel caso i componenti avevano viaggiato nel medesimo container ed erano stati dichiarati il medesimo giorno, presso lo stesso ufficio doganale e dallo stesso dichiarante, ma con due dichiarazioni distinte, perché appartenevano a due imprese del medesimo gruppo societario. In caso di risposta affermativa, tutti i componenti sarebbero dovuti rientrare in un’unica voce doganale.
In tale precedente la Corte ha ricordato, anzitutto, che il proprio compito non è quello di classificare direttamente le merci ma fornire al giudice nazionale i criteri per farlo, perché la qualificazione dei prodotti è un accertamento di fatto (v. C‑72/21, p. 27). Ha poi ribadito che il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive (v. tra i tanti C-128/73, p. 3; C-396/02, p. 27; C-495/03, p. 47), quali definite nel testo della voce di detta nomenclatura e delle note interpretative premesse alle sezioni o ai capitoli (v. C-42/99, p. 13; C-178/14, p. 21; C-143/15, p. 44, C-306/18, p. 36; C-810/18, p. 25). La destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché sia inerente a detto prodotto, mentre l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (v. C‑822/19, p. 34, e C‑197/20, p. 31; C‑435/15, p. 40; C‑547/13, p. 52).
Inoltre, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, nonostante il fatto che le note esplicative del SA (sistema armonizzato di classificazione), da un lato, e della NC, dall’altro, non abbiano efficacia vincolante, esse costituiscono strumenti importanti per garantire l’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, come tali, forniscono un valido orientamento per l’interpretazione della stessa (v. C‑330/13, p. 35).
Ancora in C‑107/22, osservava che dal punto VII) della nota esplicativa relativa alla regola generale 2, lettera a), del SA, risulta che è da considerare come oggetto presentato smontato o non montato quello i cui differenti elementi sono destinati ad essere assemblati sia tramite viti, bulloni, dadi sia con ribattini o con saldatura, purché si tratti soltanto di operazioni di montaggio, dovendo escludere la complessità del metodo di montaggio e senza che i vari elementi non subiscano alcuna operazione di lavorazione tale da completarne la fabbricazione.
Ribadiva, inoltre, che va considerato come oggetto presentato smontato o non montato quello i cui elementi costitutivi vengono presentati tutti contemporaneamente allo sdoganamento, senza che occorra tener conto in proposito della tecnica di montaggio o della complessità del relativo metodo (v. C‑35/93, p. 19).
Osservava poi che, anche se è richiesta una presentazione simultanea di tali elementi ai fini del loro sdoganamento, né dal testo della regola generale 2, lett. a), né dalla relativa nota esplicativa, risulta che detti elementi costitutivi debbano essere oggetto di un’unica dichiarazione in dogana.
Infatti, la circostanza che le merci siano oggetto di un’unica dichiarazione, al momento della loro presentazione in dogana, non è una conditio sine qua non per ritenere che esse formino un insieme e costituiscano, pertanto, un oggetto presentato smontato o non montato, bensì soltanto un indizio che consente di dedurre una simile constatazione (v. C‑499/14, p. 38).
Per tali motivi concludeva che, la circostanza che talune merci siano presentate in dogana in dichiarazioni separate deve essere valutata parallelamente alle altre circostanze pertinenti, ma non è di per sé determinante, né può, di per sé, ostare a che tali merci siano qualificate come oggetti smontati o non montati, se, al momento dello sdoganamento, risulta da altri fattori oggettivi che tali merci costituiscono un insieme e sono destinate a essere successivamente assemblate in un unico apparecchio (v. C‑499/14, p. 43).
Alla luce delle condizioni di fatto dello sdoganamento delle merci e delle argomentazioni giuridiche, in C‑107/22 ha confermato che si trattasse di un articolo smontato o non montato, rientrante pertanto in un’unica voce doganale, nei limiti in cui sia accertato, tenuto conto di fattori oggettivi, che tali componenti costituiscono un insieme e comprendono tutti gli elementi costitutivi di tale apparecchio.
4) Le spedizioni scaglionate o sdoganamento frazionato
È ben vero, come ben evidenziato dall’Avv. gen. J. De Nanclares, al p. 39 delle sue conclusioni rese in T-529/2025, che la procedura doganale dichiarativa è stata concepita per lo sdoganamento delle merci effettivamente presentate contemporaneamente in dogana. Pertanto, la classificazione, compresa l’applicazione della Regola Generale 2, lett. a), si effettua, in linea di principio, solo per tali merci, come del resto affermato sin dal caso Osram in C-183/73.
Tale principio appare, quindi, poco compatibile con la possibilità di classificare e di dichiarare una merce completa quando solo una parte dei componenti costitutivi è arrivata ed è stata presentata alla dogana, mentre l’arrivo dei componenti restanti è programmato solo successivamente.
Di contro, però, il medesimo avvocato generale ha osservato, condivisibilmente, che il sistema normativo unionale doganale non è estraneo ad ipotesi di importazioni con spedizioni scaglionate, quali espressioni giuridiche di un’unica operazione.
Riprova di ciò la si ritrova, ad es., negli artt. 96, 99, 105, 115 e 121, del Reg. di esecuzione del CDU (Reg. UE 2447/2015 – c.d. RE)
Tali norme prevedono espressamente una semplificazione della prova dell’origine delle merci che vengono importate smontate o non montate, ai sensi della Regola Generale 2 a), ma con la precisazione che possono riguardare solo le merci che rientrano nelle sezioni XVI o XVII o nelle voci 7308 o 9406 del SA.
La prospettiva, però, muterebbe se ci si approcciasse alla regola generale 2 a) con un’interpretazione teleologica (finalistica, quindi, e non sistematica), finalizzata all’individuazione della corretta classificazione doganale della merce, riferendosi in tal caso al prodotto finito e completo e non già al singolo componente.
In tal caso la regola citata dovrebbe consentire di contribuire al buon funzionamento della classificazione doganale, la quale, come detto, si basa sulla valutazione delle merci in funzione delle loro caratteristiche e proprietà oggettive, il che comprende la presa in considerazione della destinazione di un prodotto sempreché sia inerente a detto prodotto (v. C-233/15, punti 32 e 33; C-222/85, p.15; nonché le concl. dell’avv. gen. Capotorti in C-165/78, par. 3).
Quindi, quando gli articoli importati successivamente sono componenti costitutivi di un articolo completo e finito, se sono stati ordinati quali componenti di tale articolo e se sono destinati, fin dall’inizio, non ad essere venduti singolarmente, ma ad essere assemblati, prima della commercializzazione, in un articolo completo, appare appropriato applicare la tariffa prevista per tale articolo completo.
Ciò, del resto, discenderebbe dalla situazione di fatto e dal contesto giuridico complessivo espresso dal giudice del rinvio in T-259/2025, rappresentato ad esempio dai documenti che accompagnano la dichiarazione in dogana, quali contratti di vendita e fatture, e dal fatto che i componenti importati corrispondono a un determinato numero di articoli completi (v. C-165/78, p. 10), o ancora dal fatto che l’importatore abbia cessato di importare gli articoli completi.
Da ciò l’avv. gen. De Nanclares ne ha altresì dedotto la possibilità, per il dichiarante, di indicare in una dichiarazione in dogana, da un lato, che le merci a cui essa si riferisce e che sono oggetto di una presentazione in dogana, fanno parte di una serie di spedizioni collegate. Dall’altro lato, ai fini della determinazione della TDC, la circostanza che questi debba poter tener conto dell’insieme delle merci in tal modo importate e, eventualmente, classificarle come un unico articolo completo, in applicazione della Regola Generale 2 a).
In sentenza il Tribunale UE, in T-529/2025, ha ripreso le argomentazioni rese nelle conclusioni in causa, osservando che, in merito alla presentazione simultanea nell’ambito dell’applicazione della regola 2, lettera a), tale regola non precisa i termini entro i quali i componenti di un oggetto completo devono essere presentati in dogana affinché possano essere considerati un insieme, osservando di conseguenza che una presentazione simultanea delle merci non costituisce una condizione indispensabile per l’applicazione della regola 2, lettera a), la quale deve quindi poter essere verificata sulla base di fattori oggettivi al momento dello sdoganamento, il che può verificarsi anche in assenza di presentazione simultanea delle parti distinte.
Il Tribunale, in sostanza, con la sentenza in commento riprende ed amplia le argomentazioni rese a partire da C-183/73, poi sviluppate meglio in C-107/22 e, senza effettuare alcuna operazione di distinguishing o tantomeno di overruling, tutela il bilancio unionale a fronte del riconoscimento, condivisibile, di modalità di importazione, consistenti ad esempio in spedizioni scaglionate, che evidenziano un rischio di manipolazione al momento della presentazione in dogana delle merci che consente agli importatori di scegliere la classificazione doganale di queste ultime.
Ciò, però, se coerente ai fini di sistema, può introdurre un paradosso, nella misura in cui di fatto pone gli importatori, in particolare quelli che hanno necessità di importare componenti o ricambi, dinnanzi al rischio di eventuali contestazioni (certamente da provare da parte dell’ente pubblico) di aver importato un prodotto finito e completo, avente una differente e più elevata aliquota daziaria.
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