La Legge Regionale della Regione Umbria 7/2025 si inserisce nell’ambito normativo avviato a livello europeo con la direttiva 2018/2001/UE (RED II), recepita in Italia con il D.Lgs. 199/2021, e ulteriormente strutturata dal D.M. 21 giugno 2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha disciplinato a livello nazionale le superfici e le aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Il successivo D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 — il cosiddetto Testo Unico Rinnovabili — ha poi semplificato e razionalizzato i regimi amministrativi, introducendo all’art. 11-bis la delega alle Regioni per l’individuazione di ulteriori aree idonee rispetto a quelle già definite dalla normativa statale.
È su questa base che la Regione Umbria ha approvato la L.R. 7/2025, entrata in vigore il 18 ottobre 2025, e successivamente aggiornata dalla L.R. 4/2026 del 7 aprile 2026 per correggere i profili che i Ministeri competenti avevano segnalato in sede di esame della legittimità costituzionale.
L’obiettivo dichiarato è zero emissioni nette, autonomia energetica regionale e azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, nel quadro degli obiettivi intermedi fissati dal PNIEC.
Il sistema delle tre categorie: idonee, non idonee, ordinarie
Il meccanismo introdotto dalla legge si articola su tre livelli, in linea con quanto previsto dall’art. 11-bis del D.Lgs. 190/2024.
Le aree idonee sono quelle in cui i procedimenti autorizzativi seguono un iter accelerato: i termini dell’Autorizzazione Unica sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto, e il parere dell’autorità paesaggistica — ove previsto — è obbligatorio ma non vincolante.
La semplificazione si applica, tuttavia, solo se l’intero impianto ricade al 100% all’interno dell’area idonea: con la L.R. 4/2026 è stata soppressa la cosiddetta “prevalenza di idoneità“, che in precedenza consentiva di beneficiare del regime semplificato anche per progetti solo parzialmente compresi in zona idonea.
Le aree non idonee non costituiscono un divieto normativo assoluto alla presentazione di un’istanza autorizzativa, ma la legge avvisa esplicitamente i proponenti che in queste zone “gli obiettivi di protezione non sono compatibili con l’insediamento di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, determinando pertanto un’elevata probabilità di esito negativo“. A ciò si aggiunge un inasprimento degli oneri: nelle aree non idonee gli oneri istruttori salgono al 5% delle spese complessive di investimento, contro lo 0,1% previsto per le aree ordinarie (per impianti di potenza superiore a 250 kW).
Le aree ordinarie comprendono tutto il territorio regionale non classificato nelle prime due categorie. In esse si applicano le procedure standard previste dal D.Lgs. 190/2024.
Le aree idonee: dall’agrivoltaico elevato alle CER, le superfici privilegiate
L’art. 3 della legge elenca le categorie di aree che la Regione ha individuato come ulteriormente idonee rispetto a quelle già definite dalla normativa statale.
Tra le principali:
le coperture di edifici e strutture edilizie; le aree a parcheggio con strutture di sostegno che garantiscano i posti auto; le pertinenze degli immobili; i depositi di materiali e rifiuti autorizzati; le zone produttive esistenti e dismesse ai sensi dell’art. 96 del R.R. 2/2015, con una buffer zone di 500 metri — estendibile anche allo spazio rurale; i siti con impianti preesistenti della stessa fonte, ammettendo interventi di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione entro una variazione del 30% dell’area originaria; i siti di bonifica nazionali e regionali; le cave dismesse; le aree infrastrutturali, tra cui le fasce entro 300 metri dall’E45, dai raccordi autostradali Terni-Orte e Perugia-Bettolle e dalle linee ferroviarie; i beni dei consorzi di bonifica; le infrastrutture del servizio idrico integrato e i depuratori; le stazioni di servizio carburante e le aree adiacenti entro 100 metri; gli spazi interclusi dalla viabilità carrabile (rotatorie, aiuole, spartitraffico); i sistemi ad isola e le strutture carcerarie.
Uno spazio rilevante è riservato alle Comunità Energetiche Rinnovabili: le aree destinate a progetti CER costituite ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 199/2021 sono considerate idonee in via prioritaria, incluse quelle situate nello spazio rurale. Le CER beneficiano inoltre dell’esenzione totale dagli oneri istruttori.
Una norma trasversale, introdotta dal comma 7-bis, stabilisce che qualunque area idonea che ricada nello spazio rurale — definito ai sensi dell’art. 88 della L.R. 1/2015 (Testo Unico Governo del Territorio) — può ospitare impianti solo nella forma di agrivoltaico avanzato con moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra e senza consumo di suolo agricolo.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale è tenuta a pubblicare una cartografia WebGis ricognitiva, distinta per tipologia di fonte rinnovabile, liberamente consultabile sul sito istituzionale della Regione.
Le aree non idonee: fasce di rispetto, paesaggio e tutele paesaggistiche
L’art. 4 perimetra con dettaglio le zone in cui lo sviluppo degli impianti FER si scontra con obiettivi di protezione prevalenti. Rientrano in questa categoria i beni tutelati dal Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004), i siti UNESCO e UNESCO MAB, la Rete Natura 2000 e le zone umide della Convenzione di Ramsar, i corridoi della Rete Ecologica Regionale, le praterie sommitali a quota superiore ai 900 metri (come indicato nella Carta Geobotanica dell’Umbria), la fascia pedemontana olivata Assisi-Spoleto (iscritta nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici con decreto MIPAAF del 20 febbraio 2018), le aree ad alta esposizione panoramica individuate dai PTCP e dal Piano Paesaggistico Regionale, le fasce di 150 metri per lato lungo la viabilità panoramica principale, i siti della viabilità storica, delle ville e giardini, delle abbazie e dell’architettura religiosa e militare, le fasce di pericolosità idraulica A e B del PAI e le fasce di rischio idrogeologico R3 e R4.
Le fasce di rispetto dai beni culturali tutelati sono fissate in 500 metri per fotovoltaico e agrivoltaico, e in 3.000 metri per l’eolico. Per gli impianti di generazione da biomasse, gas di discarica, biogas e biometano con potenza superiore a 200 kW — o con alimentazione superiore a 50.000 tonnellate/anno — le aree non idonee si estendono fino a 2.000 metri dai recettori sensibili (centri abitati, scuole, strutture socio-sanitarie) e a 3.000 metri dai beni tutelati.
È espressamente vietata l’installazione di fotovoltaico a terra nello spazio rurale, salvo le eccezioni ammesse dall’art. 11-bis, comma 2, del D.Lgs. 190/2024.
I Comuni possono proporre ulteriori aree non idonee all’interno dei centri storici (Zone A, beni vincolati ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004) per le installazioni sulle coperture, ma solo accompagnando la proposta con l’individuazione contestuale di specifiche aree alternative da destinare all’autoconsumo e alle CER, con superficie congrua ai fabbisogni degli utenti esclusi.
Le disposizioni di non idoneità — una delle misure più contestate — si applicano anche agli impianti con procedura autorizzativa già avviata alla data di entrata in vigore della legge, fatta eccezione per quelli per cui la verifica di completezza della documentazione risultasse già compiuta.
Accumulo di energia, qualità progettuale e oneri istruttori
L’art. 6 riconosce i sistemi di accumulo come componente strategica della transizione energetica regionale. Le tecnologie rilevanti citate esplicitamente sono: batterie di accumulo (BESS), impianti di produzione di idrogeno verde, sistemi di accumulo gravitazionale e invasi integrati con centrali idroelettriche da pompaggio. Questi ultimi sono riconosciuti come aree idonee per gli impianti idroelettrici da pompaggio destinati anche alla ricostituzione dei corpi idrici in sofferenza.
Per incentivare l’integrazione dell’accumulo, la legge prevede un meccanismo di espansione della superficie occupabile: gli interventi in area idonea contigui a un’area ordinaria possono usufruire di una superficie aggiuntiva fino al +20% rispetto a quella di progetto, a condizione che il sistema di accumulo abbia una potenza pari ad almeno il 10% di quella complessiva dell’impianto. Per i siti di repowering (art. 3, comma 1, lett. d) con accumulo analoga percentuale, l’incremento sale a un ulteriore +30%. In entrambi i casi, se l’ampliamento ricade nello spazio rurale, si applica l’obbligo di agrivoltaico elevato senza consumo di suolo.
Sul fronte della qualità progettuale, l’art. 7 introduce un articolato sistema di obblighi documentali: relazione di minimizzazione degli impatti (con analisi delle alternative fino all’opzione zero), elaborati in progettazione definitiva a firma di tecnici abilitati, verifica di fattibilità della connessione per impianti superiori a 100 kW, piano di compensazioni ambientali e territoriali — non inferiore al 2% dei proventi in area idonea e al 3% in area non idonea — da corrispondere ai Comuni interessati dall’intervento, preferenzialmente attraverso la cessione di impianti FER per servizi pubblici o CER. La documentazione incompleta comporta l’improcedibilità e l’archiviazione della domanda.
Un limite specifico riguarda il fotovoltaico a terra nelle aree agricole: l’occupazione complessiva degli impianti — calcolata sulla sommatoria di quelli esistenti o autorizzati — non può superare il 3% della superficie agricola dello spazio rurale di ciascun Comune.
La mappatura delle aree a bassa esposizione panoramica per l’eolico
Un impegno specifico riguarda l’eolico di grande taglia. Entro 300 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale, a seguito di intesa con la Soprintendenza ABAP per l’Umbria, deve redigere una cartografia ricognitiva delle aree a bassa esposizione panoramica destinate a impianti eolici con potenza nominale superiore a 1 MW, per un’altezza massima al mozzo di 100 metri.
I requisiti cumulativi richiesti sono: velocità media del vento onshore a 150 metri slm superiore a 6 m/s secondo l’Atlante Eolico Italiano, e bassa esposizione panoramica rispetto ai beni tutelati ai sensi degli artt. 136 e 142, comma 1, lettere f) e m), del D.Lgs. 42/2004.
La “bassa esposizione panoramica” è definita dal grado di visibilità dalle aree identificate come beni paesaggistici storicamente consolidati, anche in termini di notorietà internazionale e attrattiva turistica.
La tabella di sintesi: aree idonee, non idonee e regime autorizzativo
| Categoria di area | Esempi principali | Regime autorizzativo | Oneri istruttori (>250 kW) | Note rilevanti |
|---|---|---|---|---|
| Idonea (statale) | Aree definite dall’art. 11-bis, c. 1, D.Lgs. 190/2024 (es. discariche, parcheggi, siti industriali dismessi) | AU ridotta di 1/3; parere paesaggistico obbligatorio non vincolante | 0,1% investimento; esenzione CER | Impianto deve ricadere al 100% in area idonea (L.R. 4/2026) |
| Idonea (regionale) | Aree CER; impianti <20 kW su edifici/pertinenze; cave dismesse; siti bonifica; fasce 300 m da E45/ferrovie; consorzi di bonifica; depuratori; distributori carburante (100 m); spazi interclusi stradali; strutture carcerarie | AU ridotta di 1/3; parere paesaggistico obbligatorio non vincolante | 0,1% investimento; esenzione CER | Se in spazio rurale: solo agrivoltaico elevato senza consumo di suolo |
| Ordinaria | Tutto il territorio non classificato idoneo o non idoneo | Procedure standard D.Lgs. 190/2024 | 0,1% investimento; esenzione CER | Fotovoltaico a terra in spazio rurale: vietato (salvo eccezioni statali) |
| Non idonea | Beni tutelati D.Lgs. 42/2004 e fasce di rispetto (500 m FV/agrivoltaico; 3.000 m eolico); siti UNESCO/MAB; Rete Natura 2000; praterie >900 m slm; fascia olivata Assisi-Spoleto; aree alta esposizione panoramica; viabilità panoramica (150 m); fasce PAI A/B; rischio R3/R4 | Procedure standard; alta probabilità di esito negativo; documentazione aggiuntiva obbligatoria | 5% investimento; garanzia finanziaria al momento dell’istanza (150 €/kW) | Non idoneità si applica anche a procedimenti in corso (con eccezione per completezza documentale già verificata) |
| Tipologia di impianto | Fascia di rispetto (beni tutelati D.Lgs. 42/2004) | Fascia aggiuntiva per biomasse/biogas >200 kW |
|---|---|---|
| Fotovoltaico e agrivoltaico | 500 metri | 3.000 m dai beni; 2.000 m da recettori sensibili |
| Eolico | 3.000 metri | — |
| Biomasse, biogas, biometano (>200 kW / >50.000 t/a) | 3.000 metri dai beni tutelati | 2.000 m da centri abitati, scuole, strutture socio-sanitarie |
Le critiche di Greenpeace, Legambiente e WWF: troppi vincoli, rischio di illegittimità
Il provvedimento ha ricevuto una valutazione fortemente negativa da parte di Greenpeace, Legambiente e WWF, che hanno sollevato obiezioni sia di merito sia di legittimità giuridica.
Le tre organizzazioni contestano in primo luogo la retroattività della disciplina di non idoneità sui procedimenti in corso, richiamando la sentenza del TAR del Lazio n. 1955/2025, che si è già espresso in senso contrario a misure analoghe.
Contestano poi l’introduzione di aree “vietate” al fotovoltaico a terra nello spazio rurale, ritenendo questi divieti generici e in contrasto con le previsioni del Decreto Transizione 5.0 e con la normativa statale vigente.
Un altro punto critico è rappresentato dall’uso preclusivo delle aree non idonee — nella versione originaria della legge, la presenza anche parziale di un progetto in area non idonea ne bloccava l’intera procedura — e dall’entità delle fasce di rispetto dai beni tutelati, che le associazioni giudicano sproporzionate rispetto agli obiettivi di tutela.
Vengono segnalati come problematici anche gli oneri documentali e istruttori aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla disciplina statale, le soglie minime di producibilità per l’eolico (2.300 ore equivalenti annue), la limitazione dell’agrivoltaico al solo modello con moduli sopraelevati, e le compensazioni territoriali definite eccessive.
In termini di impatto sul raggiungimento degli obiettivi nazionali, le associazioni citano i dati elaborati da Terna: tra gennaio 2021 e marzo 2026, l’Umbria ha installato appena 314 MW di nuova capacità rinnovabile, pari al 17,9% dell’obiettivo al 2030 fissato in 1.756 MW dal D.M. 21 giugno 2024. Con una media di installazioni di 60,4 MW/anno nel quinquennio 2021-2025, la regione raggiungerebbe il proprio target con circa 24 anni di ritardo sul 2030. Le organizzazioni chiedono di ampliare le aree idonee a ulteriori infrastrutture lineari (SS 75 Centrale Umbra, SS 318 di Val Fabbrica), alle aree agricole dichiarate non produttive o inutilizzabili, e alle aree limitrofe ai data center.
«Al nostro Paese e all’Umbria non servono barriere burocratiche, ma servono rinnovabili fatte bene: realizzate con regole chiare e certe per tutti gli operatori e progettate in modo che le comunità locali possano davvero beneficiarne in termini ambientali ed economici.» — Greenpeace, Legambiente, WWF.
Monitoraggio, clausola valutativa e aggiornamento continuo
La legge introduce un sistema di monitoraggio annuale (art. 10): entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale verifica la potenza installata, autorizzata o assentita e il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal D.M. 21 giugno 2024. In caso di scostamento, la Giunta può adottare misure correttive, incluso l’aggiornamento dell’elenco delle aree idonee. Con cadenza semestrale i distributori di energia elettrica sono tenuti a fornire i dati sulla disponibilità delle infrastrutture di rete, per consentire ai proponenti di verificare la fattibilità tecnica delle connessioni.
La clausola valutativa (art. 11) impone una relazione annuale alla competente Commissione consiliare sui procedimenti avviati e conclusi, sui progressi verso gli obiettivi di potenza, sulle modifiche alla mappatura e sugli eventuali contenziosi. La relazione deve essere pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito regionale entro quindici giorni dalla sua presentazione.
FAQ — Aree idonee rinnovabili in Umbria
La L.R. 7/2025 si applica anche ai procedimenti già avviati?
Solo in parte. Le procedure per cui la verifica di completezza della documentazione era già stata compiuta alla data di entrata in vigore (18 ottobre 2025) restano soggette alla disciplina previgente per quanto riguarda gli artt. 7 (commi 6 e 8) e 9. Le disposizioni di non idoneità, invece, si applicano anche ai procedimenti in corso non ancora giunti alla fase di completezza documentale — aspetto che ha generato una delle principali contestazioni giuridiche.
Un impianto che ricade parzialmente in area idonea e parzialmente in area ordinaria beneficia dei tempi ridotti?
No. Con la modifica introdotta dalla L.R. 4/2026, le semplificazioni procedurali si applicano esclusivamente se l’intero impianto ricade al 100% all’interno di un’area idonea.
Le CER godono di vantaggi specifici rispetto agli altri impianti?
Sì. Le aree destinate a progetti CER sono riconosciute come idonee in via prioritaria, incluse quelle in spazio rurale. Le CER sono esentate dagli oneri istruttori (0,1% delle spese di investimento per impianti sopra 250 kW) e beneficiano dei tempi autorizzativi ridotti.
Un impianto fotovoltaico a terra in area agricola è sempre vietato?
Nelle aree classificate come spazio rurale ai sensi della L.R. 1/2015, il fotovoltaico a terra è vietato, salvo le eccezioni espressamente previste dall’art. 11-bis, comma 2, del D.Lgs. 190/2024 (tra cui i siti di bonifica, le aree industriali dismesse e i siti già destinati a impianti FER).
Quali sono le soglie di producibilità minima per gli impianti eolici?
La legge fissa un valore minimo di producibilità specifica di 2.300 ore equivalenti annue, con misurazioni anemometriche effettuate entro 2.000 metri dal perimetro del sito, per una durata di almeno un anno in un periodo non antecedente i due anni dalla data di presentazione del progetto.
Qual è la quota di obiettivo FER raggiunta dall’Umbria?
Secondo i dati Terna citati dalle associazioni ambientaliste, al marzo 2026 la Regione Umbria aveva installato 314 MW di nuova capacità rinnovabile nel periodo 2021-2026, pari al 17,9% dell’obiettivo di 1.756 MW fissato per il 2030 dal D.M. 21 giugno 2024.
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Raffaella Capritti
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