Per i lavoratori agricoli il diritto alla pensione agricola si costruisce sulle giornate accreditate e sul modo in cui vengono sommate le contribuzioni maturate in altri settori. Nel cumulo contributi agricoli, il dato centrale è la trasformazione tra giornate e settimane: 270 giornate identificano l’anno pieno per vecchiaia e misura dell’assegno, mentre per la pensione anticipata il parametro scende a 156 giornate annue.
Giornate agricole per vecchiaia e misura della pensione
Nel calcolo dei contributi agricoli si parte da un anno lavorativo pari a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa. Quando i contributi figurativi sono espressi in settimane, il ragguaglio ordinario è di 6 giornate per ciascuna settimana.
Le giornate complessive richieste per una prestazione si ottengono moltiplicando le 270 giornate annue per gli anni di contribuzione previsti dalla pensione richiesta. In presenza di un anno con meno di 270 giornate, il lavoratore può integrare il conto con versamenti volontari autorizzati o con contribuzione extra agricola, entro il tetto di 52 settimane complessive annue.
Cumulo con contributi extra agricoli nello stesso anno
Quando nello stesso anno risultano periodi agricoli e contributi extra agricoli, il calcolo richiede una conversione. Se le 270 giornate agricole sono già state raggiunte, l’anno è pieno e il margine per aggiungere altra contribuzione viene assorbito dal limite delle 52 settimane.
I coefficienti di trasformazione dei periodi extra agricoli sono questi:
- ogni settimana di contribuzione extra agricola vale 5,1923 giornate agricole;
- ogni contributo mensile viene trasformato in 4,333 settimane;
- ogni contributo giornaliero viene trasformato in 0,19259 settimane.
Il meccanismo serve a riportare nella stessa unità di misura periodi assicurativi maturati in settori diversi. Il risultato finale va poi confrontato con il limite massimo delle 52 settimane annue, salvo le particolarità previste per i periodi anteriori al 1984.
Pensione anticipata agricola con parametro a 156 giornate
Per la pensione anticipata dei lavoratori agricoli il riferimento annuo è 156 giornate, equivalenti a 52 settimane con coefficiente 0,333. Il requisito generale fino al 31 dicembre 2026 è di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, da tradurre nel conteggio agricolo secondo la posizione individuale.
Nel calcolo della pensione anticipata le istruzioni INPS distinguono le giornate utili al diritto da quelle utili alla misura dell’assegno. Per il diritto, la contribuzione agricola annua computabile arriva a 156 giornate; per la misura il limite annuo ordinario è 270 giornate.
Le giornate coperte da malattia e disoccupazione ordinaria seguono regole di esclusione per il diritto alla pensione collegata all’anzianità contributiva. La contribuzione figurativa accreditata in settimane viene invece convertita in 6 giornate per ogni settimana; per disoccupazione agricola speciale e integrazione salariale agricola, il trattamento richiede verifica sul singolo accredito previdenziale.
Periodi agricoli prima del 1984 e rivalutazione INPS
Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1984, la disciplina INPS prevede una rivalutazione dei contributi agricoli nella liquidazione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. I coefficienti sono 2,60 per gli uomini e 3,86 per donne e ragazzi.
La rivalutazione agisce sui contributi agricoli giornalieri pari o inferiori a 270 per anno. Dopo la rivalutazione, l’anno conserva due limiti: fino a 156 giornate per il diritto alla pensione collegata all’anzianità contributiva e fino a 270 giornate per la misura dell’assegno.
In sintesi, per i periodi agricoli ante 1984 valgono questi criteri:
- la rivalutazione si applica ai contributi agricoli giornalieri pari o inferiori a 270 per anno;
- il limite annuo per il diritto alla pensione basata sull’anzianità contributiva è pari a 156 giornate;
- il limite annuo per la misura del trattamento pensionistico è pari a 270 giornate;
- i contributi figurativi in settimane si trasformano in 6 giornate per settimana.
Con contribuzione extra agricola, gli anni anteriori al 1984 seguono una regola diversa rispetto ai periodi successivi. Le settimane extra agricole si aggiungono alle settimane agricole anche oltre 52 settimane annue, entro il numero di settimane comprese tra inizio dell’assicurazione e 31 dicembre 1983; per gli anni successivi al 1983 opera il tetto di 52 settimane complessive annue.
Cumulo con gestioni artigiani e commercianti
La correzione più delicata riguarda il cumulo con gestioni autonome. L’INPS, con il messaggio 1867/2020, ha chiarito che la rivalutazione dei contributi agricoli ante 1984 trova applicazione soltanto per i trattamenti liquidati a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti.
Quando la pensione coinvolge anche contribuzione nelle gestioni artigiani e commercianti, i contributi agricoli ante 1984 vengono quindi considerati senza rivalutazione. La stessa impostazione riguarda lo storno delle eccedenze: le giornate agricole oltre il massimo computabile rimangono nell’anno di competenza e il calcolo segue la sommatoria delle gestioni interessate.
Coefficienti per braccianti e salariati fissi
Nel cumulo con lavoro autonomo extra agricolo, i contributi giornalieri agricoli vengono trasformati in settimane con coefficienti diversi in base alla qualifica e al periodo. La regola richiede attenzione soprattutto per braccianti e salariati fissi con periodi lontani nel tempo.
Per quanto riguarda i coefficienti da applicare, per i braccianti ogni contributo giornaliero si moltiplica per 0,333 per gli uomini e per 0,50 per donne e ragazzi. Per i salariati fissi agricoli il coefficiente cambia in base al tipo di accredito presente nella posizione contributiva:
- se il contributo è accreditato su base mensile, ogni mese si trasforma in 4,333 settimane;
- se il contributo è accreditato su base giornaliera, ogni giornata si trasforma in 0,173 settimane per i periodi anteriori al 1° agosto 1968 e in 0,166 settimane per i periodi successivi.
Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Un trattamento separato si applica ai contributi nella Gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri. In questo caso, quando la posizione comprende anche periodi agricoli da lavoro dipendente, la verifica dell’anzianità segue criteri propri della gestione speciale e della prestazione richiesta.
Per i rapporti di piccola colonia e compartecipazione familiare si applicano dunque regole specifiche: nel calcolo pensionistico dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, l’anno contributivo è coperto con 156 giornate e per donne e ragazzi si applica il coefficiente 1,50.
Nel controllo dei periodi agricoli collegati alla gestione speciale occorre quindi distinguere tra lavoro agricolo dipendente, contribuzione autonoma agricola e contribuzione autonoma non agricola. La stessa quantità di giornate può produrre effetti diversi a seconda della gestione che liquida la quota di pensione.
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Anna Fabi
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