Il commercio storico italiano ha il suo registro. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha firmato il decreto che avvia l’Albo nazionale delle botteghe storiche e fissa la prima scadenza per gli enti territoriali: Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane che già tengono propri elenchi hanno tempo fino al 22 ottobre 2026 per trasmettere al MIMIT i dati delle attività iscritte.
Per le attività significa entrare in un elenco unico, consultabile sul sito ministeriale e collegato ai canali turistici Italia.it ed ENIT, che le rende visibili anche fuori dai confini locali. È il tassello che mancava alla strategia di promozione turistica del Made in Italy, pensata per trasformare negozi e botteghe artigiane in un patrimonio tutelare.
In breve i punti principali:
- il decreto interministeriale 7 maggio 2026 attua l’Albo nazionale istituito dall’art. 6 del decreto legislativo 219/2024;
- il decreto è entrato in vigore il 24 giugno 2026 e gli enti che hanno già istituito propri albi trasmettono gli elenchi al MIMIT entro 120 giorni, quindi entro il 22 ottobre 2026;
- nella sezione ordinaria confluiscono le attività con almeno cinquanta anni iscritte agli albi locali, anche se prive dei requisiti, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 219/2024;
- la sezione di eccellenza richiede settanta anni di attività e tre generazioni di gestione familiare ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 219/2024, e attende ancora il regolamento attuativo;
- l’iscrizione riconosce il diritto di prelazione sui locali previsto dall’art. 38 della legge 392/1978 e la possibile classificazione come bene culturale.
Cosa prevede il decreto attuativo del MIMIT
Il decreto interministeriale 7 maggio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2026 ed entrato in vigore il 24 giugno, rende concretamente alimentabile l’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici, previsto dall’art. 6 del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219.
Il registro non nasce infatti da zero: è costituito dagli albi regionali, provinciali, comunali e delle città metropolitane, trasmessi e aggiornati periodicamente dagli enti territoriali.
L’Albo si articola in due sezioni, una ordinaria e una dedicata alle attività storiche di eccellenza, ed è pubblicato in un’area dedicata del sito del MIMIT, con rinvii ai portali delle Regioni e dei Comuni e collegamento ai canali turistici Italia.it ed ENIT.
Le due sezioni dell’Albo nazionale
La sezione ordinaria accoglie le attività già iscritte agli albi regionali e locali; la sezione di eccellenza è riservata alle realtà con i requisiti più stringenti dell’art. 4 del decreto legislativo 219/2024 e diventerà operativa solo dopo l’adozione del regolamento attuativo, non ancora emanato. Le due tabelle riassumono le differenze.
| Sezione ordinaria | |
|---|---|
| Attività ammesse | Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici iscritti agli albi locali |
| Anzianità minima | 50 anni, o diverso periodo fissato dalle norme regionali |
| Riferimento normativo | Art. 3, D.Lgs. 219/2024 |
| Stato | Operativa, prima trasmissione entro il 22 ottobre 2026 |
| Sezione di eccellenza | |
|---|---|
| Attività ammesse | Attività commerciali ed esercizi pubblici storici con requisiti rafforzati di tradizione e qualità |
| Anzianità minima | 70 anni nello stesso locale e tre generazioni di gestione familiare |
| Riferimento normativo | Art. 4, D.Lgs. 219/2024 |
| Stato | In attesa del regolamento attuativo |
I requisiti delle attività storiche di eccellenza
Per la sezione di eccellenza servono requisiti cumulativi, definiti dall’art. 4 del decreto legislativo 219/2024. La qualifica spetta alle attività commerciali e agli esercizi pubblici storici che possiedono le seguenti caratteristiche:
- almeno settanta anni continuativi di attività nello stesso locale e nello stesso settore merceologico, senza computare interruzioni o sospensioni non superiori a un anno;
- gestione per almeno tre generazioni consecutive da parte della stessa famiglia, con continuità dell’attività e mantenimento della qualità, oppure da parte del soggetto subentrante che ne assicuri la continuità;
- un particolare interesse storico, culturale, artistico, turistico o merceologico legato alle tradizioni locali;
- la conservazione, per quanto possibile, dell’aspetto storico, degli interni, degli arredi, di mostre, vetrine e insegne;
- strutture, interni e arredi di elevata qualità progettuale e dei materiali;
- ubicazione nelle zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, in zone equipollenti o in aree di pregio commerciale.
Finché non viene emanato il regolamento previsto dall’art. 3, comma 9 del decreto legislativo 219/2024, la sezione di eccellenza non è alimentabile.
Le attività già iscritte agli albi regionali e locali
Negli albi regionali e delle amministrazioni locali rientrano le attività esistenti da almeno cinquanta anni, salvo periodi diversi stabiliti dalle normative regionali. Vale una clausola di favore: le attività già presenti negli albi delle attività storiche entrano di diritto nell’Albo nazionale anche se non possiedono tutti i requisiti, secondo quanto previsto dall’art. 3 del decreto legislativo 219/2024. L’iscrizione, in ogni caso, passa sempre dai registri locali: non esiste una domanda diretta del singolo esercente al registro nazionale.
Le scadenze per gli enti territoriali
Il calendario distingue la prima applicazione dal regime ordinario. In prima applicazione, gli enti che hanno già istituito propri albi trasmettono gli elenchi dei soggetti iscritti al MIMIT entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto, e cioè entro il 22 ottobre 2026.
A regime, gli aggiornamenti seguono due termini annuali: i Comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane trasmettono i propri albi aggiornati alla Regione di competenza entro il 31 gennaio; le Regioni e le Province autonome inoltrano i dati al MIMIT entro il 31 marzo.
I vantaggi dell’iscrizione all’Albo
L’iscrizione produce una visibilità nazionale e internazionale in chiave turistica, ma anche tutele patrimoniali rilevanti. Tra i benefici principali figurano:
- il diritto di prelazione sui locali in caso di vendita dell’immobile, anche dell’intero complesso, riconosciuto ai sensi dell’art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
- i percorsi conciliativi che le Regioni possono attivare per agevolare accordi con i proprietari ed evitare l’espulsione degli esercenti dai centri storici e dalle aree di pregio;
- la possibile classificazione come bene culturale per le attività che esprimono identità culturale collettiva ai sensi dell’art. 7-bis del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Il Comitato misto paritetico
Per coordinare i diversi livelli di governo, il decreto istituisce un Comitato misto paritetico composto da rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero del Turismo, delle Regioni e dell’ANCI. L’organismo svolge funzioni consultive e di raccordo nella gestione dell’Albo, dalla raccolta dei dati alle misure di valorizzazione turistica.
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Barbara Weisz
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