Reato di intralcio alla giustizia: spiegazione e pena


  • L’intralcio alla giustizia è un reato di pericolo: si consuma anche se il testimone rifiuta l’offerta o non commette il falso.
  • Le pene variano in base al tipo di falsità che si voleva provocare, e l’offerta di denaro è punita meno severamente rispetto all’uso di violenza o minaccia.
  • La distinzione con la corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) dipende dall’esito concreto: se il falso viene poi commesso, cambia la qualificazione del reato.

Stai seguendo un procedimento penale, civile o amministrativo e qualcuno ha cercato di “convincere” un testimone a tacere o a dire il falso? Oppure hai ricevuto pressioni per modificare la tua deposizione? Quello che potrebbe sembrare un tentativo di sistemare le cose fuori dall’aula di tribunale è, nella maggior parte dei casi, un reato grave. La legge italiana lo chiama intralcio alla giustizia e lo punisce con la reclusione, anche quando il condizionamento non va a buon fine. Vediamo tutto quello che è utile sapere.

Che cos’è l’intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.)

L’art. 377 del Codice penale – rubricato “Intralcio alla giustizia” – punisce chiunque offra o prometta denaro o altra utilità a un testimone, un perito, un consulente tecnico o un interprete per indurlo a commettere una delle seguenti falsità processuali:

  • false informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis c.p.);
  • false dichiarazioni al difensore in sede di indagini difensive (art. 371-ter c.p.);
  • falsa testimonianza (art. 372 c.p.);
  • falsa perizia o falsa interpretazione (art. 373 c.p.).

Il reato si applica anche alle dichiarazioni rese alla Corte penale internazionale (dopo la modifica introdotta dall’art. 10 della legge n. 237/2012).

La norma protegge un bene giuridico preciso: il corretto funzionamento dell’attività giudiziaria e, in particolare, l’autenticità delle prove dichiarative. Lo scopo è evitare che testimoni, periti e interpreti vengano inquinati prima ancora che la falsità venga commessa.

Prima del 2006, la stessa condotta era punita dall’art. 377 c.p. con il nome di subornazione. La legge n. 146/2006 ha cambiato il nome del reato e ne ha ampliato l’ambito, aggiungendo le ipotesi di violenza e minaccia che in precedenza non erano espressamente contemplate.

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Quando si commette il reato di intralcio alla giustizia

Il reato si configura in due forme alternative. La prima consiste in un’offerta o promessa (mezzo economico), ovvero si offre o promette denaro o altra utilità a un soggetto processuale per indurlo a dire il falso.

Il reato scatta anche se:

  • la persona rifiuta l’offerta;
  • l’offerta viene accettata, ma il falso non viene poi commesso.

Questa struttura – definita dalla giurisprudenza “reato a consumazione anticipata” o di pericolo – deroga al principio generale per cui l’istigazione non accettata a commettere un reato non è punibile (art. 115 c.p.), come ricordato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 51824/2014. Il tentativo non è configurabile proprio per questa ragione: il reato si esaurisce già con la semplice offerta o promessa.

La seconda avviene tramite violenza o minaccia (mezzo coercitivo), cioè è commessa da chi usa violenza o minaccia per costringere un testimone, un perito o un interprete a rendere una deposizione falsa. In questo caso il reato si consuma solo se il fine non viene raggiunto. Se il soggetto è effettivamente costretto e commette il falso, la fattispecie cambia (vedi il paragrafo sul rapporto con la corruzione in atti giudiziari).

Il reato di intralcio alla giustizia richiede il dolo specifico: non basta la generica intenzione di avvicinarsi a un testimone, ma è necessaria la volontà precisa di indurlo a commettere uno dei reati di falsità processuale elencati nell’art. 377 c.p. Come precisato dalla Cassazione (Sez. 6, n. 27108/2017), la condotta deve essere volta a indurre il testimone a rendere una deposizione diversa da quella che egli stesso avverte come corrispondente al vero.

Quando si configura

Contattare un testimone – di per sé – non costituisce reato. Lo diventa se e quando il contatto si traduce in un’offerta, una promessa, una minaccia o un atto di violenza finalizzato a far sì che quella persona dica il falso o ritratti quanto già dichiarato.

Un profilo rilevante riguarda il momento a partire dal quale la persona è protetta dalla norma. Secondo Cass. pen., Sez. VI, n. 45002/2018, la qualità di “persona chiamata a rendere dichiarazioni” si assume con l’autorizzazione del giudice alla citazione come testimone (art. 468, comma 2, del Codice di procedura penale).

La Cassazione ha però esteso la tutela anche alle fasi precedenti: con la sentenza n. 27382/2023, la Sez. II ha riconosciuto il reato anche verso chi ha reso dichiarazioni accusatorie solo in fase di indagini preliminari, se le pressioni miravano a indurlo alla ritrattazione in vista del dibattimento. E con la sentenza n. 15657/2024, la Sez. VI ha confermato che il reato sussiste anche verso chi ha già reso la propria deposizione, poiché la qualità di testimone cessa solo con la conclusione definitiva del processo.

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A chi deve essere rivolta la condotta?

La norma elenca in modo tassativo i soggetti destinatari della condotta illecita, che sono:

  1. la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale;
  2. chi deve rilasciare dichiarazioni al difensore nel corso delle indagini difensive;
  3. il soggetto chiamato a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete.

Le Sezioni Unite (sentenza n. 51824/2014) hanno chiarito che il reato si configura anche nei confronti del consulente tecnico del pubblico ministero, poiché è ontologicamente destinato ad assumere la veste di testimone o persona informata sui fatti, anche prima che la citazione sia formale.

Quali sono le pene previste

Le sanzioni dell’art. 377 c.p. sono parametrate sui reati che si voleva far commettere, ma ridotte. Non c’è una pena fissa: cambia a seconda del tipo di falsità processuale presa di mira.

Modalità Pena base Riduzione Pena effettiva
Offerta/promessa non accettata (o accettata ma falso non commesso) Stessa del reato-scopo (es. 2-6 anni per falsa testimonianza) Da 1/2 a 2/3 Reclusione da circa 8 mesi a 3 anni
Violenza o minaccia, fine non raggiunto Stessa del reato-scopo Riduzione non eccedente 1/3 Pena ridotta in misura minore

In tutti i casi, la condanna comporta l’interdizione dai pubblici uffici (art. 377, comma 5, c.p.). Le pene sono aggravate se ricorrono le circostanze di cui all’art. 339 c.p., che prevede l’uso di armi, il concorso di più persone o altre modalità particolarmente gravi. In tali ipotesi, la reclusione può arrivare da tre a quindici anni.

Dal punto di vista processuale, il reato:

  • è procedibile d’ufficio (non è necessaria la querela della vittima);
  • è di competenza del Tribunale monocratico;
  • non consente l’arresto in flagranza, né il fermo per la forma del comma 1 (offerta/promessa);
  • non ammette misure cautelari coercitive per la forma del comma 1.

Per la forma del comma 3 (violenza/minaccia), invece, le conseguenze processuali possono essere più severe, a seconda della pena concretamente applicabile.

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Qual è il rapporto con la corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

La corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) punisce il pubblico ufficiale che compie o omette un atto contrario ai propri doveri per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Il problema nasce quando il testimone – che in sede processuale riveste la qualità di pubblico ufficiale – accetta denaro e poi rende effettivamente una falsa testimonianza. In quel caso, siamo davanti alla corruzione in atti giudiziari, non più all’intralcio alla giustizia.

La Corte di Cassazione, Sez. VI, con sentenza n. 2231 del 14 ottobre 2024, ha chiarito il rapporto tra le due norme: tra l’intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.) e la corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) esiste un rapporto di specialità ai sensi dell’art. 15 c.p.

L’art. 377 prevale sull’art. 319-ter – anche quando c’è un accordo tra corruttore e testimone – a meno che la falsa testimonianza venga effettivamente commessa. Solo in quel caso viene meno l’elemento negativo della fattispecie (l’assenza di falsità) e scatta la corruzione in atti giudiziari.

Situazione Reato applicabile
Offerta di denaro, testimone rifiuta Art. 377 c.p. – intralcio alla giustizia
Offerta accettata, ma falso non commesso Art. 377 c.p. – intralcio alla giustizia
Accordo e falsa testimonianza effettivamente resa Art. 319-ter c.p. – corruzione in atti giudiziari
Violenza/minaccia, fine non raggiunto Art. 377, comma 3, c.p.

La Cassazione, Sez. VI, n. 40759/2016 aveva già affermato che la dazione di denaro accettata dal testimone e seguita dalla falsa testimonianza integra la corruzione in atti giudiziari e non il meno grave intralcio alla giustizia.

Cosa prevede art. 377-bis c.p. (il reato “gemello”)

Accanto all’art. 377 c.p. esiste l’art. 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria) introdotto dalla legge n. 63/2001, che punisce con la reclusione da due a sei anni chi induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci una persona che ha la facoltà di non rispondere – come l’imputato di un reato connesso chiamato a deporre ex art. 210 del Codice di procedura penale.

La differenza sostanziale con l’art. 377 c.p. è strutturale:

  • l’art. 377 è un reato di pericolo (si consuma con la sola offerta, anche se rifiutata);
  • l’art. 377-bis è un reato di evento: il falso o il silenzio devono effettivamente verificarsi perché il reato sia consumato. Il tentativo, in questo caso, è configurabile.

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Chi può denunciare e come

L’intralcio alla giustizia è procedibile d’ufficio: questo significa che non è necessaria una denuncia formale da parte della vittima perché la magistratura avvii un procedimento. Basta che i fatti vengano a conoscenza dell’autorità giudiziaria in qualsiasi modo – anche attraverso intercettazioni o dichiarazioni spontanee nel corso di un processo.

Detto questo, se sei testimone, persona offesa o parte in un processo e hai subìto pressioni, minacce o ti hanno offerto denaro per modificare la tua deposizione, puoi e devi denunciare. La denuncia si presenta:

  • alla Procura della Repubblica territorialmente competente;
  • alle forze di polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza), che trasmetteranno gli atti alla Procura.

Un aspetto processuale rilevante riguarda la legittimazione a opporsi all’archiviazione. La Cassazione (n. 38566/2016) ha chiarito che chi ha denunciato l’intralcio alla giustizia non ha la qualità di persona offesa ai sensi dell’art. 377 c.p., poiché il reato tutela un interesse collettivo – il corretto funzionamento della giustizia – e non un interesse individuale diretto. Questo esclude la possibilità di opporsi formalmente a un’eventuale richiesta di archiviazione.

Se hai ricevuto pressioni nel corso di un procedimento o temi di essere indagato per questo reato, rivolgiti a un avvocato penalista. Ogni situazione ha caratteristiche proprie e richiede una valutazione tecnica specifica: le sfumature tra le varie fattispecie – intralcio alla giustizia, corruzione in atti giudiziari, induzione a non rendere dichiarazioni – possono fare la differenza in termini di pena e strategia difensiva.

Intralcio alla giustizia – Domande frequenti

Il reato di intralcio alla giustizia scatta anche se il testimone rifiuta i soldi?

Sì. L’art. 377 c.p. è un reato di pericolo: si consuma con la sola offerta o promessa, indipendentemente dall’esito.

Quale pena rischia chi commette intralcio alla giustizia?

La pena è commisurata al reato di falso che si voleva provocare, ridotta dalla metà ai due terzi. In più, la condanna comporta l’interdizione dai pubblici uffici.

Qual è la differenza tra intralcio alla giustizia e corruzione in atti giudiziari?

L’intralcio alla giustizia si applica quando la falsità non viene commessa. Se il testimone accetta e poi mente effettivamente in giudizio, si configura la più grave corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), secondo Cass. pen. n. 2231/2024.

Chi può denunciare l’intralcio alla giustizia?

Il reato è procedibile d’ufficio: chiunque ne venga a conoscenza può segnalarlo, ma chi denuncia non ha la qualità di persona offesa e non può opporsi all’archiviazione.

Riferimenti normativi

  • art. 377 del Codice penale – Intralcio alla giustizia;
  • art. 377-bis del Codice penale – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;
  • art. 319-ter del Codice penale – Corruzione in atti giudiziari;
  • art. 371-bis, 371-ter, 372 e 373 del Codice penale (reati di falso processuale “scopo”);
  • art. 339 del Codice penale – Circostanze aggravanti;
  • art. 115 del Codice penale – Accordo per commettere un reato;
  • art. 15 del Codice penale – Materia regolata da più leggi penali;
  • art. 468, comma 2, del Codice di procedura penale – Citazione dei testimoni;
  • legge 16 marzo 2006, n. 146 (modifica del nomen juris da subornazione a intralcio alla giustizia);
  • legge 1 marzo 2001, n. 63 (introduzione dell’art. 377-bis c.p.);
  • legge 20 dicembre 2012, n. 237, art. 10, comma 8 (riferimento alla Corte penale internazionale).
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