- Il danno patrimoniale si divide in danno emergente (perdita economica immediata) e lucro cessante (mancato guadagno futuro), disciplinati dall’art. 1223 del Codice civile.
- Si differenzia dal danno non patrimoniale, che riguarda la sfera personale e trova fondamento nell’art. 2059 del Codice civile.
- Il calcolo del lucro cessante richiede la capitalizzazione del reddito perduto, mentre l’INAIL riconosce un ristoro specifico per le menomazioni pari o superiori al 16%.
Chi subisce un incidente, una lesione personale o un inadempimento contrattuale si trova spesso davanti a una domanda concreta: quanto vale, in termini economici, il danno subito? Il diritto italiano risponde distinguendo tra pregiudizi che colpiscono il patrimonio e pregiudizi che toccano la persona in quanto tale. In questa guida trovi gli elementi che compongono il danno patrimoniale, i criteri di calcolo riconosciuti dalla giurisprudenza e le regole applicate dall’INAIL in caso di infortunio sul lavoro.
Cos’è il danno patrimoniale
Il danno patrimoniale è la lesione del patrimonio di un soggetto, cioè di un interesse economicamente valutabile. Trova fondamento nell’art. 2043 del Codice civile, che impone a chi cagiona un fatto doloso o colposo l’obbligo di risarcire il danno ingiusto.
A differenza del danno non patrimoniale, il danno patrimoniale è atipico: non serve una previsione specifica di legge per ottenerne il risarcimento, ma basta dimostrare la lesione e il nesso causale con il fatto illecito o l’inadempimento. Rientrano nel patrimonio i diritti reali, i diritti di credito e ogni altra situazione giuridica con valore economico. Non rientrano invece diritti come la salute o la libertà personale, privi di un prezzo di mercato diretto.
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Gli elementi che compongono il danno patrimoniale
L’art. 1223 del Codice civile individua due componenti del danno patrimoniale: il danno emergente e il lucro cessante. La norma dispone che il risarcimento comprenda “la perdita subita dal creditore” e “il mancato guadagno”, purché siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o dell’illecito.
Danno emergente
Il danno emergente è la diminuzione patrimoniale già verificata al momento del fatto lesivo. Comprende, per esempio, le spese mediche sostenute, i costi di riparazione di un bene danneggiato o le spese legali stragiudiziali, quando risultano utili, congrue e non sovrapponibili a quelle giudiziali (Cassazione, sez. III, ordinanza n. 9849/2025). Si tratta della voce di danno più semplice da provare, perché consiste in un esborso già effettivo e documentabile.
Lucro cessante
Il lucro cessante è il guadagno che la vittima avrebbe conseguito se non si fosse verificato l’evento dannoso. L’art. 2056 del Codice civile stabilisce che il lucro cessante è “valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso”, proprio perché la sua prova rigorosa risulta spesso complessa. Non basta però la mera possibilità di un guadagno mancato: la giurisprudenza richiede la prova, anche presuntiva, di una ragionevole certezza (Cassazione, sentenza n. 23304/2007). Nel caso di lesioni personali, il lucro cessante coincide spesso con il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica.
Una figura particolare, riconducibile ora al danno emergente ora al lucro cessante, è la perdita di chance: la lesione di una concreta occasione di conseguire un vantaggio economico, distinta dal lucro cessante perché riguarda un risultato di esito incerto, non una perdita di guadagno già prevedibile (Cassazione, ordinanza n. 21794/2025).
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Che differenza c’è tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale riguarda la sofferenza morale, il danno biologico e le altre lesioni di valori della persona costituzionalmente tutelati. È disciplinato dall’art. 2059 del Codice civile, che ne subordina la risarcibilità ai casi previsti dalla legge: si tratta quindi di una categoria tipica, a differenza dell’atipicità che caratterizza il danno patrimoniale.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, hanno chiarito che il danno non patrimoniale è categoria unitaria e onnicomprensiva, articolata nelle sue diverse componenti (danno biologico, danno morale, danno esistenziale), ma sempre soggetta all’onere della prova delle conseguenze pregiudizievoli in concreto subite. Il danno morale, in particolare, non può essere liquidato applicando una percentuale automatica al danno biologico, perché ciò genererebbe duplicazioni risarcitorie.
In sintesi, le differenze principali sono queste:
- il danno patrimoniale trova base nell’art. 2043 del Codice civile, quello non patrimoniale nell’art. 2059 del Codice civile;
- il danno patrimoniale è atipico, il danno non patrimoniale è tipico e risarcibile solo nei casi previsti dalla legge;
- il primo lede il patrimonio economico, il secondo interessi della persona privi di valore di scambio diretto;
- il danno patrimoniale richiede la dimostrazione di una perdita economica quantificabile, mentre il danno non patrimoniale richiede la prova delle conseguenze pregiudizievoli sulla vita quotidiana e relazionale.
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Come si calcola il lucro cessante da perdita della capacità lavorativa
Quando la lesione incide sulla capacità di produrre reddito, il danno patrimoniale futuro si liquida moltiplicando il reddito perduto per un coefficiente di capitalizzazione, secondo il principio di integralità del risarcimento sancito dall’art. 1223 del Codice civile (Cassazione, sentenza n. 20615/2015).
La Cassazione ha escluso l’utilizzo dei coefficienti approvati con R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, perché calcolati su tavole di mortalità ormai superate e su un saggio di rendimento del denaro non più realistico. Il giudice deve invece adottare coefficienti aggiornati e scientificamente corretti, anche elaborati appositamente per la materia del danno da fatto illecito (Cassazione, sentenza n. 20615/2015; Cassazione, sentenza n. 16913/2019).
Quando la vittima non ha un reddito accertabile, o percepisce un reddito così modesto da risultare insufficiente ai bisogni, si applica in via residuale il criterio del triplo dell‘assegno sociale, previsto dall’art. 4 del D.L. 857/1976, oggi confluito nell’art. 137 del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005). La Cassazione ha ribadito che si tratta di una norma residuale, applicabile solo quando manca la prova di un reddito effettivo (Cassazione, sentenza n. 29936/2024; Cassazione, ordinanza n. 8896/2016).
Questo criterio si applica anche al lavoro domestico: chi svolge attività di casalinga o casalingo subisce un danno patrimoniale risarcibile in caso di riduzione della capacità di svolgere tali compiti, quantificabile sul reddito di una collaboratrice domestica oppure, in via equitativa, sul triplo della pensione sociale (Cassazione, sentenza n. 23573/2011).
Esempio di calcolo
Un lavoratore di 35 anni, con reddito annuo netto di 25.000 euro, riporta una riduzione permanente della capacità lavorativa specifica del 20% a causa di un sinistro stradale.
Ecco come si calcola il danno patrimoniale subito:
- reddito perduto annuo: 25.000 × 20% = 5.000 euro;
- anni di vita lavorativa residua stimati: 32 (fino a 67 anni);
- applicando un coefficiente di capitalizzazione aggiornato (basato su tassi di rendimento correnti dei titoli di Stato a lungo termine, secondo l’impostazione indicata dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano), il risarcimento del lucro cessante risulta pari al prodotto tra il reddito perduto annuo e il coefficiente individuato dal giudice per il caso concreto.
Il valore finale varia in base al coefficiente adottato in giudizio: si tratta di un calcolo tecnico, che richiede l’assistenza di un legale e, spesso, di un consulente attuariale.
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Danno patrimoniale di rilevante gravità e indennizzo INAIL
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, il danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno segue una disciplina specifica, stabilita dall’art. 13 del D.Lgs. 38/2000. La gravità della menomazione determina il tipo di prestazione, come indicato di seguito:
- menomazioni inferiori al 6%: nessun indennizzo (franchigia);
- menomazioni dal 6% al 15%: indennizzo del solo danno biologico, erogato in capitale, senza alcun ristoro per le conseguenze patrimoniali;
- menomazioni pari o superiori al 16%: rendita mensile vitalizia, composta da una quota per il danno biologico e da un’ulteriore quota che ristora, in via presuntiva, le conseguenze patrimoniali della menomazione sulla capacità di produrre reddito.
Solo a partire dalla soglia del 16%, quindi, l’ordinamento presume che la menomazione incida in modo significativo sulla capacità di guadagno, giustificando l’erogazione di una prestazione economica strutturata su due componenti. È questo il senso in cui si parla di danno patrimoniale “di rilevante gravità”: la soglia individuata dal legislatore per riconoscere, oltre al danno biologico, anche il ristoro delle conseguenze reddituali.
La quota di rendita per il danno patrimoniale si calcola applicando alla retribuzione del lavoratore un coefficiente tratto dalla “tabella dei coefficienti” allegata al D.M. 12 luglio 2000, in base alla categoria di attività svolta e alla possibilità di ricollocazione lavorativa. Il danno biologico, invece, resta indipendente dal reddito ed è determinato in base a età, sesso e grado di menomazione, secondo la “tabella indennizzo danno biologico” pubblicata sul sito dell’INAIL.
Cos’è il danno differenziale
Quando l’indennizzo INAIL non copre integralmente il danno civilistico, il lavoratore può agire nei confronti del responsabile per ottenere il cosiddetto danno differenziale, cioè la differenza tra quanto liquidato secondo i criteri civilistici (ad esempio le Tabelle di Milano) e quanto già indennizzato dall’INAIL.
Il calcolo si effettua sottraendo separatamente la quota INAIL relativa al danno biologico dal danno biologico civilistico, e la quota INAIL relativa al danno patrimoniale dal danno patrimoniale civilistico, senza operare compensazioni tra voci di natura diversa (Cassazione, sentenza n. 26117/2021). Il danno morale, invece, resta sempre interamente a carico del responsabile, perché non è mai indennizzato dall’INAIL.
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Cosa fare per ottenere il risarcimento
La quantificazione del danno patrimoniale, soprattutto quando riguarda il lucro cessante o il danno differenziale rispetto all’indennizzo INAIL, richiede una valutazione tecnica basata su documentazione reddituale, referti medico-legali e criteri di capitalizzazione aggiornati. Un errore nella scelta del criterio di calcolo può comportare una liquidazione inferiore a quella spettante.
Per questo è utile rivolgersi a un avvocato esperto in responsabilità civile e danno alla persona, che possa verificare la documentazione, individuare i criteri di calcolo più favorevoli tra quelli riconosciuti dalla giurisprudenza e, se necessario, avviare l’azione per il danno differenziale nei confronti del responsabile.
Danno patrimoniale – Domande frequenti
È la lesione del patrimonio economico di un soggetto, comprensiva di danno emergente e lucro cessante, risarcibile ai sensi dell’art. 2043 del Codice civile.
Il danno emergente è la perdita economica già subita; il lucro cessante è il guadagno futuro che la vittima non potrà conseguire a causa dell’illecito.
Solo per menomazioni pari o superiori al 16%, tramite una quota aggiuntiva della rendita mensile.
Riferimenti normativi
- art. 1223 del Codice civile – risarcimento del danno da inadempimento;
- art. 2043 del Codice civile – risarcimento per fatto illecito;
- art. 2056 del Codice civile – valutazione del lucro cessante;
- art. 2059 del Codice civile – danni non patrimoniali;
- art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 – indennizzo del danno biologico e patrimoniale INAIL;
- art. 137 del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005) – criterio del triplo della pensione sociale;
- Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008;
- INAIL – tabelle delle menomazioni, indennizzo e coefficienti, D.M. 12 luglio 2000.
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Maria Vittoria Simoni
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