di Marta Borghese
ROMA (Public Policy) – Era fissato per giovedì alle 16, nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia del Senato, il termine per la presentazione degli emendamenti al dl Giustizia e Patto Ue, il corposo decreto che introduce una serie di novità urgenti in materia di Giustizia e che, al contempo, recepisce le norme urgenti per l’attuazione del Patto europeo sulla Migrazione e l’Asilo. Il testo si trova in prima lettura al Senato e va convertito entro l’11 agosto.
Il Servizio studi di Camera e Senato e il Servizio bilancio hanno tuttavia depositato in questi giorni i propri dossier, da cui emergono anche diverse questioni da chiarire.
Il testo, si ricorda, interviene su questioni eterogenee. Il capo I è dedicato alle “misure urgenti in materia di giustizia” e reca non solo una nuova disciplina dell’esame di stato per l’avvocatura, ma anche una serie di proroghe, dal gip collegiale al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (che, ricorda il Servizio Bilancio, “avrebbe dovuto entrare in vigore nel 2024” ed è stato prorogato “già due volte”) fino al rinvio dell’ampliamento delle competenze in materia civile del giudice di pace.
Il capo II reca invece le misure urgenti per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla Migrazione e l’Asilo del 14 maggio 2024, dalle procedure accelerate di frontiera al nuovo procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, fino alle nuove misure quali l’obbligo di residenza in un luogo specifico e le cause di ritiro implicito della domanda.
Tra le novità, anche nuove assunzioni presso il ministero dell’Interno per le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e la creazione di uffici per il processo stralcio, con l’impiego di giudici onorari, finalizzati alla celere definizione dei procedimenti di impugnazione in materia di protezione internazionale.
CHIARIRE SU TERMINE DOMANDE DI TRASFERIMENTO MAGISTRATI PER LIMITE MASSIMO PERMANENZA IN UFFICIO
Una delle osservazioni formulate dal Servizio studi riguarda l’articolo relativo alla decennalità dei magistrati, cioè il limite massimo di permanenza presso lo stesso ufficio. Tra le novità, la norma riduce da 6 a 3 mesi il termine entro il quale i magistrati vicini alla scadenza del tetto massimo possono presentare domanda di trasferimento. Il dossier rileva tuttavia come il termine precedente – 6 mesi – rappresentasse sia il termine entro il quale il magistrato poteva fare richiesta di trasferimento, sia il termine ulteriore, dopo la scadenza, in cui il magistrato poteva continuare a permanere nell’ufficio, in attesa della decisione del Csm.
Il Servizio studi invita dunque il Parlamento a “valutare l’opportunità di individuare gli esatti riferimenti” della norma introdotta.
INCERTEZZE APPLICATIVE SULLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEI NOTAI: DEFINIRE MEGLIO SU LIMITE A 15 ANNI
Un altro suggerimento del Servizio studi riguarda l’articolo sulla responsabilità professionale dei notai, di cui aveva parlato anche il guardasigilli Carlo Nordio in conferenza stampa. La norma, come preannunciato dal ministro, introduce infatti “un limite temporale nell’azione di responsabilità professionale nei confronti dei notai” e l’obiettivo, aveva spiegato Nordio, era “venire incontro alle esigenze di questa importante categoria di professionisti”.
Il limite per l’esperibilità dell’azione di responsabilità professionale è stato fissato a 15 anni, decorrenti dal giorno in cui è stata compiuta la prestazione. L’effetto della norma, chiarisce il Servizio studi, è quello di “precludere l’esercizio dell’azione di risarcimento qualora il danno sia divenuto conoscibile trascorsi 15 anni dalla prestazione”.
“Il termine decennale di prescrizione decorrente dalla conoscibilità del danno”, previsto invece dai principi generali della responsabilità contrattuale, potrebbe tuttavia “intervenire anche successivamente alla scadenza del termine quindicennale introdotto in questa sede, decorrente dalla data della prestazione”, osserva il dossier, invitando il Parlamento a fare chiarezza.
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE E TRATTENIMENTO
Quanto al capo II, relativo alle nuove procedure in materia dei Migrazione e Asilo, il dossier evidenzia come il dl disciplini il “provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico”, di adozione prefettizia. Un provvedimento – aveva chiarito anche il Viminale in audizione davanti alle commissioni parlamentari – da adottare nel rispetto del principio di proporzionalità, motivato, con un’indicazione della durata nonché delle “modalità della segnalazione eventualmente disposta”.
Il dl stabilisce poi che la violazione dei provvedimenti disposti può essere valutata per l’adozione di misure “alternative al trattenimento” o anche “di trattenimento” stesso, in caso ad esempio di rischio fuga. Il dossier rileva che la direttiva Ue “individua i casi in cui un richiedente protezione internazionale può essere trattenuto” e la disposizione, si legge, “appare limitare il trattenimento – fermo restando il rischio di fuga – al caso in cui il richiedente non abbia rispettato l’autorizzazione a risiedere soltanto in un luogo specifico, non contemplando invece l’ipotesi in cui il richiedente abbia violato l’obbligo di segnalazione”, come invece apparirebbe possibile dal dl. Il Servizio studi invita dunque a un approfondimento sul punto.
ADEGUARE LE NORME PREVIGENTI SU INAMMISSIBILITÀ DOMANDE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Poiché il dl modifica i criteri di ammissibilità delle domande di protezione internazionale, il Servizio studi invita ad adeguare anche il dlgs 25/2008 recante “Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”, collocando anche lì “il riferimento ai nuovi casi di inammissibilità”.
RESIDENZA IN UN LUOGO SPECIFICO, ACCERTAMENTI E AUTOMATISMI
Il dl, si legge nel dossier, prevede che, nel caso in cui gli accertamenti preliminari non siano conclusi entro il termine massimo di 72 ore previsto per il relativo fermo, “nei confronti dello straniero sia disposta l’autorizzazione a risiedere soltanto in un luogo specifico”. Una misura che, tuttavia, sembrerebbe introdurre un automatismo, mentre le disposizioni del Regolamento Ue appaiono prefigurare “una valutazione caso per caso”. Un punto su cui il Servizio studi invita all’approfondimento.
Altri chiarimenti richiesti riguarderebbero, nel caso di un protrarsi degli accertamenti, la possibilità di collocare anche i minori accompagnati da un familiare in strutture per minori non accompagnati.
SERVIZIO BILANCIO: SU ESAME AVVOCATURA STIMARE PLATEA
Diversi rilievi sul dl sono stati presentati anche dal Servizio bilancio, sia sul capo relativo alla Giustizia sia su quello relativo al recepimento del Patto Ue. Quanto alla revisione dell’esame di stato per gli avvocati, il Servizio bilancio osserva che “il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori”. “Andrebbero richiesti elementi confermativi della prudenzialità delle stime in merito all’ipotizzata platea dei candidati all’abilitazione, dato che essa è in linea con quelle dell’ultimo triennio ma inferiore rispetto a quelle degli anni precedenti”, si legge, e “andrebbero richieste conferme in merito alle effettive disponibilità di competenza per il 2026 esistenti”.
CHIARIRE SU ISTITUZIONE COMMISSIONI PERMANENTI E ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
Tra gli altri rilievi del Servizio bilancio di Camera e Senato vi è quello relativo alle commissioni territoriali asilo. Si rileva infatti che le 24 nuove sezioni risultano permanenti, mentre le norme relative al personale prevedono contratti a tempo determinato. “Sarebbe utile acquisire maggiori elementi di dettaglio circa il personale che potrà garantire il potenziamento delle commissioni territoriali una volta cessato il periodo previsto per il personale a tempo determinato”, osserva il dossier.
UPP PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI: VALUTARE SE 6 UNITÀ PER SEDE SIA IDONEO
Sull’articolo 6, che amplia l’ambito operativo dell’Ufficio per il processo estendendolo anche ai Tribunali per i minorenni, il Servizio bilancio osserva: “La relazione tecnica afferma che a tali nuovi uffici potrà essere assegnato un contingente di 350 unità di cui si prevede la stabilizzazione. A tale proposito, andrebbero richieste informazioni in merito ai tempi della prevista stabilizzazione e forniti dati comparativi con gli uffici già esistenti che consentano di verificare la congruità del personale stimato in rapporto ai nuovi uffici, per cui mediamente a ogni sede sarebbero destinate 6 unità”.
Ancora, il Servizio bilancio chiede aggiornamenti e chiarimenti sui progetti in corso per le infrastrutture digitali della Giustizia e sulle norme relative all’interoperabilità dei dati, poi sulle stime relative alle domande di protezione internazionale e al gratuito patrocinio. Quanto al potenziamento digitale dell’amministrazione della Giustizia (per cui il dl autorizza una spesa di 6,5 milioni di euro per l’anno 2026 e di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, e di 12,5 milioni annui dal 2027 per la manutenzione e l’assistenza specialistica), il Servizio bilancio osserva: “In merito allo scrutinio degli effetti d’impatto sui saldi di finanza pubblica, con particolare riferimento alle spese in conto capitale, si segnala la singolare simmetria degli effetti attesi rispetto a quelli ascrivibili per le medesime annualità in conto competenza finanziaria”. (Public Policy)
@MartaBorghese
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Redazione
Source link





