L’INPS ha fissato le regole di accesso all’incentivo alla stabilizzazione di under 35, istituita dal Decreto Lavoro 2026, nel più ampio quadro dei bonus per le nuove assunzioni di giovani. Con la Circolare n. 72 del 3 luglio 2026, l’Istituto di Previdenza riconosce ai datori privati un esonero integrale sulle trasformazioni effettuate da agosto. Nello stesso documento l’Istituto scioglie il nodo che ne aveva finora congelato l’efficacia: l’agevolazione non è un aiuto di Stato e quindi non serve autorizzazione UE.
In sintesi:
- l’Istituto considera la misura estranea alla disciplina degli aiuti di Stato e pertanto non attende l’autorizzazione europea richiamata dalla legge per aprire lo sportello;
- le risorse sono pari a 18,2 milioni di euro per il 2026, con domande accolte fino a capienza (Circolare INPS n. 72/2026);
- l’esonero contributivo copre il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore, esclusi i premi INAIL, fino a 500 euro al mese per un massimo di 24 mesi (art. 4, DL 62/2026);
- riguarda solo le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026 di contratti a termine avviati entro il 30 aprile 2026 e di durata non superiore a dodici mesi;
- il lavoratore deve avere meno di 35 anni e non essere mai stato occupato a tempo indeterminato nell’arco della vita lavorativa.
Il nodo autorizzazione UE e l’interpretazione INPS
L’elemento chiave della circolare attuativa INPS rispetto al classico documento di prassi è l’affermazione che l’incentivo non richiede l’autorizzazione della Commissione europea. L’Istituto sostiene che la misura, rivolta alla generalità dei datori privati in qualsiasi settore e area del Paese, “non può considerarsi sussumibile” tra gli aiuti di Stato dell’articolo 107 del Trattato, e la ritiene quindi efficace senza il vaglio comunitario.
La stessa circolare riconosce però che l’articolo 4, comma 5, del Decreto lavoro 2026 richiamava espressamente quell’autorizzazione: una circolare interpreta la norma ma non sospende una condizione di efficacia fissata dal legislatore. Per il datore di lavoro, quindi, da un lato la misura è utilizzabile secondo le regole fissate dall’INPS ma su un’impostazione amministrativa non ancora avallata da una decisione formale della Commissione UE, elemento da mettere in conto in operazioni che vincolano l’azienda per due anni.
Esonero 100% e tetto 500 euro per stabilizzazioni under 35
L’agevolazione 2026 per la stabilizzazione dei giovani precari azzera i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi INAIL, entro un tetto di 500 euro al mese per ciascun lavoratore e per un massimo di 24 mesi. Introdotta dall’articolo 4 del decreto Lavoro (DL 62/2026, convertito dalla legge 112/2026), la misura riguarda i soli datori privati, compreso il settore agricolo, ed esclude la pubblica amministrazione.
Per i rapporti che iniziano o cessano in corso di mese il tetto è riproporzionato a 16,12 euro per ogni giorno di fruizione. È fatta salva l’aliquota di computo della futura pensione del lavoratore, che lo sgravio non intacca.
Requisiti del lavoratore e del contratto a termine
L’esonero spetta solo se il lavoratore, alla data della trasformazione, ha meno di 35 anni (fino a 34 anni e 364 giorni) e non è mai stato occupato a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa. La circolare chiarisce i confini di questo secondo requisito: non sono ostativi i precedenti periodi di apprendistato, di lavoro intermittente a tempo indeterminato o di lavoro domestico a tempo indeterminato, mentre lo sono un pregresso rapporto stabile a scopo di somministrazione e persino un rapporto a tempo indeterminato risolto per mancato superamento della prova o per dimissioni.
Il contratto a termine da trasformare deve essere stato instaurato entro il 30 aprile 2026, avere durata complessiva non superiore a dodici mesi ed essere convertito senza soluzione di continuità: un’interruzione prima della trasformazione fa decadere il beneficio. Sono esclusi dirigenti, lavoro domestico, apprendistato e lavoro intermittente.
| Incentivo alla stabilizzazione under 35 — art. 4, DL 62/2026 | |
|---|---|
| In cosa consiste l’agevolazione | esonero al 100% dei contributi datoriali (esclusi premi INAIL), fino a 500 euro mensili (16,12 euro al giorno) per 24 mesi |
| Requisiti del contratto a termine | instaurato entro il 30 aprile 2026; durata massima 12 mesi; trasformato senza soluzione di continuità |
| Requisiti del contratto a tempo indeterminato | trasformazione tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026; esclusi dirigenti, lavoro domestico, apprendistato e lavoro intermittente |
| Requisiti del lavoratore | under 35 (fino a 34 anni e 364 giorni), mai assunto in precedenza a tempo indeterminato |
| Requisiti dell’impresa | incremento occupazionale netto; nessun licenziamento per GMO o collettivo nei sei mesi precedenti nella stessa unità produttiva; divieto di licenziamento per GMO nei sei mesi successivi del lavoratore agevolato o di colleghi di pari qualifica nella stessa unità; applicazione del salario giusto |
| Cumulabilità | non cumulabile con altri sgravi contributivi; compatibile con la maggiorazione fiscale ex commi 399-400 legge 207/2024, con l’esonero parità di genere e con quello IVS delle lavoratrici madri |
| Domanda e risorse | misura resa applicabile dalla Circolare INPS n. 72/2026; domanda telematica accolta fino a capienza dei 18,2 milioni stanziati per il 2026 |
Il tetto mensile copre l’intero contributo datoriale
Il tetto di 500 euro segna il punto oltre il quale l’esonero smette di essere realmente totale. Con un’aliquota contributiva a carico del datore indicativamente attorno al 29-30% (variabile per settore, dimensione e contratto applicato), 500 euro al mese equivalgono ai contributi su una retribuzione imponibile di circa 1.650-1.700 euro mensili.
Per i profili retributivi sotto quella soglia il beneficio assorbe l’intera contribuzione datoriale; sopra, l’azienda continua a versare la parte eccedente e lo sgravio si ferma al massimale.
Sul singolo lavoratore, il valore complessivo dell’esonero arriva così fino a 12.000 euro in 24 mesi, importo pieno per gli inquadramenti più bassi e solo parziale per quelli medio-alti. La fruizione può essere sospesa, con differimento, esclusivamente in caso di assenza obbligatoria per maternità o interdizione anticipata.
Incremento occupazionale netto e trattamento economico
La trasformazione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti, calcolato in Unità di Lavoro Annuo (ULA) e ponderato per i part-time in base alle ore pattuite. Il computo si riferisce all’impresa nel suo complesso, comprese le società controllate o collegate: se ne sottraggono le eventuali diminuzioni di organico avvenute in quelle società, mentre se ne possono valorizzare gli aumenti.
L’incremento non è richiesto quando il posto si è liberato per dimissioni, invalidità, pensionamento di vecchiaia, riduzione volontaria dell’orario o licenziamento per giusta causa. Il beneficio è inoltre subordinato all’applicazione del salario giusto, cioè di un trattamento economico non inferiore a quello complessivo previsto dai contratti collettivi delle organizzazioni comparativamente più rappresentative, ai sensi dell’articolo 7 del DL 62/2026.
Divieti di licenziamento e revoca dell’esonero
L’esonero non spetta all’impresa che nei sei mesi precedenti la trasformazione abbia effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi ai sensi della legge 223/1991 nella stessa unità produttiva, a prescindere dalle qualifiche dei lavoratori coinvolti. Non rientrano invece nel divieto i licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
Simmetricamente, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore agevolato o di un collega di pari qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei sei mesi successivi alla trasformazione, comporta la revoca del beneficio e il recupero di quanto già fruito (art. 4, comma 7, DL 62/2026). Non incidono i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità assoluta o per superamento del periodo di comporto.
Cumulabilità con altri sgravi contributivi
L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote sul medesimo rapporto: sono esclusi in parallelo, tra gli altri, la Decontribuzione Sud e l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili. È invece compatibile, senza riduzioni, con la maggiorazione del costo in deduzione per le nuove assunzioni (commi 399 e 400 della legge 207/2024), che opera sul piano fiscale, con l’esonero all’1% per le imprese in possesso della certificazione della parità di genere (legge 162/2021) e con l’esonero IVS a favore delle lavoratrici madri (legge 213/2023), che incide sui contributi a carico della dipendente. I tre benefici compatibili agiscono infatti su piani diversi da quello dell’esonero datoriale.
La domanda all’INPS e la corsa ai fondi disponibili
La domanda si presenta all’INPS in via telematica, ma il modulo non è ancora attivo: l’Istituto lo renderà disponibile con un successivo messaggio, nella sezione Portale delle Agevolazioni dedicata all’incentivo alla stabilizzazione. Il meccanismo premia chi arriva pronto, perché le risorse sono contingentate e le domande vengono accolte solo fino a capienza, entro i 18,2 milioni stanziati per il 2026.
Per le trasformazioni non ancora effettuate l’INPS calcola il beneficio, accantona le somme e invia una comunicazione via PEC che assegna un termine perentorio di dieci giorni per procedere alla trasformazione e trasmettere la comunicazione obbligatoria Unilav o Unisomm: il mancato rispetto fa perdere le risorse prenotate, salvo ripresentare l’istanza. La pubblicazione della vacancy sul portale SIISL, richiesta per le nuove assunzioni agevolate, non è necessaria per le trasformazioni.
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Barbara Weisz
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