Il quadro del regime amministrativo disegnato dal Testo Unico Rinnovabili si arricchisce di un nuovo tassello operativo. Nella seduta del 7 luglio 2026 la Conferenza Unificata ha raggiunto l’intesa sullo schema di decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che adotta il Modello Unico Parte III, lo strumento con cui dovranno essere trasmesse le informazioni relative agli impianti a fonti rinnovabili soggetti al regime di attività libera. Il provvedimento dà attuazione all’articolo 7, comma 10, del D.lgs. 190/2024, il Testo Unico che ha riordinato le procedure per la costruzione e l’esercizio degli impianti FER articolandole su tre livelli: attività libera, procedura abilitativa semplificata (PAS) e autorizzazione unica.
L’intesa è arrivata con alcune osservazioni dei territori, con l’agrivoltaico tra i punti di attenzione, e segna al tempo stesso il raggiungimento di una milestone del PNRR legata alla semplificazione delle procedure autorizzative per le rinnovabili.
Cosa prevede lo schema di decreto
Il Modello Unico Parte III integra il Modello Unico già in vigore con il DM 2 agosto 2022, n. 297, oggi costituito dalla Parte I e dalla Parte II, dedicate rispettivamente alle comunicazioni di avvio e di fine lavori per gli impianti fotovoltaici semplificati. Con la Parte III il sistema si estende a tutti gli impianti che il Testo Unico colloca in attività libera, ossia gli interventi che non richiedono alcun titolo abilitativo, ma per i quali resta comunque necessario garantire tracciabilità e conoscenza del parco installato.
Il modello sarà reso disponibile sulla piattaforma SUER, lo Sportello Unico per le Energie Rinnovabili previsto dall’articolo 5, comma 2, del D.lgs. 190/2024, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Da quel momento scatterà l’obbligo per il soggetto proponente, o per l’installatore delegato, di trasmettere in via telematica le informazioni sull’impianto entro cinque giorni dall’entrata in esercizio.
Il regime transitorio per gli impianti già in esercizio
Lo schema di decreto disciplina anche la fase di passaggio. Per gli impianti entrati in esercizio prima dell’approvazione del Modello Unico Parte III è prevista una disposizione transitoria che concede sei mesi di tempo per la trasmissione delle informazioni al SUER. Il testo prevede inoltre la possibilità di aggiornare il modello con successivo decreto del MASE, sempre d’intesa con la Conferenza Unificata, così da adeguare nel tempo contenuti e campi informativi all’evoluzione tecnologica e normativa.
Nel dare parere favorevole, l’ANCI ha accolto positivamente il recepimento di diverse osservazioni tecniche avanzate dai territori, tra cui proprio la definizione del regime transitorio e un migliore coordinamento tra le sezioni del modello, mettendo però a verbale alcune raccomandazioni affinché la semplificazione non si traduca in nuovi aggravi procedurali per Comuni e operatori.
Tempistiche e adempimenti in sintesi
| Adempimento | Soggetto | Termine |
|---|---|---|
| Pubblicazione del Modello Unico Parte III sulla piattaforma SUER | MASE / GSE (gestore piattaforma) | Entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto |
| Trasmissione telematica delle informazioni sull’impianto in attività libera | Proponente o installatore delegato | Entro 5 giorni dall’entrata in esercizio |
| Trasmissione per impianti già in esercizio prima dell’approvazione del modello | Proponente o installatore delegato | Entro 6 mesi (regime transitorio) |
| Aggiornamento del modello | MASE, d’intesa con la Conferenza Unificata | Con successivo decreto ministeriale |
Perché il Modello Unico Parte III è rilevante per operatori e installatori
Per progettisti, installatori e imprese la novità ha un valore operativo immediato. Il regime di attività libera è quello che intercetta la quota più ampia degli interventi diffusi — dal fotovoltaico su copertura ai sistemi di accumulo, fino alle configurazioni di piccola taglia — e finora ha sofferto di una lacuna informativa: l’assenza di un canale unico e strutturato di comunicazione verso l’amministrazione. Con la Parte III il flusso si concentra sul SUER, riducendo la frammentazione delle comunicazioni verso Comuni e gestori e consolidando la piattaforma come punto di accesso unico per tutti i regimi previsti dal Testo Unico FER.
C’è poi una dimensione di sistema: la disponibilità di dati omogenei e tempestivi sugli impianti in attività libera è funzionale al monitoraggio degli obiettivi del PNIEC e alla programmazione delle reti, in una fase in cui la crescita della generazione distribuita impone una conoscenza sempre più puntuale del parco installato.
I prossimi passi
Con l’intesa acquisita, il decreto potrà ora essere firmato dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Solo da quel momento decorreranno i 15 giorni per la messa online del modello sul SUER e, a cascata, gli obblighi di trasmissione per i nuovi impianti e il termine semestrale del regime transitorio.
FAQ – Modello Unico Parte III
Che cos’è il Modello Unico Parte III?
È il modello, adottato con decreto del MASE ai sensi dell’articolo 7, comma 10, del D.lgs. 190/2024, con cui vanno trasmesse al SUER le informazioni sugli impianti a fonti rinnovabili realizzati in regime di attività libera. Integra il Modello Unico del DM 297/2022, già composto da Parte I e Parte II.
Chi deve trasmettere il Modello Unico Parte III?
Il soggetto proponente dell’impianto oppure l’installatore da questi delegato, esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma SUER.
Entro quando va inviato?
Entro cinque giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto. Per gli impianti entrati in esercizio prima dell’approvazione del modello è previsto un termine transitorio di sei mesi.
Quando entrerà in vigore il nuovo obbligo?
Dopo la firma del decreto e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: il modello sarà reso disponibile sul SUER entro 15 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento e da quel momento decorreranno gli obblighi di trasmissione.
Cosa si intende per regime di attività libera?
È il regime amministrativo più semplificato previsto dal Testo Unico Rinnovabili (D.lgs. 190/2024), riservato agli interventi che non richiedono titoli abilitativi, accanto alla PAS e all’autorizzazione unica.
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Raffaella Capritti
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