Rinnovo Assegno di Inclusione, domande dal 1° agosto e prima mensilità al 50%


Chi ha rinnovato l’Assegno di Inclusione nell’estate 2025 ha appena incassato l’ultima mensilità del proprio ciclo. Il beneficio però non riparte da solo, serve una nuova domanda, e il mese in cui la si invia decide se i pagamenti proseguono senza interruzioni oppure se l’istruttoria si blocca. L’INPS ha richiamato la regola alla vigilia della riapertura delle domande, per il numero di famiglie che questa tornata di rinnovi ADI coinvolge.

In sintesi:

  • la domanda di rinnovo si presenta dal mese successivo all’ultimo pagamento e mai nell’ultimo mese di fruizione, secondo il messaggio INPS n. 2437 del 22 luglio 2026;
  • per i nuclei che hanno rinnovato a luglio 2025 la finestra di invio si apre il 1° agosto 2026;
  • la prima mensilità di ogni rinnovo è riconosciuta al 50% dell’importo mensile spettante, come chiarito dal messaggio INPS n. 640 del 23 febbraio 2026;
  • il rinnovo vale 12 mesi e non prevede più il mese di sospensione, ai sensi dell’art. 1, comma 158, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
  • la presentazione presso i Servizi sociali va effettuata entro 120 giorni dalla domanda o dalla sottoscrizione del PAD nucleo.

Rinnovo ADI, domanda dopo un mese dall’ultimo pagamento

La domanda di rinnovo dell’ADI può essere trasmessa soltanto a partire dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento della domanda in stato terminata, corrispondente alla diciottesima mensilità per le prime richieste o alla dodicesima per chi ha già fruito di un rinnovo. Le istanze inviate nell’ultimo mese di fruizione non possono essere definite con esito positivo. Per i nuclei che hanno percepito la dodicesima mensilità a luglio 2026 la finestra si apre quindi il 1° agosto 2026, secondo l’INPS (messaggio 22 luglio 2026, n. 2437).

Le stesse indicazioni valgono per tutte le domande di rinnovo presentate anche nei mesi successivi ad agosto 2025, quindi per i nuclei che arriveranno alla dodicesima mensilità nei mesi a venire.

Chi può chiedere un nuovo Assegno di Inclusione

A firmare la richiesta può essere sia il medesimo richiedente della domanda conclusa sia un altro componente maggiorenne del nucleo familiare. La scelta non è neutra sul piano dei pagamenti, perché incide sull’intestazione della Carta ADI e sull’eventuale emissione di una nuova tessera.

Rinnovo ADI senza sospensione dopo i 18 mesi

Nel regime originario, alla scadenza delle prime 18 mensilità il rinnovo comportava una sospensione di un mese durante la quale il beneficio non era erogato. La Legge di Bilancio 2026 elimina questo “mese scoperto”. Significa che dal 2026 il rinnovo ADI è senza sospensione.

La modifica di riferimento è contenuta nell’articolo 1, comma 158, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), che interviene sulla disciplina dell’ADI prevista dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. L’Assegno di Inclusione viene quindi corrisposto la prima volta per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa nuova domanda, per periodi ulteriori di 12 mesi. Prima di erogare il sussidio l’INPS effettua tutti i controlli preventivi del caso.

Prima mensilità al 50%

La riduzione riguarda solo l’avvio del nuovo periodo: la norma prevede che l’importo della prima mensilità di rinnovo sia riconosciuto nella misura del 50% dell’importo mensile spettante, sia per i nuclei familiari invariati sia per quelli che hanno subito variazioni. Dalla seconda mensilità il beneficio torna a essere corrisposto per intero. La regola si applica a ogni rinnovo successivo, non solo al primo dopo i 18 mesi.

Tempi di domanda e pagamento

Con l’eliminazione della sospensione il calendario della domanda diventa determinante. La domanda di rinnovo può essere presentata dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento e il beneficio rinnovato è riconosciuto a partire dal mese di presentazione, salvo il caso in cui cambi la composizione del nucleo familiare.

Rinnovo con variazione nucleo, SIISL e firma PAD

Le nascite e i decessi non contano come variazione. Per i nuclei familiari invariati il richiedente non è obbligato a iscriversi di nuovo al SIISL, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, né a sottoscrivere un nuovo PAD nucleo: valgono l’iscrizione e la firma della domanda precedente, la cui decorrenza viene associata alla data di presentazione del rinnovo. Se il richiedente compila comunque il PAD nucleo pur non essendovi tenuto, la firma vale come aggiornamento di quello precedente.

Se invece la composizione è cambiata, anche in presenza di un componente che ha già fruito della misura, occorre iscriversi nuovamente al SIISL e sottoscrivere un nuovo PAD nucleo. In questa casistica la decorrenza del beneficio rinnovato è agganciata al mese di sottoscrizione del PAD, quindi ogni giorno perso sulla firma sposta in avanti l’intera catena degli accrediti.

Dalla domanda al primo accredito, calendario del rinnovo

Se la domanda viene presentata nel mese immediatamente successivo all’ultimo pagamento, con firma del PAD nucleo nello stesso mese quando richiesta, i pagamenti sono riconosciuti dalla competenza del mese successivo a quello dell’ultimo accredito della domanda terminata. Il mese di interruzione previsto dalla disciplina precedente non è più contemplato. I primi pagamenti vengono disposti di norma intorno al giorno 15 del mese, le mensilità successive intorno al giorno 27, secondo il calendario fissato dal messaggio INPS n. 214 del 22 gennaio 2026.

Tappa del rinnovo Quando
Ultimo pagamento della domanda in scadenza dodicesima mensilità erogata a luglio 2026;
Invio della domanda di rinnovo dal 1° agosto 2026, mai nel mese dell’ultimo pagamento;
Iscrizione al SIISL e nuovo PAD nucleo solo per i nuclei familiari variati;
Decorrenza del beneficio rinnovato mese di presentazione per i nuclei invariati, mese di firma del PAD per quelli variati;
Prima mensilità al 50% finestra dei primi pagamenti, intorno al giorno 15 del mese;
Mensilità successive a importo pieno intorno al giorno 27 di ogni mese;
Presentazione presso i Servizi sociali entro 120 giorni dalla domanda o dalla firma del PAD nucleo.

Esempio. Nucleo familiare invariato con dodicesima mensilità accreditata a fine luglio 2026 e domanda di rinnovo inviata ad agosto. Il beneficio rinnovato decorre da agosto, la prima mensilità al 50% cade nella finestra dei primi pagamenti e la mensilità piena successiva in quella di fine mese. Se invece il nucleo è variato e il PAD nucleo viene sottoscritto un mese più tardi, la decorrenza slitta al mese della firma e con essa tutte le mensilità a seguire.

Certificazioni di svantaggio e individualizzazione Carta ADI

Chi nella domanda conclusa aveva indicato una condizione di svantaggio con inserimento in un programma di cura e assistenza deve riportare di nuovo gli estremi della certificazione nel Quadro C del modello, purché ancora in corso di validità. Una domanda di rinnovo che riporta gli estremi di una certificazione scaduta non prosegue l’iter.

Se la certificazione o il programma sono scaduti prima dell’invio, il beneficiario deve essere già in possesso dei nuovi documenti rilasciati dalle Amministrazioni competenti. Anche in corso di fruizione, le certificazioni soggette a scadenza non prorogate formalmente e non comunicate con il modello ADI-Com Esteso entro la data di scadenza determinano l’esclusione del soggetto e possono portare alla decadenza della domanda. L’INPS consiglia di trasmettere la comunicazione con almeno due mesi di anticipo.

Quando nella domanda precedente gli estremi erano stati inseriti senza data di scadenza, la validità non si proroga in automatico oltre il termine della domanda terminata e occorre una nuova verifica presso gli Enti certificatori.

Un dettaglio che sfugge di frequente riguarda l’individualizzazione della Carta ADI, cioè la suddivisione dell’importo fra i componenti maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale o rientrano nella scala di equivalenza. La richiesta non si trascina da sola, va ripetuta nella domanda di rinnovo per mantenere la continuità dei pagamenti suddivisi.

Presentazione ai Servizi sociali entro 120 giorni

L’obbligo di presentarsi presso i Servizi sociali entro 120 giorni dalla domanda o dalla sottoscrizione del PAD nucleo permane per tutti i nuclei che chiedono il rinnovo, a pena di sospensione dei pagamenti successivi. Il termine si applica anche ai nuclei monocomponenti e a quelli composti interamente da persone esonerate dai percorsi di inclusione sociale e lavorativa.

Accrediti e nuove Carte ADI dopo il rinnovo

L’Assegno di inclusione viene erogato tramite una card di pagamento elettronica ricaricabile, denominata Carta di inclusione, emessa da Poste Italiane su disposizione dell’INPS. La card consente l’utilizzo delle somme accreditate per l’acquisto di beni e servizi di prima necessità, il pagamento delle utenze domestiche e, nei limiti previsti dalla normativa, il prelievo di contante. Può essere attribuita ai componenti maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale o rientrano nella scala di equivalenza, oltre che al componente intestatario del contratto di locazione.

In fase di rinnovo l’emissione di una nuova Carta ADI dipende da chi presenta la domanda e da cosa è successo al nucleo familiare.

Situazione al rinnovo Esito sulla Carta ADI
Nucleo invariato, stesso richiedente con carta attiva accredito sulla carta già intestata, nessuna nuova emissione;
Nucleo invariato, richiedente diverso già titolare di carta accredito sulla carta già intestata al nuovo richiedente;
Nucleo invariato, richiedente senza carta nuova carta al richiedente, la precedente utilizzabile solo per il saldo residuo;
Nucleo invariato, individualizzazione confermata importi ripartiti sulle carte già in uso, nessuna nuova emissione;
Nucleo invariato, individualizzazione chiesta per la prima volta nuove carte solo ai componenti che non ne hanno una attiva;
Nucleo variato, in qualunque configurazione sempre una nuova carta al richiedente, anche se già titolare.

Le carte associate alla domanda terminata non vanno restituite. Continuano a funzionare fino a esaurimento del saldo o alla scadenza, senza ricevere ulteriori accrediti. Vale anche per il caso più frequente, quello in cui un componente diverso subentra come richiedente e la vecchia tessera esce dal circuito degli accrediti pur conservando le somme non spese.

Contributo 500 euro per scadenze di novembre

Va tenuto distinto dal meccanismo attuale il contributo straordinario aggiuntivo, previsto dal decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, pari a un’ulteriore mensilità fino a un massimo di 500 euro. Serviva a coprire il mese scoperto della vecchia disciplina e si applicava ai nuclei per i quali il diciottesimo mese di percezione dell’ADI ricadeva nel mese di novembre 2025. Con la soppressione della sospensione quella compensazione non ha più ragione di esistere, e chi cerca oggi il bonus da 500 euro sul rinnovo non lo troverà.

Requisiti per l’accesso all’ADI

L’Assegno di Inclusione è stato istituito dal decreto-legge 48/2023 in sostituzione del Reddito di cittadinanza. Spetta ai nuclei familiari che rispettano requisiti economici e che includono minorenni, persone con disabilità, soggetti con almeno 60 anni oppure persone in condizioni di svantaggio seguite dai servizi sociali.

Possono richiedere l’ADI i cittadini italiani o dell’Unione europea, i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché i beneficiari di protezione internazionale e gli apolidi. Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

La disoccupazione non costituisce un requisito: nei casi di persone “occupabili” che non rientrano nei criteri dell’ADI, viene richiamato il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Requisiti economici e soglie ISEE

Per accedere alla misura è necessario un ISEE non superiore a 10.140 euro e un reddito familiare entro questi limiti:

  • 6.500 euro annui per la generalità dei nuclei;
  • 8.190 euro annui per nuclei composti esclusivamente da persone over 67 o con disabilità grave;
  • 10.140 euro annui per i nuclei residenti in abitazione in affitto.

Sono previsti inoltre limiti al patrimonio immobiliare (fino a 30.000 euro) e al patrimonio mobiliare, variabili da 6.000 a 10.000 euro in base alla composizione del nucleo. Poiché l’istruttoria del rinnovo verifica di nuovo tutti i requisiti, il calcolo ISEE online permette di controllare la posizione del nucleo rispetto alla soglia prima di inviare la domanda ed evitare un rigetto a istruttoria avviata.

Importi ADI spettanti

L’importo massimo dell’ADI corrisponde ai limiti di reddito previsti: 6.500 euro annui oppure 8.190 euro per i nuclei composti esclusivamente da over 67 o persone con disabilità grave. Le somme sono parametrate alla scala di equivalenza in base ai componenti del nucleo familiare.

Per chi vive in affitto è prevista un’integrazione fino a 3.640 euro annui, ridotta a 1.950 euro per nuclei di over 67 o con disabilità. In ogni caso, l’importo annuo dell’Assegno di inclusione non può essere inferiore a 480 euro.

Riepilogo requisiti e regole del rinnovo ADI

ADI Regola in vigore
Durata iniziale fino a 18 mesi consecutivi;
Rinnovo possibile per ulteriori periodi di 12 mesi, previa nuova domanda;
Sospensione tra periodi eliminata dal 2026, nessun mese di stop tra primo ciclo e rinnovi;
Finestra di invio della domanda dal mese successivo all’ultimo pagamento, mai nell’ultimo mese di fruizione;
Chi può presentare la domanda il richiedente precedente o un altro componente maggiorenne del nucleo;
Prima mensilità di rinnovo riconosciuta al 50% dell’importo mensile spettante;
Decorrenza rinnovo dal mese di presentazione della domanda o, in caso di variazione del nucleo, dal mese di sottoscrizione del PAD;
SIISL e PAD nucleo non vanno rifatti a nucleo invariato, obbligatori a nucleo variato;
Servizi sociali presentazione entro 120 giorni, a pena di sospensione dei pagamenti;
ISEE massimo 10.140 euro in corso di validità;
Reddito familiare 6.500 euro annui (8.190 euro per nuclei over 67 o con disabilità grave; 10.140 euro con affitto);
Patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, esclusa l’abitazione principale ai fini IMU;
Patrimonio mobiliare tra 6.000 e 10.000 euro in base alla composizione del nucleo;
Composizione nucleo presenza di minorenni, over 60, persone con disabilità o soggetti in carico ai servizi sociali;
Residenza almeno 5 anni in Italia, di cui gli ultimi 2 continuativi.


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 Barbara Weisz

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