Maternità surrogata, pronto il Decreto per punire il reato anche se commesso all’estero. La maggioranza si divide


Punire la maternità surrogata non solo se praticata a San Marino, ma anche quando cittadini o residenti sammarinesi vi ricorrono all’estero. È quanto prevede la bozza di progetto di legge predisposta dalla Segreteria di Stato alla Giustizia per dare seguito all’istanza d’Arengo approvata dal Consiglio Grande e Generale nel settembre 2025 e agli ordini del giorno, approvati nel 2017 e nel 2018, che impegnavano il Governo a sostenere le iniziative internazionali di contrasto e a predisporre una normativa per vietare espressamente la pratica.

Il testo, illustrato dal Segretario di Stato con delega a Giustizia e Famiglia Stefano Canti in Commissione consiliare, introduce nel Codice penale il nuovo articolo 226-bis e configura una forma di perseguibilità extraterritoriale, comunemente indicata nel dibattito politico come “reato universale”.

L’articolo punisce “chiunque, in qualsiasi forma, realizzi, organizzi o pubblicizzi la commercializzazione di gameti o di embrioni, ovvero la surrogazione di maternità o la gestazione per altri”. Il trattamento sanzionatorio previsto comprende la prigionia di secondo grado, la multa e, per chi esercita una professione sanitaria, l’interdizione di secondo grado dall’attività professionale. Il progetto modifica inoltre l’articolo 6 del Codice penale, dedicato ai reati commessi all’estero, inserendo la nuova fattispecie tra quelle per le quali può trovare applicazione la giurisdizione sammarinese anche quando il fatto avviene fuori dai confini della Repubblica.

Dopo le diverse perplessità emerse anche all’interno della stessa maggioranza di governo, tuttavia, il Segretario ha annunciato un nuovo approfondimento prima della presentazione definitiva del progetto di legge.

“La questione sottoposta all’attenzione della Commissione è caratterizzata da una particolare complessità”, ha esordito Canti, “poiché coinvolge profili giuridici, etici, sociali e bioetici di assoluto rilievo, incidendo sulla tutela della dignità della persona, dei diritti del minore, della donna e della famiglia”. Per maternità surrogata si intende l’affidamento della gravidanza a una donna che porta a termine la gestazione con l’impegno di consegnare il bambino dopo la nascita ai soggetti committenti.

Un pratica che, secondo il Segretario e secondo i firmatari dell’Istanza del 2025 pone interrogativi che riguardano tanto la dignità della gestante quanto la posizione del minore. Nel dibattito internazionale, ha spiegato, sono stati evidenziati “fenomeni di mercificazione della funzione riproduttiva e del corpo della donna”, insieme ai possibili effetti sul rapporto tra la gestante e il bambino. Particolare attenzione deve inoltre essere riservata “al diritto all’identità personale, alla conoscenza delle proprie origini e alla tutela della propria storia familiare”. Un altro elemento richiamato da Canti è il rischio di sfruttamento delle donne in condizioni economiche o sociali di vulnerabilità, soprattutto nei Paesi nei quali la gestazione per altri assume carattere commerciale.

Una netta richiesta di prudenza è arrivata da Ilaria Bacciocchi, PSD: “Non siamo chiamati a esprimere un giudizio morale sulla maternità surrogata – ha affermato – siamo chiamati a decidere se la risposta corretta sia introdurre un nuovo reato nel nostro Codice penale e, soprattutto, se quel reato debba essere perseguito anche quando il fatto viene commesso all’estero”. Il diritto penale, ha osservato, dovrebbe rappresentare “l’extrema ratio, l’ultima risposta e non la prima”. Le maggiori perplessità riguardano l’estensione della giurisdizione sammarinese a condotte realizzate in Paesi nei quali la gestazione per altri è consentita. “Non esiste un principio condiviso tale da giustificare una pretesa punitiva universale”, ha sostenuto Bacciocchi, ricordando che il principio di territorialità serve anche “a limitare il potere dello Stato“. La tutela della donna e del minore resta un obiettivo condivisibile, ma “non credo che ogni obiettivo condivisibile debba necessariamente tradursi in un nuovo reato”.

Contrarietà alla nuova fattispecie è stata espressa anche da Giulia Muratori, Libera: “Non condividiamo la maternità surrogata quando viene intesa come mercificazione del corpo della donna”, ha chiarito. Il dubbio riguarda piuttosto l’efficacia della risposta scelta: “Introdurre una nuova fattispecie penale, rendendola perseguibile anche all’estero, rappresenta davvero uno strumento efficace per affrontare questo fenomeno?”. Muratori ha sottolineato l’assenza di una disciplina uniforme in Europa e ha richiamato la necessità di tutelare sempre il superiore interesse del bambino già nato, che “non sceglie come venire al mondo e non può essere ritenuto responsabile delle decisioni assunte da altri”. Numerosi anche gli interrogativi sull’applicazione concreta della norma: “Il diritto penale non può limitarsi ad affermare un principio, ma deve essere concretamente applicabile, altrimenti rischia di assumere una funzione prevalentemente simbolica”, ha avvertito, confermando la propria contrarietà al progetto.

A difendere il percorso intrapreso è stato Marco Mularoni, PDCS: “Questo è il corretto funzionamento dello Stato di diritto: esiste uno strumento attraverso il quale i cittadini presentano un’istanza, il Consiglio la valuta e la vota e, una volta approvata, il Governo deve darvi esecuzione“. Mularoni ha riconosciuto la complessità etica del tema e l’impossibilità di raggiungere una posizione unanime. Pur condividendo che il diritto penale debba essere utilizzato come ultima risorsa, ha osservato che questo criterio non può essere invocato in maniera selettiva. Quanto alla territorialità, “non possiamo limitarci a vietare una determinata condotta sul nostro territorio lasciando poi che la stessa venga liberamente realizzata all’estero per poi rientrare a San Marino come se nulla fosse. Sarebbe un modo per nascondere la testa sotto la sabbia“. Restano comunque da chiarire, ha ammesso, alcune questioni sull’applicazione concreta della futura norma.

Una posizione più articolata è stata espressa da Giuseppe Maria Morganti, Libera, che ha condiviso la necessità di colpire la commercializzazione e lo sfruttamento economico della maternità. “Questo è ovviamente un aspetto aberrante e posso condividere quanto riportato nella relazione e nell’istanza d’Arengo”, ha affermato. Diversa, a suo giudizio, è l’ipotesi di una gestazione per altri realizzata senza finalità commerciali, in un Paese nel quale sia consentita e attraverso una disponibilità altruistica. Punire anche questa situazione con la prigionia di secondo grado rappresenterebbe una scelta particolarmente gravosa. “Almeno la differenziazione tra questi due diversi atteggiamenti cercherei di introdurla e di renderla più chiara”, ha chiesto Morganti, rilevando che la formulazione “chiunque in qualsiasi forma realizzi” rischia di ricomprendere tanto lo sfruttamento economico quanto situazioni che potrebbero avere caratteristiche profondamente differenti.

Alla luce di questi distinguo il Segretario Canti ha annunciato “un ulteriore confronto, sia sul modo di procedere sia sulle modalità con cui dare concreta attuazione all’istanza d’Arengo. Da parte mia – ha aggiunto – c’è piena disponibilità a proseguire questo percorso e credo che il lavoro debba essere ulteriormente approfondito prima della presentazione del progetto di legge”. Il compito della Segreteria, ha puntualizzato, è stato quello di dare “attuazione alla volontà popolare espressa attraverso l’istanza e successivamente confermata dal Consiglio Grande e Generale”. Il nuovo confronto servirà a “chiarire eventuali dubbi e perplessità, e poi decideremo insieme come procedere”.




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