- La persona offesa dal reato è il titolare del bene giuridico leso dal reato e gode di diritti autonomi previsti dall’art. 90 del Codice di procedura penale, anche senza costituirsi parte civile.
- Può nominare un solo difensore (art. 101 c.p.p.), a differenza dell’imputato che ne può nominare fino a due;
- Nel processo penale minorile la costituzione di parte civile è esclusa dall’art. 10 del D.P.R. 448/1988, e la tutela risarcitoria passa dal giudice civile.
Chi subisce un furto, un’aggressione o una truffa si sente spesso chiamare “vittima”, ma la legge usa un termine tecnico preciso: persona offesa dal reato. Non è un dettaglio lessicale. Da questa qualifica derivano diritti concreti – dal potere di presentare memorie fino alla facoltà di opporsi all’archiviazione – che esistono indipendentemente dalla scelta di costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento.
In questa guida ti spieghiamo quindi chi è la persona offesa e cosa puoi fare se sei stato oggetto di un reato.
Chi è la persona offesa dal reato?
La persona offesa dal reato è il soggetto titolare dell’interesse protetto dalla norma penale violata, cioè chi subisce direttamente l’offesa al bene giuridico tutelato. Nel furto è la persona spossessata del bene, nella diffamazione chi vede lesa la propria reputazione, nell’omicidio la vittima stessa (i cui diritti passano poi ai prossimi congiunti).
La persona offesa non è formalmente una parte del processo, ma un soggetto processuale a cui la legge riconosce poteri autonomi. Lo prevede l’art. 90 del Codice di procedura penale, secondo cui la persona offesa può, in ogni stato e grado del procedimento, presentare memorie e – salvo che nel giudizio di Cassazione – indicare elementi di prova.
Se la persona offesa è minorenne, interdetta o inabilitata, i diritti si esercitano tramite i soggetti indicati dagli articoli 120 e 121 del Codice penale. In caso di decesso conseguente al reato, subentrano i prossimi congiunti (art. 90, comma 3, c.p.p.).
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Persona offesa e danneggiato dal reato: che differenza c’è?
Le due figure vengono spesso confuse, ma non coincidono sempre. Il danneggiato è chi ha subito un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale dal reato, ma non è detto che sia anche titolare del bene giuridico protetto dalla norma violata.
Nell’omicidio, per esempio, la persona offesa è la vittima deceduta; i danneggiati sono i familiari, legittimati a costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento. Nel furto in appartamento, invece, le due figure spesso coincidono nella stessa persona.
| Figura | Ruolo | Può costituirsi parte civile |
| persona offesa | titolare del bene giuridico leso dal reato | solo se è anche danneggiata |
| danneggiato | ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale | sì, sempre |
| parte civile | il danneggiato che si costituisce nel processo penale per il risarcimento | è già costituito |
La differenza incide sui poteri: solo la persona offesa può proporre querela (art. 336 c.p.p.) e opporsi alla richiesta di archiviazione; solo il danneggiato, costituendosi parte civile, può ottenere il risarcimento all’interno del processo penale anziché in sede civile.
Quali sono i diritti della persona offesa?
La riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha rafforzato gli obblighi informativi verso la persona offesa. L’art. 90-bis c.p.p. impone alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero di fornirle, fin dal primo contatto e in una lingua comprensibile, informazioni su:
- le modalità di presentazione di denuncia o querela e il ruolo assunto nelle indagini e nel processo;
- il diritto a conoscere data, luogo del processo e imputazione;
- la facoltà di accedere al patrocinio a spese dello Stato;
- l’obbligo, per chi sporge querela, di dichiarare o eleggere domicilio per le comunicazioni successive.
La persona offesa ha inoltre diritto a essere informata sullo stato del procedimento decorsi sei mesi dalla denuncia o dalla querela (art. 335, comma 3-ter, c.p.p.) e può svolgere investigazioni difensive tramite il proprio difensore (art. 327-bis c.p.p.).
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Quanti difensori può avere?
Un punto spesso frainteso riguarda il numero di avvocati che la persona offesa può nominare. L’art. 101 c.p.p. le riconosce la facoltà di nominare un difensore, ma nelle forme previste dall’art. 96, comma 2, c.p.p. – non nel numero massimo previsto per l’imputato.
L’imputato, infatti, ha diritto di nominare fino a due difensori di fiducia (art. 96, comma 1, c.p.p.). La persona offesa, come le altre parti private diverse dall’imputato (parte civile, responsabile civile), può nominare un solo difensore, in base al principio ricavabile dal combinato disposto degli articoli 100 e 101 c.p.p.
La nomina di un difensore non è obbligatoria per la persona offesa: a differenza della parte civile, che deve necessariamente stare in giudizio con l’assistenza di un legale, la persona offesa può esercitare da sola i diritti previsti dall’art. 90 c.p.p. Il difensore diventa comunque necessario per compiere atti riservati alla sua funzione, come assistere ad accertamenti tecnici non ripetibili o svolgere investigazioni difensive.
Cosa succede se la persona offesa non si costituisce parte civile?
Molte persone offese non si costituiscono mai parte civile, magari perché intendono agire per il risarcimento in sede civile o perché il procedimento si chiude con l’archiviazione. Questo non le priva dei diritti riconosciuti dall’art. 90 c.p.p.
Anche senza costituzione di parte civile, la persona offesa mantiene la facoltà di:
- presentare memorie e indicare elementi di prova durante le indagini preliminari;
- opporsi alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero;
- essere avvisata della richiesta di archiviazione, se ne ha fatto richiesta;
- proporre ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione, tramite un difensore munito di procura speciale.
La Cassazione ha però chiarito che la persona offesa non costituita parte civile non è considerata “parte” in senso tecnico ai fini di alcuni istituti, per esempio in materia di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, secondo l’orientamento richiamato anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Arnoldi contro Italia (sentenza del 7 dicembre 2017).
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La persona offesa nel processo penale minorile
Nel procedimento davanti al Tribunale per i minorenni la posizione della persona offesa presenta una particolarità rilevante: l’art. 10 del D.P.R. 448/1988 esclude la costituzione di parte civile. Chi ha subito un danno dal reato commesso da un minorenne deve quindi rivolgersi al giudice civile per il risarcimento, in un procedimento del tutto indipendente da quello penale.
Questa scelta legislativa risponde alla funzione educativa del processo minorile, che punta a non appesantire il percorso del minorenne con le dinamiche del giudizio risarcitorio. La persona offesa conserva comunque un ruolo attivo: riceve avviso dell’udienza preliminare (art. 31, comma 3, D.P.R. 448/1988) e vi partecipa ai fini dell’art. 90 c.p.p., presentando memorie e indicando elementi di prova.
Il giudice può inoltre, con il provvedimento che dispone la messa alla prova, impartire prescrizioni dirette a promuovere la conciliazione tra il minorenne e la persona offesa (art. 28 D.P.R. 448/1988), nell’ottica della giustizia riparativa. La persona offesa, tuttavia, non rientra tra i soggetti legittimati a impugnare l’ordinanza di messa alla prova, elencati tassativamente dallo stesso art. 28: pubblico ministero, imputato e suo difensore.
Persona offesa irreperibile: come funzionano le notifiche
Quando la persona offesa non è reperibile, o non ha dichiarato un domicilio valido per le comunicazioni, si applicano regole specifiche introdotte dalla riforma Cartabia agli articoli 153-bis e 154 c.p.p. Chi presenta querela ha l’obbligo di dichiarare o eleggere domicilio, anche telematico, per le notifiche successive (art. 153-bis c.p.p.).
Se la persona offesa non ha sporto querela e non ha nominato un difensore, le notificazioni seguono invece le regole dell’art. 154 c.p.p.: si procede secondo l’art. 153-bis, comma 4, e, se anche in questo caso il domicilio manca o risulta inidoneo, secondo la disciplina prevista per la prima notifica all’imputato non detenuto (art. 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, c.p.p.).
Se questi luoghi risultano ignoti, la notificazione si esegue mediante deposito dell’atto nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice procedente. Quando risulta agli atti che la persona offesa risiede o lavora abitualmente all’estero, viene invitata con raccomandata a dichiarare domicilio in Italia o un indirizzo di posta elettronica certificata entro venti giorni: in mancanza, si applica la stessa procedura di deposito.
Capire quali diritti spettano alla persona offesa, quando conviene costituirsi parte civile e come muoversi nei termini processuali richiede una valutazione sul caso concreto. Un avvocato penalista può assisterti fin dalla denuncia o dalla querela, tutelando correttamente la tua posizione in ogni fase del procedimento.
Persona offesa – Domande frequenti
No, la nomina del difensore non è obbligatoria: la persona offesa può esercitare da sola i diritti previsti dall’art. 90 c.p.p.
Uno solo, in base all’art. 101 c.p.p., a differenza dell’imputato che può nominarne fino a due.
Solo se è anche danneggiata dal reato; in caso contrario può farlo unicamente il danneggiato.
Le notifiche seguono le regole degli artt. 153-bis e 154 c.p.p.: in assenza di domicilio valido si procede con il deposito dell’atto in segreteria o cancelleria.
Riferimenti normativi
- art. 90 del Codice di procedura penale, Diritti e facoltà della persona offesa dal reato;
- art. 90-bis del Codice di procedura penale, Informazioni alla persona offesa;
- art. 96 del Codice di procedura penale, Difensore di fiducia;
- art. 100 del Codice di procedura penale, Difensore delle altre parti private;
- art. 101 del Codice di procedura penale, Difensore della persona offesa;
- art. 153-bis e art. 154 del Codice di procedura penale, Notificazioni alla persona offesa;
- art. 10 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, Processo penale a carico di imputati minorenni;
- art. 28 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, Sospensione del processo e messa alla prova.
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