Il decreto “salvavelox” non sana la mancata omologazione: senza omologazione la multa è e resta illegittima.E’ confermato con la sentenza n. 504/2026 del Tribunale di Frosinone, firmata dal Giudice dottor Luigi Petraccone, che il recente D.M. 125/2026 (cd. “Decreto Salvavelox” o “Decreto Salvini”) non elimina la netta distinzione tra approvazione e omologazione.
Con un particolare nuovo: non elimina la netta distinzione tra approvazione e omologazione.
Il dibattito sugli autovelox si arricchisce di uno snodo fondamentale: con la sentenza n. 504/2026 del Tribunale di Frosinone, i giudici (e non sono certo i primi) confermano che il recente D.M. 125/2026 (cd. “Decreto Salvavelox”) non elimina la netta distinzione tra approvazione e omologazione.
Il Ministero ha tentato, tramite decreto, di considerare automaticamente “omologati” dispositivi che in passato avevano ottenuto la sola approvazione.
Tuttavia, in base al principio della gerarchia delle fonti:
-Un Decreto Ministeriale (fonte secondaria) non può derogare o riscrivere l’art. 142, comma 6, del Codice della Strada (fonte primaria), che esige la preventiva omologazione.
-Omologazione e approvazione mantengono procedure, test di laboratorio e finalità giuridiche del tutto diverse.
-L’onere di provare la regolare omologazione e la taratura spetta sempre alla Pubblica Amministrazione.
Pertanto, i verbali elevati con apparecchiature prive di una vera e propria omologazione originaria restano impugnabili ed illegittimi, poiché le scorciatoie normative regolamentari non superano il vaglio dei giudici di merito e di legittimità.
Nello specifico l’Avvocato Alfredo Matranga, del foro di Lecce, spiega la ricostruzione del caso che trae origine da un verbale di contestazione elevato dalla Polizia Locale di un Comune per eccesso di velocità, rilevato tramite un’apparecchiatura fissa.
L’automobilista, sanzionato con una multa e la decurtazione di punti dalla patente, aveva proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace, sostenendo la mancanza di prova circa l’omologazione dello strumento utilizzato.
Il Giudice di Pace, tuttavia, aveva rigettato l’opposizione, equiparando, erroneamente, le procedure di approvazione e omologazione.
L’automobilista ha quindi proposto appello, reiterando la contestazione sulla mancata prova dell’omologazione e della regolare verifica di funzionalità dell’apparecchio. Ha evidenziato come la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo chiarito la diversità tra i due procedimenti: l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, garantendone la perfetta funzionalità e precisione, mentre l’approvazione è un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche fondamentali o prescrizioni regolamentari.
L’appellante ha inoltre richiamato il cosiddetto “decreto autovelox”, entrato in vigore di recente, che ha confermato la non equipollenza tra le due procedure. Il Comune, nonostante la regolare notifica, è rimasto contumace nel giudizio di appello. Il Tribunale di Frosinone, esaminando il ricorso, ha ritenuto l’appello fondato. Ha innanzitutto dichiarato la contumacia del Comune.
Nel merito, ha richiamato la consolidata giurisprudenza, inclusa la sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, che impone alla Pubblica Amministrazione l’obbligo di effettuare la revisione e la taratura periodica di tutti gli strumenti di misurazione della velocità.
In caso di contestazioni sull’affidabilità dell’apparecchio, spetta all’Amministrazione fornire la prova positiva dell’iniziale omologazione e della successiva periodica taratura, producendo le relative certificazioni.
La mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione non è sufficiente, non rivestendo quest’ultimo fede privilegiata.
Nel caso specifico, l’appellante aveva espressamente contestato l’affidabilità dello strumento e, pertanto, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare la sussistenza delle certificazioni inerenti le verifiche di funzionalità, taratura e, soprattutto, l’omologazione.
Il Tribunale ha sottolineato che l’accertamento eseguito con apparecchio approvato ma non debitamente omologato è illegittimo, ribadendo che l’approvazione non è equipollente all’omologazione ministeriale prescritta dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
La prova dell’omologazione e della taratura, in caso di contestazione, deve essere fornita dall’Amministrazione mediante la produzione delle relative certificazioni in giudizio, rilasciate da un soggetto accreditato. In sintesi, il Tribunale ha ritenuto che il Comune non avesse fornito la prova dei fatti costitutivi della legittimità della contestata violazione del Codice della Strada.
Di conseguenza, ha accolto l’appello, riformando integralmente la sentenza del Giudice di Pace e annullando il verbale di contravvenzione e le relative sanzioni pecuniarie e accessorie. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza.
La sentenza del Tribunale di Frosinone conferma l’importanza di una rigorosa applicazione delle norme che regolano l’utilizzo degli strumenti di rilevazione della velocità, a tutela dei diritti degli automobilisti e della legalità amministrativa. …” (cfr. TRIBUNALE DI FROSINONE, Sentenza n. 504/2026 del 16-07-2026).
La pronuncia è molto significativa, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, Nella ricostruzione delle censure dell’appellante, la sentenza dà espressamente atto dell’argomento secondo cui lo stesso “decreto autovelox”, pubblicato l’11 luglio ed entrato in vigore il giorno successivo, confermerebbe che la preventiva approvazione ministeriale non è equipollente all’omologazione. Ma il passaggio decisivo viene dopo.
Nel proprio percorso motivazionale il Tribunale richiama la Cassazione, ordinanza n. 13996 del 26 maggio 2025, e afferma che è illegittimo l’accertamento effettuato mediante apparecchio approvato ma non debitamente omologato, precisando che approvazione e omologazione sono procedimenti con caratteristiche, natura e finalità differenti e richiamando direttamente l’art. 142, comma 6, CdS e l’art. 192 del regolamento di esecuzione.
Nel caso esaminato il Tribunale ha inoltre ritenuto che spettasse all’amministrazione provare l’omologazione, la taratura e le verifiche periodiche dello strumento.
Mancando la prova dei fatti costitutivi della legittimità dell’accertamento, l’appello è stato accolto, la precedente decisione integralmente riformata e il verbale annullato con le relative sanzioni.
Quello che Altvelox sosteneva prima dell’entrata in vigore del D.M. 125/2026 trova quindi un riscontro giudiziario molto chiaro: il decreto non ha cancellato la distinzione tra approvazione e omologazione e il requisito previsto dal Codice della strada resta il punto dal quale ogni accertamento deve necessariamente partire.
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