Clan Cava, condanne per associazione ed estorsione: dichiarazioni di Acunzo attendibili


VALLO LAURO- Novanta pagine per motivare le condanne inflitte dai giudici del Collegio B della II Sezione Penale del Tribunale di Avellino (presidente Sonia Matarazzo a latere Fabrizio Ciccone e Michela Eligiato) nei confronti di Galeotalanza Florio, condannato ad undici anni di reclusione anche per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso come partecipe al clan Cava, Cava Salvatore, condannato ad otto anni per l’estorsione ai danni di un negozio di elettrodomestici di Mercogliano, dove avrebbe prelevato 6700 euro di elettrodomestici e telefonia senza corrispondere ai titolari quanto dovuto, Miranda Antonio, imputato di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un imprenditore costretto a versare 150mila euro, oltre a cambiali per altre cinquantamila e anche diecimila euro ed una moto ad Acunzo in concorso con Galeotalanza. Infine la condanna per usura ai danni di un commerciante, non aggravata però dal metodo mafioso a quattro anni di reclusione per Paolo Rozza.
PIENA ATTENDIBILITA’ DEL DEFUNTO COLLABORATORE ANIELLO ACUNZO
Fondamentali per aprire le indagini che hanno portato al processo (esclusa l’accusa di 416 bis nei confronti di Galeotalanza e dello stesso Acunzo, nata dall’ordinanza ottenuta dalla Dda di Napoli) e soprattutto sono state riscontrate dagli accertamenti della Squadra Mobile di Avellino e anche in parte dalla stesse “vittime” nel corso dell’istruttoria, si sono rivelate le dichiarazioni rese alla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e alla Squadra Mobile di Avellino dal collaboratore di giustizia Aniello Acunzo, deceduto nel 2021, che sono state acquisite su richiesta della stessa Dda di Napoli nel corso del processo. Come e’ noto Aniello Acunzo, detto o bidone, aveva manifestato il 21 agosto 2013, a distanza di un anno dell’arresto, la volontà di collaborare con la Giustizia. Il giorno dopo, davanti all’allora pm antimafia, siamo al 22 agosto 2013 nel carcere di Bellizzi Irpino, aveva reso il suo primo interrogatorio, quello cosidetto “illustrativo dei contenuti della collaborazione”. Partendo dall’incontro con il defunto boss Biagio Cava (all’epoca ancora vivo e detenuto nel carcere di Tolmezzo), con cui si era conosciuto in un blindato della Penitenziaria durante un trasporto dal carcere di Carinola nel 1989. Acunzo, dopo la strage delle donne e la scarcerazione del boss nel 2004 era diventato il suo guardiaspalle e aveva coperto sia la latitanza dello stesso Cava, a cui avevano posto fine gli agenti della Squadra Mobile di Avellino e Napoli nell’ottobre del 2007 che successivamente quella del figlio Salvatore, sfuggito nella notte tra il 5 e il 6 giugno 2008 al maxibliitz contro il clan Cava denominato “Tempesta” e catturato due anni dopo in un’ abitazione di Pago Vallo Lauro. Quattro verbali agli atti, quelli in cui venivano evidenziati i ruoli nel clan, in particolare quello di Florio Galeotalanza. Scrivono i giudici: “piena attendibilità, come già attestata nelle sentenze acquisite in atti, e tale da renderlomeritevole del riconoscimento dell’attenuante speciale dell’articolo 8 della legge 203/91…Tanto premesso si osserva, in relazione alle dichiarazioni rese per i fatti di questo processo, che l’Acunzo è risultato vieppiù attendibile avendo riferito fatti di cui è stato diretto protagonista, vissuti in prima persona, ammettendo dapprima le sue responsabilità e chiamando altre persone in correità. Le sue propalazioni, peraltro, hanno piuttosto assunto la veste di valido spunto investigativo, considerato che proprio in base alle stesse venivano
individuate le persone offese dei reati di usura ed estorsione contestati nelle imputazioni. Sicchè esse persone offese costituiscono autonome fonti di prova e non meri riscontri alle dichiarazioni del collaboratore, e a loro volta vanno apprezzate per piena attendibilità se si pensa che, come ha evidenziato il Pubblico Ministero, ad eccezione di …. che aveva già
sporto autonomamente querela ad un altro organo di polizia giudiziaria (circostanza, questa, appresa solo dopo la sua identificazione successivamente alle dichiarazioni di Acunzo), le altre vittime dei
reati in contestazione.. riferivano i fatti illeciti di cui erano state vittime
solo dopo essere state identificate, con le modalità sopradette, ed essere state convocate dalla polizia giudiziaria per essere sentiti su quei fatti”. Modalità che per i magistrati: “escludono, quindi, nei denuncianti, intenti calunniatori che si vogliano eventualmente ipotizzare, o qualsiasi altro interesse che possa aver mosso le loro accuse, peraltro neppure da alcuno prospettato.Le loro dichiarazioni, poi, sono state puntualmente riscontrate da altri elementi acquisiti nel corso
delle indagini e la loro attendibilità risiede vieppiù nell’atteggiamento mostrato durante la testimonianza, ai limiti della reticenza, avendo le persone offese reso esami dibattimentali assai faticosi, nei quali le dichiarazioni investigative sono state confermate prevalentemente a seguito delle ripetute contestazione del Pubblico Ministero in aiuto alla memoria, non solo per la risalenza temporale delle vicende, ma, evidentemente, anche per la condizione di intimidazione in cui le
vittime versavano sia al momento dei fatti che quando sono state sentite nel corso delle indagini”.
LA PARTECIPAZIONE AL CLAN CAVA
Il reato di partecipazione all’associazione camorristica denominata clan Cava e’ uno dei tre reati per cui e’ stato condannato Florio Galeotalanza, che non era stato accusato di far parte del clan nel maxiblitz del 2008. Relativamente alla contestazione di aver fatto parte “dell’associazione camorristica Cava, operante nel Vallo di Lauro ed in altri comuni della provincia di Avellino- scrivono i giudici – dedita alla commissione di reati contro la persona ed il patrimonio, in particolare estorsioni, usura, detenzione di armi. I’imputato avrebbe, in particolare partecipato proprio alle attività estorsive ed usurarie, alla raccolta di soldi per l’associazione, al procacciamento e alla custodia di armi”
Il Tribunale ritiene, in accoglimento delle richieste del Pubblico Ministero, che gli elementi raccolti in dibattimento siano idonei e sufficienti a fondare una pronuncia di responsabilità dell’ imputato,
oltre ogni ragionevole dubbio”. E si legge nella sentenza: “Va premesso che l’esistenza del clan Cava nei termini territoriali indicati in imputazione è dato
acquisito alla storia e al diritto essendo stato riconosciuto con sentenze passate in giudicato (allegate agli atti, prodotte dal Pubblico Ministerio all udienza del 14.6.2024, indicate precisamente innanz). Dalle stesse si trae, peraltro, la collocazione temporale dell’associazione e la sua operatività fino al 2013 (il Pubblico Ministero, invero, modificava l’imputazione chiudendola fino a detto anno 2013) ribadita pure dalle dichiarazioni dei collaboratori e in particolare dell’ Acunzo”. E quanto alla posizione dell’ imputato Galeotalanza “si è appreso che egli è nipote di Cava Biagio ed ha subito condanne per vicende delittuose commesse in concorso con i Cava o per favorire i Cava. Il Pubblico Ministero ha prodotto le sentenze relative alla falsa intestazione a sé della villa bunker abitata dai Cava; al favoreggiamento della latitanza di Cava Salvatore, figlio di Biagio; al furto di arredi e al danneggiamento della villa dei Cava dopo la sua confisca (per sottrarre i beni alla confisca della villa e per danneggiarla)” fatto per cui e stato assolto nell’ ottobre del 2023. Continuano i giudici: “le vicende processuali sopra” citate non sono semplicisticamente spiegabili con il legame di parentela dell’imputato ” alla famiglia Cava, legame che di certo non esige e non giustifica il compimento di azioni illecite, costituendo esse, invece, un ulteriore elemento, oltre a quelli già considerati, per far ritenere che il Galeota Lanza abbia agito per agevolare il clan e non i singoli familiari e ciò perché egli era parte dell’a associazione”. Una sentenza che sarà sicuramente appellata anche in secondo grado.


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