Come cambia il calcolo del gratuito patrocinio e reddito ISEE da rispettare


  • Se il tuo reddito imponibile annuo non supera 13.659,64 euro (soglia aggiornata con Decreto del Ministero della Giustizia del 22 aprile 2025, G.U. n. 159 dell’11 luglio 2025), hai diritto a un avvocato pagato dallo Stato in quasi tutti i tipi di causa.
  • Il gratuito patrocinio vale per cause civili, penali, amministrative e tributarie, e copre non solo l’onorario dell’avvocato ma anche le spese di giustizia.
  • La dichiarazione dei redditi da considerare è quella il cui termine di presentazione è già scaduto al momento in cui presenti la domanda, come chiarito dalla Cassazione penale con sentenza n. 1417/2026.

Molte persone rinunciano a far valere i propri diritti perché credono di non potersi permettere un avvocato. Questo è uno degli equivoci più diffusi in materia legale: esiste uno strumento che consente a chi ha un reddito basso di essere difeso in giudizio senza spendere nulla, con un professionista regolarmente iscritto all’Ordine. Si chiama patrocinio a spese dello Stato – o, come viene comunemente detto, gratuito patrocinio – ed è garantito dall’art. 24 della Costituzione, che riconosce a tutti il diritto di difendersi in giudizio indipendentemente dalle proprie condizioni economiche. Se non ne hai mai sentito parlare, questa guida è il punto di partenza giusto.

Cos’è il gratuito patrocinio

Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle spese di giustizia), che permette alle persone con redditi bassi di essere assistite da un avvocato senza sostenere alcuna spesa, perché il compenso del professionista viene pagato direttamente dallo Stato.

Non si tratta di un’assistenza di serie B: l’avvocato deve essere iscritto in appositi elenchi tenuti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, elenchi che includono professionisti che hanno scelto di aderire al sistema e che ricevono il proprio onorario – calcolato secondo i parametri di legge – dall’erario.

Il gratuito patrocinio si applica:

  • nei procedimenti penali (per indagati, imputati, persone offese e parti civili);
  • nelle cause civili (separazioni, divorzi, risarcimenti, controversie di lavoro, locazioni, ecc.);
  • nei procedimenti amministrativi davanti a TAR e Consiglio di Stato;
  • nei procedimenti tributari;
  • nelle procedure di volontaria giurisdizione (ad esempio, separazioni consensuali e divorzi congiunti).

L’ammissione vale per tutti i gradi di giudizio, quindi non devi presentare una nuova domanda per ogni grado del processo.

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Quali sono i requisiti per avere il gratuito patrocinio?

Per accedere al gratuito patrocinio devi avere un reddito imponibile annuo non superiore a 13.659,64 euro. Questa soglia è stata aggiornata con il Decreto del Ministero della Giustizia del 22 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2025, che ha elevato il precedente limite di 12.838,01 euro sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per il biennio luglio 2022-giugno 2024. Rimane il limite di riferimento anche per il 2026.

Lo Stato non paga solo l’avvocato. Il gratuito patrocinio copre anche:

  • le spese per consulenze tecniche di parte (ad esempio, una perizia medica o ingegneristica);
  • i compensi del consulente tecnico d’ufficio nella parte a carico della parte ammessa;
  • le spese di notifica degli atti processuali;
  • le spese per la trascrizione di atti e documenti.

Non copre, invece, le spese stragiudiziali, cioè quelle sostenute fuori dal processo, come una semplice consulenza legale prima di avviare una causa.

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Quali redditi devo considerare per il gratuito patrocinio?

Il reddito da considerare non è l’ISEE – un errore comune – ma il reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Se convivi con il coniuge o con altri familiari, di regola si sommano i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare convivente. La soglia complessiva sale però di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente (maggiorazione prevista solo nel processo penale dall’art. 76 del D.P.R. 115/2002).

Nel calcolo rientrano non solo i redditi soggetti a IRPEF, ma anche:

L’unica eccezione riconosciuta dalla giurisprudenza è l’indennità di accompagnamento per invalidi totali, che la Cassazione (sentenza n. 26302/2018) ha escluso dal calcolo del reddito rilevante.

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Quando si considera solo il reddito personale

Ci sono casi in cui non si somma il reddito dei familiari conviventi, ma si guarda solo al tuo reddito personale, cioè quando:

  • la causa riguarda diritti della personalità (ad esempio, una separazione giudiziale in cui il conflitto è proprio tra coniugi conviventi);
  • esiste un conflitto di interessi tra il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare.

La Cassazione, con sentenza n. 322/2026, ha chiarito che l’autocertificazione deve indicare il reddito complessivo del nucleo familiare, ma non è necessario elencare singolarmente il contributo di ogni componente.

Quale dichiarazione dei redditi conta?

Questa è una delle domande più pratiche e più frequenti, e per anni ha creato incertezza anche tra gli operatori del diritto. La legge dice che bisogna fare riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi. Ma quale, esattamente, se la domanda viene presentata durante l’anno, quando il termine per la dichiarazione corrente non è ancora scaduto?

La Cassazione penale, con sentenza n. 1417 del 14 gennaio 2026 (Sezione IV), ha fatto chiarezza: l’ultima dichiarazione rilevante è quella il cui termine di presentazione risulta già scaduto al momento del deposito dell’istanza. Salvo che, dopo la scadenza di quel termine, l’istante abbia già presentato una nuova dichiarazione – nel qual caso si farà riferimento a quest’ultima.

Se presenti la domanda di ammissione al gratuito patrocinio il 15 settembre 2026. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2025 scade il 31 ottobre 2026. Poiché alla data del 15 settembre quel termine non è ancora scaduto, devi fare riferimento alla dichiarazione relativa al 2024 (i cui termini erano già scaduti).

Questo principio, già emerso in precedenti pronunce, è stato consolidato dalla Cassazione anche con la sentenza n. 16875/2024, ed è ora da considerarsi orientamento stabile.

Chi ha diritto al gratuito patrocinio senza limiti di reddito

Esistono categorie di persone per cui il reddito non conta. Alcune vittime di reati particolarmente gravi hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dalla propria situazione economica, in base all’art. 76, comma 4-ter, del D.P.R. 115/2002.

Si tratta delle vittime di:

In questi casi la persona offesa può nominare un avvocato e presentare istanza senza dover dimostrare nulla sul piano economico.

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Come si richiede un avvocato a spese dello Stato

Per ottenere il gratuito patrocinio, per prima cosa scegli un avvocato abilitato. Ogni Consiglio dell’Ordine degli Avvocati tiene un elenco degli avvocati iscritti al patrocinio a spese dello Stato. Puoi consultarlo sul sito dell’Ordine della tua città o chiedere direttamente alla segreteria.

In seguito:

  1. prepara la documentazione – devi predisporre un’istanza che contenga l’autocertificazione del reddito (tuo e dei familiari conviventi), come previsto dall’art. 79 del D.P.R. 115/2002;
  2. presenta la domanda – in materia civile e amministrativa, l’istanza va presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede il giudice competente. In materia penale, va depositata direttamente presso l’autorità giudiziaria che procede;
  3. attendi la decisione – il Consiglio dell’Ordine (per le cause civili) o il giudice (per le cause penali) valuta l’istanza. In caso di rigetto, è possibile proporre opposizione.

Se la tua situazione reddituale cambia nel corso del procedimento e superi la soglia prevista, il beneficio può essere revocato.

Chi dichiara il falso per ottenere il gratuito patrocinio rischia la revoca del beneficio con obbligo di restituzione delle somme già pagate dallo Stato, e risponde penalmente per le false dichiarazioni rese. La Cassazione (sentenza n. 7578/2026) ha confermato che il reato si perfeziona con la sola presentazione della dichiarazione falsa, anche se il beneficio non viene poi concesso.

Quando il gratuito patrocinio non si applica?

Esistono casi in cui l’accesso al beneficio è escluso anche in presenza di un reddito basso. L’art. 91 del D.P.R. 115/2002 esclude l’ammissione, in ambito penale, per chi:

  • è indagato, imputato o condannato per reati commessi in violazione delle norme sulla repressione dell’evasione fiscale (IVA e imposte sui redditi);
  • è già assistito da più di un difensore di fiducia.

In quest’ultimo caso, gli effetti del gratuito patrocinio già ammesso cessano dal momento in cui si nomina un secondo difensore.

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Gratuito patrocinio – Domande frequenti

Qual è il limite di reddito per il gratuito patrocinio nel 2026?

La soglia è di 13.659,64 euro di reddito imponibile annuo, aggiornata con il Decreto del Ministero della Giustizia del 22 aprile 2025 (G.U. n. 159 dell’11 luglio 2025). Nel processo penale, questo importo si aumenta di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente.

Quale dichiarazione dei redditi devo indicare nella domanda?

Quella il cui termine di presentazione è già scaduto al momento in cui depositi l’istanza. Se hai già presentato la dichiarazione più recente, si considera quella. Lo ha chiarito la Cassazione penale con sentenza n. 1417/2026.

Il gratuito patrocinio vale anche per le separazioni e i divorzi?

Sì. Si applica alle cause civili in senso ampio, comprese le separazioni giudiziali, i divorzi contenziosi e – in alcuni casi – anche quelli consensuali, rientranti nella volontaria giurisdizione.

Posso scegliere io l’avvocato?

Sì, puoi scegliere liberamente un avvocato tra quelli iscritti negli elenchi del patrocinio a spese dello Stato tenuti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente.

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