La tassa italiana da 2 euro sui mini-pacchi extra-UE slitta al 1° ottobre 2026. Il Governo rimanda di tre mesi l’avvio del contributo sulle spedizioni di valore fino a 150 euro provenienti da Paesi terzi. La partenza era fissata al 1° luglio, la stessa del dazio UE da 3 euro previsto dal Regolamento UE 2026/382: il rinvio separa quindi i due prelievi e lascia agli operatori più tempo per adeguare sistemi doganali e procedure di riscossione.
In sintesi:
- il Decreto Infrastrutture approvato nel Consiglio dei Ministri n. 179 del 22 giugno 2026 rinvia al 1° ottobre il contributo amministrativo da 2 euro sulle spedizioni fino a 150 euro extra-UE, di cui alla Legge n. 199/2025, art. 1, commi 126-128;
- la Circolare ADM n. 4/2026 chiarisce che il contributo è escluso dalla base imponibile IVA mentre le Circolari n. 37/2025, n. 1/2026 e n. 4/2026 regolano tracciati H1/H7, codice tributo 159 e regimi doganali.
Tassa da 2 euro rimandata al 1° ottobre
Il contributo amministrativo da 2 euro sulle spedizioni extra-UE di modico valore partirà dal 1° ottobre 2026, dopo il nuovo rinvio approvato dal Governo. La misura riguarda i pacchi provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea con valore dichiarato non superiore a 150 euro.
Il contributo era stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 a copertura delle spese amministrative connesse agli adempimenti doganali. Dopo la prima fase applicativa e i successivi differimenti, il decreto Infrastrutture sposta di nuovo la decorrenza, evitando la sovrapposizione immediata con il dazio europeo in arrivo dal 1° luglio.
Contributo amministrativo fuori dalla base IVA
La Circolare ADM n. 4/2026 qualifica la somma da 2 euro come contributo amministrativo distinto dal dazio doganale. La somma è destinata alla copertura delle spese per gli adempimenti doganali e, proprio per questa natura, non concorre alla formazione della base imponibile IVA.
La precisazione dell’Agenzia delle Dogane ha valore pratico per corrieri, spedizionieri, marketplace e consumatori finali. Il contributo va gestito come onere collegato alla spedizione e alla dichiarazione doganale, senza trasformarsi in un diritto doganale ordinario calcolato sul valore della merce.
Dazio UE da 3 euro dal 1° luglio
Dal 1° luglio 2026 si applica invece il dazio europeo da 3 euro sui piccoli pacchi extra-UE. Il rinvio italiano non modifica il calendario UE, per cui le importazioni e-commerce di basso valore dovranno comunque tenere conto del nuovo prelievo comunitario.
In base al calendario aggiornato, il dazio UE opera sulla disciplina doganale comunitaria mentre la tassa italiana da 2 euro copre i costi amministrativi nazionali degli adempimenti doganali. Per i consumatori l’effetto può arrivare sul prezzo finale, soprattutto negli acquisti online da marketplace extra-europei.
Spedizioni tassate e valore fino a 150 euro
La tassa sui pacchi extra-UE riguarda tutte le spedizioni che rispettano due condizioni: provenienza da Paesi terzi e valore non superiore a 150 euro. L’ambito include invii commerciali, spedizioni destinate alle imprese e pacchi tra privati privi di corrispettivo economico. Per verificare la soglia di 150 euro rileva il valore in dogana, calcolato con criteri diversi in base alla natura della spedizione:
- per le merci commerciali conta il prezzo di vendita, con esclusione dei costi di trasporto e assicurazione solo se indicati separatamente in fattura;
- per le merci prive di carattere commerciale conta il prezzo che sarebbe stato pagato in caso di vendita verso il territorio doganale dell’Unione europea;
- gli oneri riscossi dalle autorità doganali non rilevano ai fini della soglia di 150 euro.
Dichiarazioni H1 e H7 con codice tributo 159
Il contributo da 2 euro è dovuto a prescindere dal tracciato dati usato al momento dello sdoganamento. Sono coinvolte sia le dichiarazioni ordinarie H1 sia le dichiarazioni semplificate H7, molto usate nei flussi e-commerce di basso valore.
La liquidazione avviene tramite il codice tributo 159, con indicazione dell’importo fisso di 2 euro in formato numerico. Nelle dichiarazioni ordinarie H1 il contributo è liquidato nella dichiarazione doganale; nelle H7 il pagamento avviene con contabilizzazione e versamento periodico su base quindicinale.
Anche le spedizioni gestite in regime IOSS per le importazioni e-commerce sono soggette al contributo quando viene presentata la dichiarazione doganale H7. Il soggetto tenuto al pagamento è il dichiarante doganale, cioè il soggetto che presenta la dichiarazione in dogana anche per conto di terzi.
Regimi doganali e casi esclusi
La Circolare ADM n. 37/2025 collega il contributo alle importazioni definitive, cioè all’immissione in libera pratica delle merci provenienti da Paesi terzi. Nelle dichiarazioni H1 il contributo è dovuto per i regimi doganali 40, 42 e 45.
| Caso | Regola applicata |
|---|---|
| spedizioni multiple in H1 | il contributo si paga su ogni singola spedizione con valore in dogana fino a 150 euro. |
| una spedizione composta da più pacchi | il contributo si paga una sola volta, con riferimento al primo singolo. |
| reimportazioni di merci unionali | il contributo è escluso per i codici regime 61, 63 e 68. |
L’esclusione riguarda le merci unionali reimportate nell’ambito della temporanea esportazione, ai sensi dell’art. 72 dell’Allegato 1 al D.Lgs. n. 141/2024. La tassa si applica quindi alle spedizioni extra-UE immesse in libera pratica, non alle reimportazioni riconducibili ai codici regime indicati dall’Agenzia delle Dogane.
Check-list per corrieri, marketplace e imprese
Per corrieri, spedizionieri, marketplace e imprese importatrici, il rinvio al 1° ottobre non elimina gli adeguamenti già richiesti dalle circolari ADM. I sistemi devono distinguere dazio UE, contributo amministrativo italiano, IVA all’importazione, tracciato dichiarativo e regime doganale applicato.
I controlli riguardano:
- la corretta individuazione delle spedizioni extra-UE con valore non superiore a 150 euro;
- la separazione tra dichiarazioni H1 e H7 nei flussi doganali;
- l’uso del codice tributo 159 per il contributo italiano da 2 euro;
- la distinzione tra contributo nazionale e dazio UE da 3 euro;
- l’aggiornamento delle informative sui costi applicati al cliente finale.
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Anna Fabi
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