Cosa dice l’art. 38 della Costituzione e come potrebbe cambiare


C’è stato un periodo storico in cui, a scuola, ci facevano imparare le cose a memoria. Poesie, perlopiù, che oggi possiamo tirare fuori dal capello di tanto in tanto per esercitare la memoria. Ma anche gli articoli della Costituzione, i primi 12 almeno, quindi i principi fondamentali. Forse un gran numero di persone conosce bene l’art. 3, ma è più probabile che la massa non ricordi il contenuto dell’art. 38  e che, di fatto, possa fare fatica a comprendere l’importanza o le incongruenze delle modifiche approvate dal Senato. Vediamo cosa potrebbe cambiare davvero e cosa ne pensano alcuni degli oppositori, di questo Ddl 1299.

Cosa c’è scritto nell’art. 38 della Costituzione

L’art. 38 della Costituzione della Repubblica italiana dice che:

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L’assistenza privata è libera.

Vengono utilizzati due termini – inabili e minorati – che, all’epoca in cui questo testo è stato elaborato, venivano usati con assoluta “normalità”. Queste due parole appartengono a un’altra epoca – quella in cui la Costituzione è stata redatta, per l’appunto – e descrivono la persona partendo dalla condizione della quale si trova. Non ne definiscono in alcun modo il valore. 

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i dubbi sul ddl 1299
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Cosa prevede la modifica all’art. 38 della Costituzione

La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato all’unanimità il disegno di legge Guidi (Modifiche della Costituzione sui diritti delle persone con disabilità), con il quale si vuole eliminare dall’art. 38 la parola “minorati” e affiancare “inabili” all’espressione “persone con disabilità“. La modifica dovrà ovviamente essere accettata anche dalla Camera dei Deputati. 

Il Ddl 1299 prevede, inoltre, un lieve redesign all’art. 3 della Costituzione, che attualmente presenta questa formulazione:

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

La novità consiste nell’aggiunta, dopo le parole “condizioni personali e sociali” delle parole “e disabilità“. L’obiettivo di chi ha messo in atto questa riforma, che parte proprio dal linguaggio, è quello di rendere la vita di tutti i cittadini e le cittadine migliore, e di adeguarsi, al contempo, alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

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Opinioni favorevoli alla modifica dell’art. 38

Questo cambio di registro linguistico viene promosso come un passo fondamentale per il riconoscimento dei diritti e della dignità delle persone con disabilità nella Costituzione. Non deve quindi essere intesa come una semplice sostituzione di parole, ma quale strumento che vuole costruire cultura, sensibilizzare, orientare il pensiero.

L’art. 38 è quello in cui la Repubblica ribadisce la sua volontà di garantire sostegno, inclusione e protezione a chi si trova in una particolare condizione di vulnerabilità. Togliere la parola “minorati” e riformulare lo stesso testo con parole diverse è possibile anche grazie al contributo della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. 

La disabilità non è una caratteristica che definisce la persona, ma qualcosa che nasce dalle sue difficoltà di interazione con le barriere fisiche, culturali, comunicative, organizzative e sociali che la circondano. Perché promosse dalla società, la stessa che non riesce ancora a rimuoverle. 

Il cambiamento reale è proprio culturale: non è la persona a costituire un problema, ma il contesto che le impedisce di essere parte attiva della comunità. In questo senso, il dovere della Repubblica diventa non solo quello di assistere, ma anche e soprattutto quello di promuovere scenari reali di partecipazione, autonomia e inclusione delle persone con disabilità. 

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ddl 1299ddl 1299

Pareri contrari al Ddl 1299

In realtà, il Ddl 1299 introduce un nuovo primo comma nell’attuale art. 38 della Costituzione, che fa così:

La Repubblica riconosce e garantisce il diritto delle persone con disabilità all’autonomia, all’inserimento sociale e professionale e alla partecipazione alla vita della comunità.

Come evidenziato da Marianna Monterosso, attivista per i diritti delle persone autistiche, il nuovo testo cozza con la frase successiva, nella quale non si parla di “inserimento”, ma di avviamento professionale.  Questa parola crea un cortocircuito: inserire significa “infilare” in qualcosa che esiste già, non cambiarla per fare in modo che la persona con disabilità possa trovare naturalmente la propria strada. 

Si sceglie anche di usare il termine “autonomia”, e non indipendenza, e si tratta di una differenza non da poco. Una persona con disabilità è autonoma sulla base di una performance misurata dall’alto (dallo Stato). Mentre l’indipendenza, per l’ONU, è un’altra cosa: coincide con l’autodeterminazione, il diritto inviolabile di scegliere come, dove e con chi vivere, anche se hai bisogno di assistenza continuativa. 

Anche la decisione di non eliminare dal testo la parola “invalidi”, che letteralmente significa “non validi”, viene vista dagli oppositori come una posizione comoda, dietro la quale si cela l’incapacità di allontanarsi dal vecchio modello assistenziale, dal linguaggio burocratico e previdenziale del welfare, in cui l’inabile è una persona definita in base a quello che non può fare

Una riforma davvero democratica?

Alla luce di quanto appena messo in evidenza, la modifica costituzionale che potrebbe vedere presto luce non è esattamente la riscrittura sistemica del diritto assistenziale italiano che ci stavamo aspettando. 

Non sostituisce in modo organico, non parla di accessibilità, né di rimozione degli ostacoli. Agisce per addizione, senza sottrarre del tutto. Se la persona resta ancorata alla lente medico-legalistica, si può davvero dire che questo testo renda la Costituzione più moderna e inclusiva? 

La verità è che un emendamento alternativo era stato proposto dall’opposizione (Mazzella, Maiorino, Cataldi Gaudiano). E prevedeva proprio la rimozione degli ostacoli e ogni forma di discriminazione che limita l’inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità […]. Ma è stata bocciata. 

E, tornando alle parole di Marianna Monterosso e all’art. 3, ha senso inserire in un articolo che tutela tutti i cittadini senza distinzione di condizioni personali e sociali, una categoria specifica, quella delle persone disabili, mettendola praticamente in risalto? Una riflessione in più sul tema non farebbe male, perché:

Le parole della Costituzione non sono mai soltanto parole. Sono il modo in cui una comunità politica decide di guardare sé stessa e i propri cittadini.

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 Maria Saia

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