- Le bodycam sono videocamere indossabili che le forze di polizia possono attivare solo in situazioni di pericolo per l’ordine pubblico o davanti a possibili reati.
- Il decreto sicurezza 2025 (legge 80/2025) ha dato una base normativa nazionale al loro utilizzo, distinta dalle regole più severe previste per la polizia locale.
- I video si conservano per sei mesi nei corpi di polizia statali, mentre gli enti locali seguono termini più brevi definiti dalle rispettive valutazioni d’impatto privacy.
Una pattuglia interviene per sedare una rissa in strada, un agente preme un pulsante sulla divisa e da quel momento l’intervento viene ripreso in audio e video. È lo scenario in cui, sempre più spesso, entra in gioco la bodycam, uno strumento che negli ultimi anni ha smesso di essere una sperimentazione isolata per diventare parte della dotazione di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e, con modalità diverse, della polizia locale. Il suo utilizzo, però, non è libero: risponde a regole precise su quando si accende, chi può vederne i filmati e per quanto tempo restano archiviati. Esaminiamole.
Cos’è la bodycam
La bodycam è una piccola videocamera applicata all’altezza del petto o della spalla della divisa. Registra audio e video durante gli interventi di polizia e serve a documentare gli accadimenti, sia a tutela del cittadino coinvolto, sia a protezione dell’operatore.
In Italia il suo utilizzo nasce in via sperimentale nel 2014, per poi strutturarsi progressivamente: nel gennaio 2022 il Dipartimento della pubblica sicurezza ha distribuito le prime dotazioni ai reparti mobili della polizia di Stato e ai battaglioni dell’Arma dei carabinieri, con una circolare che ne ha fissato le prime regole operative. Il quadro si è poi consolidato con l’intervento legislativo del 2025.
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Cosa prevede l”articolo 21 del decreto sicurezza 2025
La base giuridica nazionale oggi è l’articolo 21 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito con modifiche dalla legge 9 giugno 2025, n. 80 (il cosiddetto decreto sicurezza), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
La norma stabilisce che il personale delle forze di polizia impiegato nei servizi di mantenimento dell’ordine pubblico, controllo del territorio, vigilanza di siti sensibili e servizi ferroviari e a bordo dei treni può essere dotato di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l’attività operativa.
La stessa disposizione consente l’uso di dispositivi di videosorveglianza anche nei luoghi in cui sono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale. La legge non impone l’obbligo di indossare la bodycam: autorizza polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia penitenziaria a farlo, in aggiunta alle regole già definite dal Garante per la protezione dei dati personali nel 2021.
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Quando può essere attivata
L’attivazione non è libera né continua. Secondo i protocolli del Dipartimento della pubblica sicurezza, la registrazione può partire solo quando l’evolversi della situazione fa emergere concrete e reali situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, oppure davanti a fatti che possono costituire reato. Deve interrompersi quando questa necessità viene meno.
La ripresa continua per tutto il turno di servizio non è consentita. Le bodycam in uso alle forze statali mantengono comunque un breve buffer in memoria temporanea (di norma pochi minuti), che viene salvato solo nel momento in cui l’operatore avvia effettivamente la registrazione: in questo modo il file finale include anche gli istanti immediatamente precedenti all’attivazione manuale.
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Durata conservazione e cancellazione dei dati
Il trattamento dei dati raccolti dalle bodycam segue regole diverse a seconda del corpo di polizia che le utilizza, perché derivano da provvedimenti distinti del Garante privacy.
| Corpo di polizia | Durata massima conservazione |
| Polizia di Stato e carabinieri (ordine pubblico) | 6 mesi dalla registrazione |
| Polizia locale (secondo le DPIA più recenti) | variabile, generalmente 24 ore/7 giorni a seconda della presenza di ipotesi di reato |
Per polizia di Stato e carabinieri, il Garante ha ritenuto ragionevole il termine di sei mesi come punto di equilibrio tra le esigenze investigative e la tutela dei dati personali, purché sia garantita la cancellazione automatica alla scadenza, salvo che il video sia già stato richiesto o sequestrato dall’autorità giudiziaria.
Per la polizia locale non esiste un termine unico fissato per legge. Ogni Comune adotta una propria valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA), che il Garante privacy verifica caso per caso. In alcuni provvedimenti recenti l’Autorità ha indicato la cancellazione dei dati entro ventiquattro ore se non emergono ipotesi di reato, e entro sette giorni in presenza di immagini rilevanti dal punto di vista penale, salvo consegna all’autorità giudiziaria.
Il personale sul campo, in ogni caso, non può visionare né modificare i filmati registrati: l’accesso è riservato a operatori autorizzati e ogni consultazione viene tracciata tramite log.
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Le bodycam private sono legali?
Un aspetto diverso riguarda i dispositivi personali, acquistati e utilizzati volontariamente da un singolo operatore, non forniti in dotazione dal corpo di appartenenza.
Per la polizia locale la risposta è netta: un agente non può utilizzare una bodycam acquistata privatamente, perché questi dispositivi sono considerati strumenti di servizio istituzionali, soggetti alle stesse garanzie previste per quelli in dotazione.
Per le forze di polizia statali, un dispositivo privato può non avere le misure tecniche richieste dalla normativa privacy, come la cifratura dei file, il caricamento automatico su server protetti e l’impossibilità per l’operatore di cancellare o alterare le registrazioni.
Le riprese effettuate con un dispositivo personale possono comunque essere utilizzate nelle indagini, secondo le stesse regole che valgono per una registrazione effettuata da un privato cittadino in un luogo aperto al pubblico, purché autentica e acquisita nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali.
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Il parere del Garante privacy e il divieto di riconoscimento facciale
I due pareri del Garante per la protezione dei dati personali del 22 luglio 2021 (provvedimenti nn. 290 e 291), relativi rispettivamente al sistema della polizia di Stato e a quello dell’Arma dei carabinieri, restano il riferimento tecnico principale anche dopo l’intervento legislativo del 2025.
L’Autorità ha imposto alcune condizioni per rendere l’uso delle bodycam conforme al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, che recepisce la direttiva europea 2016/680 sulla protezione dei dati trattati a fini di prevenzione e repressione dei reati, cioè:
- il divieto di riconoscimento facciale o di identificazione biometrica automatica dei soggetti ripresi;
- l’attivazione limitata alle sole situazioni di effettiva necessità, con esclusione della registrazione continua;
- il tracciamento di ogni accesso ai filmati, con indicazione dell’operatore, della data e dell’orario di consultazione;
- la consultazione preventiva del Garante nei casi a rischio elevato, ai sensi dell’articolo 24 del d.lgs. 51/2018.
Se sei stato ripreso da una bodycam durante un controllo o un intervento di polizia e hai dubbi sulle modalità con cui è stata effettuata la registrazione, o vuoi sapere come accedere a quei dati o farli cancellare, rivolgersi a un avvocato è il modo più sicuro per far valere i tuoi diritti in materia di protezione dei dati personali e, se necessario, in sede penale o civile.
Bodycam forze dell’ordine – Domande frequenti
No, solo in situazioni di concreto pericolo per l’ordine pubblico o davanti a possibili reati, mai in modo continuativo per tutto il servizio.
Fino a sei mesi per polizia di Stato e carabinieri; per la polizia locale i termini sono più brevi e variano in base alla DPIA del singolo comune.
Sì, se acquisiti nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali e trasmessi correttamente all’autorità giudiziaria.
Riferimenti normativi
- articolo 21, decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80;
- decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (recepimento della direttiva UE 2016/680);
- DPR 15/2018;
- articolo 4, legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori);
- Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti nn. 290 e 291 del 22 luglio 2021;
- Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento del 4 dicembre 2025.
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Maria Vittoria Simoni
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