di Marta Borghese
ROMA (Public Policy) – Presentato al Senato e ancora in attesa di assegnazione, il ddl Sicurezza è uno dei testi già licenziati dal Governo che più impegneranno il Parlamento nei prossimi mesi e nell’ultimo anno di legislatura. Alla ripresa, infatti, la commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama sarà impegnata nell’esame della legge elettorale, ma concluso l’iter sulla riforma del voto per Camera e Senato è probabile che ci si dedicherà a quello che rimane uno dei provvedimenti maggiormente rivendicati dall’Esecutivo.
Il ddl, come già la bozza circolata e di cui Public Policy aveva dato notizia, si compone di 32 articoli recanti “disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia e del ministero dell’Interno”. Il provvedimento torna dunque su diverse materie già affrontate in interventi normativi precedenti, integrandone le disposizioni e recuperando un testo già approdato in Cdm a febbraio ma il cui iter non è poi andato avanti.
Al centro dell’intervento, diverse strette sulla sicurezza pubblica con l’ampliamento del trattenimento preventivo introdotto dal dl Sicurezza anche nel caso di minorenni e il divieto di aggregazione con avviso orale da parte del questore in casi di grave minaccia per l’ordine pubblico, ma anche l’estensione degli sgomberi veloci e, soprattutto, lo stop ai risarcimenti per chi commette reati gravi rivendicato, dopo l’ok del Cdm, dalla stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
Si tratta della cosiddetta “norma Roggero“, varata a pochi giorni dalla conferma, da parte della Corte di Cassazione, della sentenza di condanna nei confronti del gioielliere di Grinzane Cavour, su cui tuttavia permarrebbero – almeno secondo quanto emerso in fase di licenziamento della norma – dubbi di legittimità.
IL CONTESTO: DECRETI E DDL SU SICUREZZA E IMMIGRAZIONE
La prima versione del ddl Sicurezza era stata licenziata dal Cdm nel febbraio scorso, contestualmente al dl Sicurezza, poi convertito, con modifiche, dal Parlamento. Il dl Sicurezza, si ricorda, licenziato a ridosso degli scontri avvenuti nel corteo pro Askatasuna a Torino, ha introdotto misure quali il trattenimento preventivo, un ampio numero di reati per i quali è previsto l’ammonimento dei minori, la stretta sul porto dei coltelli e delle armi da taglio. Durante l’iter parlamentare, era entrato nel dl Sicurezza anche il compenso per gli avvocati per i rimpatri volontari assistiti, poi corretto in un dl Sicurezza-bis emanato contestualmente alla conversione in legge del primo.
Il ddl Sicurezza, intanto, contenente all’epoca misure sugli sgomberi veloci, sull’organizzazione delle forze dell’ordine e sull’utilizzo dei droni nelle manifestazioni per motivi di pubblica sicurezza, non era poi stato presentato in Parlamento, sia per motivi di copertura, sia, aveva spiegato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, “per allineamenti di equa ordinazione tra forze di polizia”. Aspetti risolti nei mesi successivi, che hanno portato all’approvazione di un nuovo testo a luglio.
Intanto, varie altre misure si sono intrecciate anche sul tema dell’immigrazione: la settimana successiva al dl Sicurezza, in una sorta di continuità con lo stesso (così era stato spiegato in conferenza stampa), il Cdm aveva licenziato il ddl Migranti o Immigrazione, contenente misure quali nuove linee guida per i Cpr, il cosiddetto blocco navale e la riduzione del prosieguo amministrativo ai 19 anni, dai 21 attuali. Il ddl resta incardinato in 1a Senato, ma è stato in parte superato dal dl Giustizia e Patto Ue, che ne ha recepito le disposizioni urgenti per l’attuazione del nuovo Patto europeo per la migrazione e l’asilo in vigore dal 12 giugno scorso (non, dunque, la parte sul blocco navale).
Quest’ultimo testo – su cui il Governo ha apposto una doppia fiducia sia al Senato sia alla Camera anche alla luce delle spaccature interne alla maggioranza sul tema intercettazioni – è già in parte stato ritoccato dal nuovo dl Pa, presentato alla Camera e ancora in attesa di assegnazione (intanto, secondo fonti di stampa, il tema delle intercettazioni potrebbe tornare a porsi proprio nell’ambito dell’esame di questo ddl Sicurezza). Inoltre, con il varo del dl Piano Casa (già convertito in legge), il Governo ha licenziato anche un ddl Sgomberi, recante “disposizioni per il rilascio degli immobili“, incardinato in Giustizia Senato, ma il cui esame deve ancora entrare nel vivo.
LE PRINCIPALI NOVITÀ
Alla fine, nel testo definitivo, è entrata una modifica al codice di procedura penale in materia di occupazione arbitraria di immobili, già modificato dal dl Sicurezza dello scorso anno. Con la misura, la procedura accelerata già introdotta per le prime case viene estesa anche ai casi in cui l’immobile occupato non sia l’unica abitazione effettiva del denunciante.
Il testo contiene anche disposizioni per l’utilizzo dei droni da parte delle forze dell’ordine per la “prevenzione e il contrasto dei reati, e il mantenimento dell’ordine pubblico”. Ok anche all’acquisto di nuovi natanti per il controllo dei litorali. Tra le altre novità, l’inasprimento delle pene per reati commessi dai gruppi (norme “anti baby gang”), l’estensione del ricorso al trattenimento preventivo anche nei confronti dei minori e la nuova ipotesi di avviso orale da parte del questore con cui si dispone il divieto di aggregazione “in circostanze – aveva spiegato Piantedosi – tipo la movida che danno luogo a situazioni che costituiscono grave minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica”.
Il ddl apporta tuttavia novità anche in materia di introduzione e transito di armi sul territorio nazionale. Si prevede infatti che l’autorizzazione “può essere rilasciata, previa valutazione dei profili di ordine e sicurezza pubblica, al personale delle forze di polizia di altro Stato nei casi di ingresso nel territorio nazionale con le armi di cui è dotato e il relativo munizionamento per finalità di addestramento o di partecipazione a missioni internazionali istituite nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu), dell’Unione europea o di altre organizzazioni internazionali cui l’Italia appartiene o comunque istituite in conformità alla legislazione nazionale e al diritto internazionale e a cui l’Italia partecipa, nonché nei casi di attraversamento del territorio nazionale con le armi e le munizioni anzidette”.
LA “NORMA ROGGERO” E LO STOP AI RISARCIMENTI
È rimasta così come formulata nella bozza anche la modifica dell’articolo 185 del codice penale in materia di restituzioni e risarcimento del danno. “Le restituzioni e i risarcimenti di cui ai commi primo e secondo sono esclusi se la condotta costituente reato è stata posta in essere dalla persona offesa in occasione della commissione di uno dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-octies, 624-bis, 628 e 630”. Si tratta dei reati di violenza sessuale, violenza sessuale su minorenni e violenza sessuale di gruppo, furto in abitazione, furto con strappo (cioè scippi), rapina e sequestro di persona a scopo di estorsione. In sostanza, reati sessuali, reati contro il patrimonio e reati contro la libertà personale con finalità estorsiva.
Come sottolineato dagli analisti, la modifica non riguarderebbe solo i risarcimenti per danni arrecati per eccesso colposo di legittima difesa, ma porterebbe a cancellare qualsiasi possibilità di risarcimento se il danno è subito in occasione del compimento dei gravi reati elencati. “Significa che qualunque danno, fosse pure la morte, volontariamente arrecato, al di fuori della legittima difesa, a chi abbia compiuto o tentato di compiere reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, furto in abitazione e furto con strappo, nonché rapina e sequestro di persona a scopo di estorsione, in occasione della commissione dei suddetti reati, diventa non risarcibile, anche se la condotta che ha prodotto il danno rimane penalmente punibile”, aveva spiegato su Public Policy Carmelo Palma.
Il testo è però stato confermato anche nella versione bollita. “La disposizione – conferma la relazione tecnica – è volta escludere espressamente che l’autore di taluno dei delitti citati possa chiedere e ottenere le restituzioni e il risarcimento dei danni eventualmente cagionatogli dalla vittima di quelle forme di aggressione che ingenerano in chi le subisce gravi turbamenti e reazioni difensive di ‘tipo istintivo’, determinate dalla violazione della sfera più intima della persona, ovvero in quanto occorse nei luoghi in cui ciascuno dovrebbe sentirsi maggiormente al sicuro o che comunque, sulla base delle modalità della condotta illecita, sono tali da ingenerare un forte senso di insicurezza e pericolo per la propria vita”. (Public Policy)
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