Il documento nasce dalla pressione di una comunità che, dopo gli eventi sismici del 31 luglio, chiede risposte immediate e concrete.
Cosa contiene il documento: gli aspetti salienti
1. Estensione dei contributi anche alle inagibilità parziali
La delegazione chiede che i fondi per riparazione e adeguamento sismico non siano limitati ai soli sgomberi totali: anche chi ha parti della casa dichiarate inagibili deve avere diritto ai contributi.
2. Adeguamento sismico coperto al 100%
Stop al tetto del 70%: la richiesta è di copertura totale delle spese, per evitare disparità economiche e garantire la sicurezza di tutti.
3. Controlli pubblici obbligatori sulla vulnerabilità degli edifici
Si propone un piano di verifiche a tappeto, non più basato sulle sole istanze dei proprietari, ma su un intervento pubblico sistematico.
4. Riforma della norma sulle “piccole difformità”
Il documento chiede che verande, balconi, aperture e modifiche interne non diventino motivo di esclusione dai contributi, evitando il ripetersi dei dinieghi che hanno colpito oltre metà delle domande del sisma 2024.
5. Revisione della “data tagliola”
La dicitura che limita l’accesso ai contributi alla data di entrata in vigore del decreto va eliminata: si propone una finestra di 30 giorni per tutti i cittadini che hanno chiesto verifiche dopo l’8 agosto.
Misure economiche e sociali: un pacchetto di aiuti mai previsto finora
Il documento denuncia l’assenza totale di ristori nel decreto e propone un pacchetto di misure straordinarie, tra cui:
- sospensione dei mutui per immobili inagibili;
- sospensione dei contratti di locazione per gli inquilini sgomberati;
- stop a cartelle esattoriali e rate della rottamazione;
- annullamento dei tributi locali per attività economiche nell’area bradisismica;
- azzeramento dei costi delle utenze negli immobili sgomberati;
- contributi figurativi per attività costrette a chiudere;
- ristori per calo di fatturato;
- permessi retribuiti INPS nei giorni di scosse significative;
- bonus psicologico per famiglie e minori.
CAS e mercato degli affitti: nasce l’idea dell’“Anagrafe degli immobili sfitti”
Una delle proposte più innovative è la creazione di:
- una Cabina di Regia regionale,
- un portale pubblico degli immobili sfitti,
- canoni concordati e controllati.
Il proprietario che rifiuta senza motivo un contratto agevolato a un soggetto sgomberato non potrà affittare a prezzo di mercato per 24 mesi, con sanzioni fiscali automatiche.
Accoglienza e soluzioni abitative immediate
Il documento propone:
- quote riservate di alloggi pubblici per gli sfollati;
- posti letto obbligatori nelle strutture ricettive convenzionate;
- moduli abitativi temporanei nei Comuni dei Campi Flegrei, evitando lo sradicamento delle famiglie.
Procedure rapide per rientrare nelle case
Per gli interventi lievi, si chiede:
- short list di tecnici certificatori e imprese;
- asseverazione dei costi da parte di un revisore terzo;
- liquidazione diretta tramite sconto in fattura;
- nessuna anticipazione economica da parte dei cittadini.
Verso uno Statuto speciale per l’area flegrea
Il documento si chiude con una proposta storica: la creazione di uno Statuto speciale di salvaguardia dell’area flegrea, riconoscendola come “obiettivo di preminente interesse nazionale” e prevedendo una Legge Speciale per i Campi Flegrei.
La voce dei cittadini
“Pozzuoli esiste ancora” non è uno slogan: è la richiesta di una comunità che pretende sicurezza, trasparenza e diritti in un territorio che da secoli convive con il bradisismo.
Il documento ora passa alla politica. La città attende risposte.
ALTRI ARTICOLI SUI CAMPI FLEGREI
Per chi sia interessato, pubblichiamo qui di seguito il testo integrale del Comunicato ufficiale:
Pozzuoli, 17 agosto 2026
Le richieste di modifiche e/o integrazioni qui riportate interpretano i bisogni espressi dai cittadini nelle manifestazioni popolari che a partire dal 3 agosto hanno attraversato la città al grido di “Pozzuoli esiste ancora”. E sono il risultato di un confronto democratico che ha trovato forma e sostanza, in particolare, nell’assemblea pubblica e aperta, tenuta mercoledì 12 agosto presso i giardinetti di Corso Terracciano alla presenza di centinaia di persone.
L’obiettivo è riempire di contenuti il limitante decreto legge 7 agosto 2026, n. 144, (Capo II – art 12 – 17). Tale atto – fatta salva l’unica positività di aver riaperto i termini per le istanze di accesso ai fondi respinte e di aver esteso, seppur con intollerabile ritardo, le misure già previste anche agli sgomberati successivi al marzo 2025 – reitera nell’insieme l’impostazione dei provvedimenti normativi precedenti, già rivelatasi non idonea a rendere il territorio dei Campi Flegrei più sicuro e oggi ancor più palesemente insufficiente, in considerazione dei gravi effetti dell’evento di mg 4,7 del 31 luglio.
Modifiche:
1) I contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali devono essere estesi anche ad un’inagibilità relativa e agli sgomberati parziali dell’immobile. Va superato il limite di riconoscere il contributo solo in caso di sgombero. Anche chi ha subito danni, ma ha ricevuto un’inagibilità relativa solo a parti dell’immobile, soffre comunque una oggettiva limitazione al godimento della casa ed è esposto al ricatto psicologico di abbandonare spontaneamente l’abitazione o restare in condizioni poco sicure, aggravato nel caso di indisponibilità economica a procedere ai necessari lavori.
1.1 Capitolo a parte, da approfondire ed affrontare, riguarda gli alloggi di edilizia popolare o di proprietà di ente pubblico sgomberati, per i quali occorre individuare procedure celeri e responsabilità precise per la presentazione dell’istanza di accesso ai contributi, tali da non pregiudicare il diritto dei legittimi assegnatari e rientrare in quelle abitazioni. (Integrazione alle art 13 e 14)
2) I contributi per la riduzione della vulnerabilità sismica (adeguamento sismico) vanno coperti al 100% delle spese sostenute e non al 70%. Qualsiasi gap di copertura rispetto al costo totale, infatti, continuerebbe a creare una disparità tra chi dispone o meno di risorse e a rappresentare, dunque, un ostacolo alle richieste future, intollerabile se l’oggetto dell’intervento è la mitigazione del rischio. (Modifica all’art 14).
3) I fondi per la vulnerabilità non possono essere diluiti fino al 2029. Vanno ridotti i tempi di presentazione delle istanze e di intervento e vanno recuperati i primi 20 milioni di euro relativi al 2025. (Integrazione all’art 14 o aggiunta nuovo art. e ss.)
4) I controlli sulla vulnerabilità vanno eseguiti a tappeto e per interesse pubblico, nel rispetto dei principi generali di cui all’art 32 e 41 della Costituzione. Va inserita nel decreto apposita norma che attui per ragioni di necessità e urgenza un piano pubblico di controllo approfondito della vulnerabilità, da realizzare in tutti gli edifici già considerati a medio e alto rischio in base al primo controllo speditivo ex DL 140 2023, anche in assenza di istanza dei singoli proprietari di immobili.
(Integrazione all’art 14 o aggiunta art e ss.).
*5) Sulla questione delle “piccole difformità”, la norma va riformulata ed estesa. In esse vanno comprese per espressa elencazione “quelle concernenti verande, balconi, finestre, aperture, distribuzione degli spazi interni non incidenti sulla sicurezza strutturale dell’edificio”. Fermo restando che non sussiste alcuna sanatoria di difformità edilizia o regolarizzazione urbanistica, va esplicitato che le suddette piccole difformità “non costituiscono causa di esclusione, inammissibilità, diniego, revoca, o riduzione del contributo”. Ciò non solo ai fini del riconoscimento del contributo per le parti condominiali comuni, ma anche per le stesse unità immobiliari private ed eventualmente affette dalle suddette difformità, per evitare il ripetersi di quanto accaduto per le domande relative al sisma del 20 maggio 2024, delle quali sono state oltre la metà. (Modifica all’art 14)
6) Il decreto è formulato con una “data tagliola” ai fini del riconoscimento del CAS e dei contributi di riparazione e riqualificazione sismica, coincidente con quella dell’adozione del provvedimento di sgombero o di richiesta di verifica di agibilità fino alla “data di entrata in vigore del presente decreto”, cioè l’8 agosto 2026, quando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Tale formulazione, già presente nei decreti precedenti e poi di volta in volta sanata nel decreto successivo con una logica contorta, avrebbe in questo caso effetti ancor più deleteri. Il decreto n. 144 del 7 agosto 2026, infatti, è giunto in un tempo più veloce rispetto agli altri (8 giorni dopo il sisma) e tanti cittadini – il cui numero di quelli complessivamente coinvolti è circa 3 volte superiore rispetto all’evento del 20 maggio 2024 – hanno chiesto la verifica dopo l’8 agosto per ragioni del tutto contingenti, per assenza da ferie o talvolta per errori di trasmissione.
Questa esclusione a tavolino non è accettabile. Pertanto, è necessario modificare la dicitura “alla data di entrata in vigore del presente decreto”, con altra come “entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” o simili. (Modifica art 12 e art 13).
Integrazioni:
7) In merito all’operato del commissario straordinario per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei, va prevista la pubblicazione in modo accessibile e trasparente ai cittadini di dati, documenti e informazioni sui piani elaborati e sugli interventi programmati per scuole, infrastrutture e messa in sicurezza dei costoni, sul loro stato di avanzamento e attuazione, al fine di consentirne il monitoraggio sugli obiettivi e sui risultati raggiunti. (Aggiunta art. 17)
8) Nel decreto legge manca completamente la previsione di aiuti e ristori ai soggetti colpiti direttamente o indirettamente dagli eventi sismici.
Vanno inseriti con apposita norma:
a) sospensione dei mutui sugli immobili dichiarati inagibili, fino alla nuova dichiarazione di agibilità e senza aggravi sui tassi di interesse;
b) possibilità di sospensione dei termini di scadenza, su richiesta del conduttore/inquilino, delcontratto di locazione avente ad oggetto provvedimento di sgombero totale o parziale, da riprendere alla data di nuova dichiarazione di agibilità, con lo stesso canone e alle stesse condizioni contrattuali;
c) sospensione cartelle esattoriali e rate rottamazione in essere per i soggetti il cui nucleo familiare è stato colpito da sgombero, fino al rientro nella propria abitazione o quelle ove era in contatto di locazione;
d) annullamento dei tributi locali, regionali per tutte le attività economiche e professionali insistenti nella zona bradisismica ex dl 140 del 2023 per l’anno corrente, prorogabile al 2027 in caso di persistere della recrudescenza del fenomeno;
e) azzeramento del costo di attivazione /disattivazione e oneri fissi delle utenze, relative a immobili sgomberati, nonché sospensione e rateizzo dei consumi relativi al periodo post sisma;
f) annullamento dei contributi previdenziali e assicurativi per le attività economiche e professionali chiuse per sgombero fino al rientro del medesimo immobile o in nuova sede, con contribuzione figurativa a carico dello Stato e a condizione del mantenimento dei livelli occupazionali;
g) ristori a tutte le attività economiche, professionali, p.iva individuali, collaboratori occasionali e precari con ritenuta d’acconto, insistenti nella zona bradisismica ex dl 140 del 2023, che hanno subito lo sgombero della propria sede legale e/o operativa o che hanno subito perdite sul calo di fatturato per l’anno 2026 rispetto a quello precedente;
h) trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti la cui società, operante nell’area bradisismica ex dl 140 2023, ha chiuso per ragioni economiche o a causa di sgombero;
i) ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, residenti nell’area bradisismica ex art 140/2023 ocomunque entro i confini amministrativi dei Comuni di Pozzuoli e Bacoli, va riconosciuta la fruizione di permessi aggiuntivi in caso di eventi sismici di mg. 3.5 o superiore avvenuto nelle ore precedenti all’ingresso da lavoro, a carico dall’Inps. Qualsiasi provvedimento sanzionatorio applicato ai lavoratori, pubblici o privati, a prescindere dalla forma contrattuale dipendente o parasubordinata, per allontanamento dal posto di lavoro a seguito di evento sismico di mg 4.0 o superiore motivato con l’assistenza alla propria famiglia, deve essere preventivamente dichiarato nullo e inefficace ai sensi di legge;
l) riconoscimento di bonus per assistenza psicologica, in particolare per soggetti minori o affetti da disabilità, per tutti i nuclei familiari che risiedono nella zona bradisismica ex DL 140 /2023 o che hanno subito l’allontanamento per sgombero, da estendere fino al 2027 e prorogabile con il persistere della recrudescenza del fenomeno. (Aggiunta nuovo art 17 bis o ss.)
9) Il contributo di autonoma sistemazione va agganciato ad un sistema di controllo sugli affitti.
9/A) Va istituita una cabina di regia tra i Comuni rientranti nella zona bradisismica ex dl 140 del 2023 e quelli limitrofi per stilare un’anagrafe degli immobili privati sfitti, da inserire in un portale pubblico con l’indicazione del corrispondente canone di locazione individuato quale canone agevolato secondo gli accordi territoriali depositati nei singoli Comuni. (l’ACCORDO TERRITORIALE di Pozzuoli va rivisto alla luce della vulnerabilità dei siti – oggi si basa sulla vicinanza al mare e al centro storico)
9/B – In combinato disposto con quanto sopra, va studiata una norma che consenta al soggetto sgomberato, titolare di CAS, di avanzare richiesta al locatore di stipulare un contratto a canone concordato/agevolato, come disciplinato dalla legge e dagli accordi territoriali depositati al Comune. In caso di rifiuto del proprietario dell’immobile salvo gravi ragioni di vizio della volontà, segnalato ad ufficio comunale o altra autorità garante individuata dalla legge, il successivo contratto di locazione stipulato tra altri soggetti a prezzi di mercato in un periodo successivo (almeno 24 mesi, prorogabili per tutta la durata di recrudescenza del fenomeno o di conclusione degli interventi di riqualificazione sismica privata) sarà considerato nullo sul piano civile, con ogni conseguenza di natura fiscale e sanzionatoria.
(Aggiunta art 12 bis e ss.).
10) Sempre al fine di individuare ulteriori strumenti, non esaustivi e necessariamente diversificati earticolati, per fronteggiare l’emergenza abitativa:
10/A – I Comuni rientranti nella zona bradisismica ex dl 140 del 2023 e quelli limitrofi, nell’ambito degli immobili e delle strutture pubbliche disponibili, riservano una quota con corsia preferenziale in favore di nuclei familiari colpiti da sgombero e in possesso dei titoli per l’assegnazione.
10/B La Regione Campania, di intesa con i Comuni rientranti nella zona bradisismica ex dl 140 del 2023 e quelli limitrofi, individua con i soggetti privati del settore ricettivo una percentuale minima di posti letto da destinare ai nuclei familiari sgomberati, fino al loro rientro nelle proprie abitazioni o in quelle in cui erano in affitto, a modifica dell’attuale Convenzione stipulata al solo fine di sistemazione provvisoria e su base esclusivamente volontaria.
10/C – La Regione Campania, di intesa con i Comuni rientranti nella zona bradisismica ex DL 140 / 2023 e insieme al Dipartimento della Protezione Civile, individuano aree ove allestire eventuali moduli abitativi temporanei in linea con quanto già previsto dal Piano speditivo di Emergenza bradisismica del 2023 e nell’ambito dei confini amministrativi dei Comuni dei Campi Flegrei, onde evitare l’allontanamento e l’ulteriore disgregazione della comunità locale in ubicazioni troppo distanti da quelli di precedente residenza, per tutto il tempo necessario al rientro nelle proprie abitazioni (Aggiunta art 12 bis o ss)
11) Procedura velocizzata e semplificata per riparazioni lievi e rientro in sicurezza
Al fine di abbattere i costi pubblici (CAS e strutture ricettive) e garantire il rientro tempestivo dei nuclei familiari sfollati per gli eventi sismici del 31 luglio e 1° agosto 2026, si propone un meccanismo operativo semplificato per gli interventi di lieve entità, ripristino e rafforzamento locale sulle abitazioni primarie con la creazione di un sistema che poggi su: l’istituzione di short list Tecnici Abilitati Certificatori (assicurati e in regola) e di Imprese Esecutive (in regola con DURC e White List prefettizie); l’asseverazione e quindi il controllo di congruità dei costi e della spesa da parte di un Certificatore Terzo (revisore legale o tecnico terzo) che sostituisca la verifica preventiva della PA ai fini dell’erogazione dei fondi, con controlli pubblici svolti ex post a campione; la liquidazione diretta con lo sconto in fattura o alla cessione del credito, evitando qualsiasi anticipazione di cassa da parte dei cittadini sfollati.
(Aggiunta art. 12 bis o ss.)
Le indicazioni sopra elencate impongono ovviamente aumenti di risorse e previsioni di copertura, da quantificare in sede di emendamenti e lavori parlamentari.
A completamento del documento e per dare sostanza alle richieste espresse e ai bisogni emersi dalla comunità locale, vengono riportati le seguenti proposte e/o suggerimenti di specifici emendamenti e formulazioni normative. Resta ferma la necessità di ulteriori risposte in materia di messa in sicurezza del territorio, adeguamento sismico dell’edificato e programmazione urbanistica, mediante ulteriori provvedimenti di legge ad hoc e di più ampio respiro rispetto al decreto legge in oggetto.
In particolare si chiede di sostituire l’obiettivo della “riqualificazione” con quella dell’adeguamento sismico, che porta un edificio esistente agli stessi standard di sicurezza di una costruzione nuova. Mentre la riqualificazione (o più propriamente miglioramento sismico) aumenta la sicurezza e riduce il rischio solo in percentuale, ma senza l’obbligo di raggiungere il massimo livello normativo.
“Pozzuoli esiste ancora”
Proposte di emendamenti e formulazioni normative al Decreto legge 144 del 7 agosto 2026
1.
La parola “riqualificazione” è sostituita dalla parola “adeguamento” ovunque ricorra
2.
All’art. 12 co. 1 eliminare le parole “entro la data di entrata in vigore del presente decreto”.
3.
All’articolo 12 comma 2, eliminare le parole “In ogni caso i contributi non possono essere erogato oltre il 31 dicembre 2027” e sostituirle con ‘Il Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) di cui al presente decreto non è soggetto a scadenza predeterminata e viene erogato fino alla effettiva agibilità dell’immobile principale”
4.
Dopo l’art 12 aggiungere l’art. 12-bis come di seguito riportato:
“Art. 12-bis – Procedure speditive per la riattivazione dell’agibilità degli immobili e la riduzione del disagio abitativo nei Comuni dei Campi Flegrei
Al fine di ridurre tempestivamente il carico economico e sociale derivante dal ricorso all’Autonoma Sistemazione e alle strutture ricettive per i nuclei familiari sfollati, nei Comuni compresi nell’area flegrea interessati dagli eventi sismici del 31 luglio e 1° agosto 2026, gli interventi di riparazione di lieve entità, ripristino e rafforzamento locale per il rientro in sicurezza delle abitazioni primarie possono essere eseguiti con procedure semplificate secondo quanto disposto dal presente articolo.
Presso la Struttura Commissariale/Comune di Pozzuoli sono istituiti:
a) Un’Anagrafe/Short List di Tecnici Abilitati Certificatori (Ingegneri, Architetti, Geometri,Geologi iscritto ai relativi Ordini/Collegi) muniti di polizza assicurativa dedicata e regolarità contributiva;
b) Un’Anagrafe/Short List di Imprese Esecutive Semplificata, ad adesione immediata, previaverifica dei requisiti di regolarità contributiva (DURC) e autocertificazione del possesso dei requisiti di iscrizione nelle White List prefetture o di avvenuta presentazione della domanda.
La congruità dei costi e la regolarità della spesa per gli interventi di cui al comma 1 sono asseverate da un Certificatore della Spesa Terzo e Indipendente (società di revisione, iscritto al registro dei revisori legali o tecnico abilitato terzo non coinvolto nella progettazione o direzione lavori). L’asseverazione della spesa sostituisce la verifica preventiva degli uffici pubblici ai fini dell’erogazione dell’anticipazione o del saldo del contributo.
L’affidamento dei lavori tramite le liste di cui al comma 2 e l’asseverazione di cui al comma 3 dà diritto alla liquidazione diretta del contributo in favore dell’impresa o del professionista mediante il meccanismo dello sconto in fattura o della cessione del credito, evitando l’anticipazione di cassa da parte dei proprietari degli immobili sfollati.
Con provvedimento del soggetto attuatore, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità operative, la modulistica unificata e i tetti massimi di spesa ammissibili per singola unità immobiliare”.
5.
Dopo l’art 12-bis aggiungere l’art. 12-ter come di seguito riportato:
“art. 12-ter – Misure di calmiere del mercato locativo, anagrafe degli immobili sfitti, condizionalità del Contributo di Autonoma Sistemazione e contrasto alla speculazione immobiliare
1. Al fine di prevenire fenomeni speculativi sul mercato immobiliare della locazione residenziale,tutelare i nuclei familiari sgomberati in conseguenza degli eventi sismici e del fenomeno bradisismico di cui al decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, nonché garantire un efficace ed equo utilizzo delle risorse pubbliche destinate all’emergenza abitativa, l’erogazione e la fruizione del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) sono subordinate e condizionate al rispetto del sistema di controllo, tracciabilità e calmiere dei canoni di locazione disciplinato dal presente articolo.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituita, condecreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, una Cabina di Regia permanente tra i Comuni ricompresi nella zona bradisismica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, e i Comuni ad essi territorialmente limitrofi appartenenti alla Città Metropolitana di Napoli. La Cabina di Regia cura la costituzione, la gestione e l’aggiornamento costante dell’«Anagrafe Unica degli Immobili Privati Sfitti», integrata all’interno di un portale informatico pubblico ad accesso trasparente e consultabile online.
3. Nell’Anagrafe Unica di cui al comma 2 sono censiti tutti gli immobili ad uso residenziale vuoti onon locati situati nei territori comunali interessati. Per ciascun immobile censito, il portale pubblico calcola e indica espressamente il valore limite del canone mensile di locazione, individuato ed equiparato al canone concordato o agevolato secondo gli accordi territoriali depositati presso i singoli Comuni.
4. Il soggetto sgomberato dalla propria abitazione principale a seguito di provvedimentod’inagibilità o evacuazione cautelare, per il cui nucleo familiare sia stato riconosciuto il Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS), ha diritto di proporre al proprietario o locatore di uno degli immobili censiti nell’Anagrafe di cui al comma 2 la stipula di un contratto di locazione a canone concordato o agevolato, redatto sulla base dei parametri definiti dai richiamati accordi territoriali. La proposta è notificata a mezzo PEC o raccomandata A/R e contestualmente trasmessa allo sportello dell’ufficio comunale competente per la gestione dell’emergenza abitativa.
5. Il proprietario o locatore dell’immobile, ricevuta la richiesta formale di cui al comma 4, hal’obbligo di risponderne entro quattordici giorni dalla ricezione. Qualora il locatore rifiuti senza giustificato motivo o gravi ragioni attinenti a vizi della volontà, debitamente circostanziate e formalmente segnalate all’ufficio comunale competente o all’Autorità garante per la trasparenza abitativa individuata con il decreto di cui al comma 2, si applicano le seguenti sanzioni e limitazioni:
a) il successivo contratto di locazione ad uso residenziale stipulato dal medesimo proprietario olocatore con soggetti diversi dal richiedente sgomberato a condizioni economiche e canoni differenti o superiori rispetto a quelli fissati dagli accordi territoriali per i contratti concordati, è dichiarato nullo di diritto ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile. Tale nullità opera per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data del rifiuto formale ed è prorogabile per tutta la durata della recrudescenza del fenomeno sismico o fino alla conclusione delle opere private di adeguamento sismico;
b) la declaratoria di nullità di cui alla lettera a) comporta la decadenza automatica da qualsiasibeneficio o regime fiscale agevolato in materia immobiliare (inclusa l’applicazione della cedolare secca di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) e l’applicazione delle sanzioni pecuniarie per omessa o infedele registrazione fiscale del contratto, con segnalazione d’ufficio all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza per il recupero a tassazione ordinaria dei redditi fondiari con aliquota massima e le relative sanzioni.”
6.
Dopo l’art 12-ter aggiungere l’art. 12-quater come di seguito riportato:
“art. 12-quater
1. Al fine di fronteggiare con immediatezza ed efficacia l’emergenza abitativa derivante daglieventi sismici e dal fenomeno bradisismico nei Campi Flegrei, salvaguardare la coesione sociale ed evitare lo spopolamento e la disgregazione delle comunità locali, sono adottati gli strumenti straordinari e diversificati di coordinamento, gestione e accoglienza di cui ai successivi commi.
2. I Comuni ricompresi nella zona bradisismica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, nonché i Comuni ad essi territorialmente limitrofi appartenenti alla Città Metropolitana di Napoli, individuano all’interno del proprio patrimonio immobiliare pubblico e nelle strutture pubbliche comunque disponibili una quota d’uso riservata. Tale quota è destinata, con corsia preferenziale e priorità assoluta rispetto alle ordinarie graduatorie, all’assegnazione temporanea in favore dei nuclei familiari sgomberati a seguito di provvedimenti di inagibilità o evacuazione cautelare che risultino in possesso dei requisiti e dei titoli per l’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) o sociale.
3. La Regione Campania, d’intesa con i Comuni di cui al comma 2, promuove l’integrazione e lamodifica delle convenzioni in essere con le organizzazioni rappresentative dei soggetti privati del settore turistico-ricettivo. In modifica dell’attuale regime di accoglienza limitato alla sistemazione provvisoria e su base esclusivamente volontaria, le nuove intese stabiliscono la riserva e la messa a disposizione obbligatoria e continuativa di una percentuale minima del totale dei posti letto ricettivi presenti sul territorio. Tale riserva è garantita ai nuclei familiari sgomberati per tutta la durata dello stato di emergenza e fino al loro effettivo e definitivo rientro nelle abitazioni di provenienza o in un immobile condotto in locazione a lungo termine.
4. La Regione Campania, d’intesa con i Comuni della zona bradisismica di cui al decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, e di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, provvede entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione all’individuazione e alla perimetrazione delle aree idonee per l’allestimento di Moduli Abitativi Temporanei (MAT), nell’ambito dei Comuni interessati dalla zona bradisismica ex DL 140 2023 o limitrofi. La localizzazione dei moduli deve avvenire in stretta coerenza con le previsioni del Piano speditivo di emergenza per il rischio bradisismico di cui al decreto-legge n. 140 del 2023. È fatto espresso divieto di dislocare i Moduli Abitativi Temporanei o i nuclei familiari destinatari al di fuori di tale perimetro, al solo ed esclusivo fine di garantire la continuità socio-economica, evitare l’allontanamento forzato e contrastare l’ulteriore disgregazione del tessuto sociale e identitario della comunità locale rispetto alle sedi di precedente residenza.” 7.
All’art. 13 co. 1 dopo le parole “sia stata danneggiata” sostituire le parole “e sgomberata per inagibilità” con le parole “sgomberata per inagibilità o oggetto di dichiarazione di interdizione o inagibilità parziale”.
8.
All’art. 13 co. 1 eliminare le parole “entro la data di entrata in vigore del presente decreto”.
9.
All’art 14 co. 1 lett. C) co. 4 ter sostituire le parole “possono disporre” con “dispongono con la medesima Delibera di Giunta di cui all’art 14 co. 4.
10.
All’art 14 co. 1 lett. C) co. 4 ter dopo le parole “domande ammissibili già approvate.” aggiungere il periodo “Le nuove domande di contributo si estendono ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata oggetto anche solo di interdizione oinagibilità parziali”.
11.
All’art 14 co. 2 Al comma 2 dopo le parole “non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso” sono aggiunte le parole “, ivi comprese le difformità edilizie di carattere minore relative alle singole unità immobiliari, quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti verande, balconi, finestre, aperture, modifiche dei prospetti, diversa distribuzione degli spazi interni e analoghe variazioni non incidenti sulla sicurezza strutturale dell’edificio. Tali difformità non costituiscono causa di esclusione, inammissibilità, diniego, revoca o riduzione del contributo previsto dal presente articolo, purché non incidano sulla sicurezza strutturale dell’edificio, sull’esecuzione degli interventi ammessi a contributo o sulla determinazione del danno e dei relativi costi ammissibili.”
12.
All’art 14 co. 3 sostituire le parole “70 per cento” con le parole “100 per cento”.
13.
All’art 14 dopo il comma 3 aggiungere i commi 3-bis e 3-ter come di seguito riportato:
“3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche alle domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai procedimenti non ancora definiti con provvedimento definitivo. Le amministrazioni competenti procedono, ove necessario, al riesame delle domande già istruite o definite in senso sfavorevole esclusivamente per effetto della percentuale di contribuzione ovvero della rilevanza attribuita alle difformità di cui al comma 2.
3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non costituiscono sanatoria delle difformità edilizie né determinano effetti di regolarizzazione urbanistica o edilizia delle opere eseguite in difformità. Restano ferme le competenze delle amministrazioni comunali e delle altre amministrazioni competenti in materia di vigilanza e repressione degli illeciti edilizi. Le predette difformità, tuttavia, non possono costituire, per i procedimenti disciplinati dal presente articolo, causa autonoma di diniego del contributo quando ricorrano le condizioni di cui al comma 2.”
14.
All’art. 14, aggiungere il seguente comma 4: all’art. 2, comma 1, lettera b del decreto legge 140 / 2023, vanno aggiunte le parole “per ragioni di tutela della pubblica incolumità è disposto il controllo d’ufficio degli edifici risultanti ad alta o media vulnerabilità con sopralluoghi diretti e comprensivi delle singole unità immobiliari”.
15.
Aggiungere all’art 17, comma 1, lettera a, il seguente periodo:
“Il Commissario Straordinario è autorizzato a stanziare risorse urgenti per il completamento immediato degli Hub di via Artiaco e via Celle, prevedendo l’attivazione in 30 minuti di presidi territoriali di Protezione Civile in ogni quartiere. Le risorse stanziate per il ripristino dei servizi pubblici sono vincolate alla prioritaria messa in sicurezza di scuole, nodi viari (svincolo tangenziale) e infrastrutture portuali, garantendo la continuità dei servizi sanitari territoriali”.
16.
All’art. 17 al comma 1 aggiungere un’ulteriore lettera come di seguito riportato: “c) in merito all’operato del Commissario Straordinario, di cui al comma 1 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, viene prevista la pubblicazione in modo accessibile e trasparente ai cittadini di dati documenti e informazioni sui piani elaborati e sugli interventi programmati per le scuole, infrastrutture, servizi e messa in sicurezza dei costoni, sul loro stato di avanzamento e attuazione, al fine di consentirne il monitoraggio sugli obiettivi e sui risultati raggiunti”.
17.
Dopo l’art 17 aggiungere l’art. 17-bis come di seguito riportato:
“Art. 17 bis – Misure straordinarie di sostegno e indennizzo per i soggetti e le attività economiche colpiti dagli eventi sismici e dal fenomeno bradisismico nel territorio dei Campi Flegrei
1. In considerazione del protrarsi e della recrudescenza del fenomeno bradisismico e degli eventisismici ad esso connessi nel territorio della zona bradisismica, al fine di garantire il sostegno alla cittadinanza e la continuazione e ripresa del tessuto economico, sociale e produttivo, sono adottate le misure straordinarie di cui al presente articolo.
2. (Sospensione mutui) Nei confronti dei soggetti proprietari o titolari di diritti reali di godimentosu immobili ad uso abitativo o economico-produttivo ubicati nella zona di cui al comma 1, dichiarati inagibili o sgomberati in forza di provvedimento delle autorità competenti, è disposta la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi natura, inclusi i canoni di locazione finanziaria (leasing), fino alla formale emissione della nuova dichiarazione di agibilità o di revoca dello sgombero. La sospensione opera senza alcun aggravio di costi, spese accessorie, né maturazione di interessi di mora o ricalcolo peggiorativo dei tassi di interesse applicati.
3. (Tutela locazioni e cartelle esattoriali) Per i contratti di locazione ad uso abitativo o diversodall’abitativo e per le posizioni debitorie iscritte a ruolo:
a) (Sospensione dei termini nei contratti di locazione) è data facoltà al conduttore/inquilino dirichiedere la sospensione dei termini di decorrenza e di scadenza del contratto avente ad oggetto un immobile interessato da provvedimento di sgombero totale o parziale, a decorrere dalla data del provvedimento. L’esecuzione del contratto riprende alla data di nuova dichiarazione di agibilità o revoca dello sgombero, mantenendo la medesima durata residua, lo stesso canone di locazione e le medesime condizioni contrattuali pattuite originariamente;
b) (Cartelle esattoriali e atti esecutivi) Nei confronti dei soggetti il cui nucleo familiare sia statocolpito da provvedimento di sgombero dalla propria abitazione principale, sia essa condotta in proprietà o in locazione, sono sospesi i termini di notifica, versamento e riscossione relativi alle cartelle esattoriali, agli avvisi di addebito ed agli atti esecutivi emessi dagli agenti della riscossione, nonché il pagamento delle rate correlate a definizioni agevolate o procedure di “rottamazione” in essere, fino al formale rientro nella propria abitazione o nell’immobile ove era in essere il contratto di locazione.
4. (Utenze) Nei confronti dei soggetti il cui nucleo familiare sia stato colpito da provvedimento di sgombero dalla propria abitazione principale, sia essa condotta in proprietà o in locazione sono azzerati i costi di attivazione /disattivazione e oneri fissi delle utenze, relative a immobili sgomberati, nonché sospesi e rateizzo i consumi relativi al periodo post sisma.
4. (Annullamento tributi locali e regionali) Per l’anno corrente 2026, nei confronti di tutte le attivitàeconomiche, d’impresa, commerciali, artigianali, liberi professionisti e lavoratori autonomi insistenti nella zona bradisismica ex d.l. 140/2023, è disposto l’annullamento dei tributi locali ed erariali di competenza regionale e comunale. La misura è prorogabile fino all’anno 2027 in caso di persistenza della recrudescenza del fenomeno sismico.
5. (Annullamento contributi previdenziali e assicurativi) Nei confronti delle attività economiche eprofessionali la cui sede legale o operativa sia stata oggetto di provvedimento di sgombero o inagibilità, è disposto l’annullamento del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali a decorrere dalla data dello sgombero e fino al rientro nel medesimo immobile o al trasferimento definitivo in una nuova sede operativamente idonea. Per i periodi di sospensione/annullamento è riconosciuta la contribuzione figurativa a totale carico dello Stato. L’accesso al beneficio di cui al presente comma è subordinato alla condizione del mantenimento dei livelli occupazionali in essere alla data dell’evento sismico.
6. (Ristori e indennizzi per perdita di fatturato e sgomberi) In favore dei titolari di attivitàeconomiche, professionali, titolari di partita IVA individuale, collaboratori occasionali e lavoratori precari con ritenuta d’acconto, insistenti nella zona bradisismica ex d.l. 140/2023, che abbiano subito lo sgombero della propria sede legale e/o operativa ovvero che abbiano registrato una riduzione del fatturato annuo relativo all’anno 2026 in misura almeno del 20% rispetto a quello dell’anno precedente, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a titolo di indennizzo. Con provvedimento del soggetto attuatore, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità operative, la modulistica unificata e i tetti massimi di spesa ammissibili per le misure di cui al presente comma.
7. (Integrazione salariale) Ai lavoratori dipendenti del settore privato impiegati presso datori dilavoro o società operanti nell’area bradisismica ex d.l. 140/2023, la cui attività sia stata sospesa o cessata per ragioni economiche direttamente connesse alla crisi sismica ovvero in conseguenza di provvedimenti di sgombero o inagibilità delle sedi aziendali, è concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria con causale “evento sismico/bradisismo Campi Flegrei” per la durata massima di 12 mesi, prorogabili.
8. (Permessi lavorativi e tutela da sanzioni disciplinari) In materia di tutela dei lavoratori:
a) ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, residenti nell’area bradisismica ex d.l. 140/2023 ocomunque entro i confini amministrativi dei Comuni di Pozzuoli e Bacoli, è riconosciuta la fruizione di permessi retribuiti aggiuntivi a titolo di riposo compensativo, posti a carico dell’INPS, nell’ipotesi in cui si verifichino eventi sismici di magnitudo pari o superiore a 3.5 M_w nell’arco delle dodici ore precedenti l’orario previsto di ingresso al lavoro o all’interno durante attività di sciame sismico ancora in corso;
b) qualsiasi provvedimento sanzionatorio o disciplinare applicato ai lavoratori, pubblici o privati, aprescindere dalla forma contrattuale (dipendente, parasubordinata o flessibile), per allontanamento dal posto di lavoro a seguito del verificarsi di un evento sismico di magnitudo pari o superiore a 4.0 M_w motivato dall’esigenza di prestare assistenza immediata alla propria famiglia o conviventi, è preventivamente dichiarato nullo e privo di qualsiasi effetto ai sensi di legge.
9. (Bonus assistenza psicologica) In favore di tutti i nuclei familiari residenti nella zona bradisismica ex d.l. 140/2023 o che abbiano subito l’allontanamento per provvedimento di sgombero, è istituito un contributo straordinario denominato “Bonus Assistenza Psicologica”, finalizzato a coprire gli oneri per prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche, con priorità riservata ai nuclei familiari con minori o soggetti con disabilità. Il bonus è esteso e riconosciuto fino all’anno 2027 ed è ulteriormente prorogabile in caso di persistere della recrudescenza del fenomeno sismico.”
18.
Dopo l’art 17-bis aggiungere l’art. 17-ter come di seguito riportato:
Art. 17-ter
Misure urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino delle strutture pubbliche e private nei Campi Flegrei
1. Al fine di fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei, loStato, d’intesa con la Regione Campania, istituisce un fondo speciale straordinario per l’anno 2026 destinato alla messa in sicurezza immediata e al ripristino dell’agibilità degli immobili privati, delle strutture pubbliche, delle reti infrastrutturali e dei sottoservizi, nonché al consolidamento dei costoni e dei versanti a rischio idrogeologico e di frana.
2. Il contributo di cui al comma 1 è parimenti destinato al completamento degli interventi di messain sicurezza degli immobili e delle infrastrutture rimasti esclusi dai piani di protezione civile attivati a seguito degli eventi sismici verificatisi negli anni 2024 e 2025 nel medesimo territorio.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per laprotezione civile e le politiche del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri di riparto del fondo. L’erogazione dei contributi è subordinata alla quantificazione effettiva e alla perizia giurata dei danni complessivi subiti, redatta da professionisti abilitati.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 miliardo di euro per l’anno 2026, siprovvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19.
Dopo l’art 17-ter aggiungere l’art. 17-quater come di seguito riportato:
Art. 17 – quater
Disposizioni per l’istituzione dello Statuto speciale di salvaguardia dell’area flegrea
1. In considerazione della specificità geologica dell’area flegrea e della millenaria coesistenza delle comunità locali con il fenomeno del bradisismo, l’intera area — considerata quale unicum strutturale, stratificato di terra, mare, coste, costoni, vulcani, insediamenti antropici, beni storici, archeologici economici e naturali —è posta sotto la diretta tutela e salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica dello Stato come «obiettivo di preminente interesse nazionale».
2. Ai fini del comma 1, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante la “Legge Speciale per i Campi Flegrei”, finalizzato alla definizione di un vincolo di salvaguardia del territorio, all’attuazione di un piano pluriennale di monitoraggio continuo dell’evoluzione vulcanica, nonché alla revisione periodica dello stato di sicurezza sismica degli edifici, delle infrastrutture, delle coste e dei versanti instabili.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni e del piano straordinario di cui al comma2, si provvede mediante apposito stanziamento da quantificare in sede di adozione della medesima Legge Speciale, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali o mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di parte capitale iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. »
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