Il Decreto Lavoro è legge. Con il via libera del Senato si chiude la conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, il provvedimento varato dal Governo Meloni in vista del Primo Maggio: diventano definitivi gli esoneri contributivi per l’assunzione nel 2026 di giovani, donne e lavoratori nella ZES Unica del Mezzogiorno, il nuovo incentivo alle stabilizzazioni, la condizione del salario giusto per accedere ai bonus, lo sgravio per le aziende certificate sulla conciliazione vita-lavoro e la stretta sulle piattaforme digitali. I tre bonus assunzioni sono già attivi, con le istruzioni INPS pubblicate e le domande aperte.
L’Aula del Senato ha approvato la fiducia sul testo già licenziato dalla Camera, con 94 voti favorevoli, 61 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento mette in campo circa 960 milioni di euro, in larga parte già stanziati in bilancio, e lega ogni agevolazione all’applicazione dei contratti collettivi più rappresentativi.
I punti principali del provvedimento ora in vigore:
- il bonus giovani under 35 vale fino a 500 euro mensili, 650 nella ZES Unica, per una durata compresa tra 12 e 24 mesi (art. 2 del DL 62/2026);
- il bonus donne arriva a 650 euro mensili, 800 nelle regioni della ZES Unica;
- il salario giusto, ancorato al trattamento economico dei contratti più rappresentativi, diventa condizione per ogni incentivo (art. 7 del DL 62/2026);
- per i CCNL scaduti entro nove mesi scatta un anticipo pari al 50% dell’IPCA-NEI;
- i rider accedono alle piattaforme solo con identità digitale o con un account ad autenticazione a più fattori.
Bonus assunzioni 2026 a confronto
I bonus prorogati e introdotti dal decreto condividono tre tratti comuni: l’esonero è sempre al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, può durare fino a 24 mesi e richiede un incremento occupazionale netto, cioè un aumento reale dei dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. Il massimale indicato è un tetto: quando i contributi dovuti sono inferiori, l’esonero coincide con l’importo effettivamente versato. Cambiano platea e tetti.
| Misura | Tetto mensile e requisiti |
|---|---|
| Bonus giovani under 35 | fino a 500 euro, 650 nella ZES Unica, per under 35 privi di impiego, con durata da 12 a 24 mesi secondo la condizione di svantaggio |
| Bonus donne | fino a 650 euro, 800 nelle regioni della ZES Unica, per lavoratrici di qualsiasi età prive di impiego da almeno 24 mesi, ridotti a 12 per le categorie di svantaggio più ampie |
| Bonus ZES | fino a 650 euro, riservato ai datori fino a 10 dipendenti del Mezzogiorno che assumono over 35 disoccupati da almeno 24 mesi |
| Bonus stabilizzazione | fino a 500 euro, per la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine entro 12 mesi di durata, riservata a under 35 mai stati stabili |
Domande già aperte per i bonus INPS
I bonus giovani, donne e ZES sono attivi: l’INPS ha pubblicato le istruzioni con la circolare n. 55 del 14 maggio 2026 e aperto il portale per le domande per i bonus assunzioni. L’accesso allo sgravio passa anche dalla pubblicazione della posizione aperta sul portale SIISL. L’importo dell’esonero non coincide automaticamente con il massimale del bonus ma dipende dalla retribuzione e dai contributi effettivamente dovuti.
Per stimare il beneficio reale su un singolo profilo è utile calcolare quanto risparmia chi assume prima di programmare l’inserimento.
Bonus Giovani under 35 fino a fine 2026
Il Bonus Giovani under 35, previsto dall’art. 2 del DL 62/2026, è previsto fino al 31 dicembre 2026 con esonero totale dei contributi datoriali entro 500 euro mensili, 650 nella ZES Unica. La durata va da 12 a 24 mesi a seconda della condizione del lavoratore: 24 mesi per chi è privo di impiego da almeno 24 mesi o appartiene a categorie di svantaggio, 12 mesi per i giovani svantaggiati come i 15-24 anni.
L’esonero si applica alle assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che non abbia ancora compiuto 35 anni. Sono esclusi il lavoro domestico, l’apprendistato, i rapporti a termine e le trasformazioni, trattate da un incentivo separato. La misura ha un limite di spesa, con 110 milioni per il 2026 e 252 milioni per il 2027, e l’INPS blocca le richieste a esaurimento dei fondi.
Bonus Donne con esonero fino a 800 euro
Il bonus per le assunzioni di donne riconosce un esonero al 100% dei contributi datoriali entro 650 euro mensili, elevati a 800 nelle regioni della ZES Unica ammissibili ai fondi strutturali europei, per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2026. L’agevolazione dura fino a 24 mesi e impone l’incremento occupazionale netto.
Accedono al beneficio le lavoratrici di qualsiasi età assunte a tempo indeterminato con contratto non dirigenziale, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, oppure da almeno 12 mesi se rientrano nelle categorie di svantaggio definite dalla normativa europea sugli aiuti di Stato. Per queste ultime la durata massima dell’esonero scende a 12 mesi.
Bonus ZES per piccole imprese del Mezzogiorno
Il Bonus ZES è prorogato fino al 31 dicembre 2026 e spetta ai datori di lavoro privati fino a 10 dipendenti con sede o unità produttiva nella ZES Unica del Mezzogiorno, che comprende Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria. L’esonero è al 100% dei contributi datoriali entro 650 euro mensili, per un massimo di 24 mesi.
I lavoratori da assumere devono avere almeno 35 anni ed essere disoccupati da almeno 24 mesi, con contratto a tempo indeterminato e incremento occupazionale netto. La misura, prevista dall’art. 24 del DL 60/2024, era stata estesa dal Milleproroghe fino al 30 aprile 2026.
Bonus stabilizzazione dei contratti a termine fino a 500 euro
Il nuovo bonus per la stabilizzazione dei contratti a termine premia la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di durata complessiva non superiore a dodici mesi, stipulati dal 1° gennaio al 30 aprile 2026, con esonero al 100% dei contributi entro 500 euro mensili per un massimo di 24 mesi. La trasformazione deve avvenire tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026 e riguarda i lavoratori under 35 mai occupati a tempo indeterminato.
L’incentivo è approvato ma non ancora attivabile: la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato, condizione che le imprese devono verificare prima di programmare le stabilizzazioni.
Salario giusto e TEC come condizione per gli incentivi
Tutti gli esoneri del decreto sono subordinati all’applicazione del salario giusto. L’art. 7 del DL 62/2026 lo individua nel Trattamento Economico Complessivo (TEC) definito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) stipulati dalle organizzazioni di datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentative, ancorandolo al principio di retribuzione proporzionata e sufficiente dell’art. 36 della Costituzione. In conversione è stato eliminato il riferimento ai contratti minori equivalenti, mantenendo come parametro i soli CCNL più rappresentativi.
Le retribuzioni applicate non possono scendere sotto questa soglia. Nei settori privi di contrattazione collettiva il riferimento è il contratto più vicino all’attività esercitata. Chi applica contratti pirata o sottopaga i lavoratori perde l’accesso agli incentivi pubblici.
Quali voci entrano nel TEC del salario giusto
Il trattamento economico complessivo che fa da soglia per gli incentivi comprende le voci retributive fisse e continuative previste dal contratto collettivo, non la sola paga base. La riformulazione dell’art. 7 in conversione ha precisato che nel calcolo rientrano gli elementi diretti, indiretti e differiti definiti dal CCNL, mentre restano fuori le componenti variabili e discrezionali riconosciute al singolo.
| Voci incluse nel TEC | Voci escluse dal TEC |
|---|---|
| paga base e minimi tabellari del CCNL | premi individuali legati alla performance del singolo |
| mensilità aggiuntive come tredicesima e quattordicesima | erogazioni occasionali e una tantum non contrattuali |
| indennità fisse e continuative previste dal contratto | elementi rimessi alla scelta discrezionale del datore |
| welfare contrattuale riconosciuto alla generalità dei dipendenti | componenti retributive variabili individuali |
Per le imprese la verifica si sposta dalla singola voce alla coerenza complessiva: il trattamento riconosciuto al lavoratore, sommando le voci utili, non può scendere sotto il TEC del contratto più rappresentativo del settore, a prescindere dal CCNL formalmente applicato.
Linea di Governo su lavoro e contrattazione
Nel commentare il via libera, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato l’intenzione di premiare le imprese che investono sul lavoro di qualità, ribadendo l’esclusione dagli incentivi per chi ricorre ai contratti pirata. La ministra del Lavoro Marina Calderone ha annunciato che lo stesso criterio del salario giusto verrà applicato anche ai futuri interventi a sostegno dell’occupazione. La scelta lega in modo stabile gli sgravi contributivi alla qualità contrattuale.
Conciliazione vita-lavoro e sgravi per aziende certificate
Le imprese in possesso della certificazione UNI/PdR 192:2026 sulle misure di conciliazione vita-lavoro ottengono un esonero contributivo fino all’1% dei contributi datoriali, entro un tetto di 50.000 euro annui per impresa, applicabile nel triennio 2026-2028. La certificazione misura maternità, paternità, carichi di cura, flessibilità, welfare aziendale, salute e continuità di carriera.
Le modalità di rilascio e le procedure di domanda saranno definite con decreto interministeriale. Le aziende certificate potranno inoltre beneficiare di misure premiali nell’accesso ai bandi pubblici per le assunzioni agevolate, in linea con la diffusione crescente degli strumenti di welfare aziendale tra le PMI.
CCNL scaduti, anticipo IPCA 50% dopo 9 mesi
Per i CCNL non rinnovati il testo convertito alza la protezione dei lavoratori: in caso di mancato rinnovo entro nove mesi dalla scadenza naturale, le retribuzioni sono adeguate a titolo di anticipazione forfettaria pari al 50% della variazione IPCA-NEI. Il testo varato ad aprile fermava l’anticipo al 30% dopo dodici mesi.
Spetta alle parti sociali la disciplina delle decorrenze degli aumenti, degli importi una tantum e degli strumenti di copertura tra la scadenza del vecchio contratto e la firma del nuovo. Nei settori a forte stagionalità e in quelli che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, l’adeguamento è rimesso a indicatori economici settoriali fissati dalla contrattazione. Per i CCNL già scaduti alla data di entrata in vigore del decreto la nuova disciplina si applica dal 1° gennaio 2027.
Staff leasing con missioni fino a 36 mesi
La conversione amplia i margini dello staff leasing, la somministrazione a tempo indeterminato. Il lavoratore assunto stabilmente dall’Agenzia per il lavoro può essere inviato in missione a termine presso lo stesso utilizzatore, per mansioni dello stesso livello e categoria, per un periodo complessivo di 36 mesi anche non continuativi e ulteriori rispetto ai 24 mesi ordinari, salvo un diverso limite fissato dal CCNL dell’utilizzatore.
La missione incontra però nuovi paletti: lo staff leasing non può sostituire lavoratori in sciopero o coinvolti in procedure di riduzione del personale non concluse, l’agenzia deve comunicare il codice del CCNL applicato a ciascun somministrato e il committente risponde in solido di retribuzioni e contributi in caso di inadempienza.
Distacco tra imprese di settori diversi fino al 2029
Il decreto introduce in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2029, il distacco di lavoratori che percepiscono ammortizzatori sociali anche tra aziende di settori diversi, previo accordo sindacale e con finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali o di continuità produttiva. Lo strumento esce così dal recinto del solo gruppo o settore omogeneo.
Per i distacchi superiori a trenta giorni tra imprese di settori diversi è prevista una comunicazione preventiva all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con responsabilità solidale del soggetto distaccatario. La disciplina mira a rendere più tracciabile uno strumento di flessibilità tra aziende collegate.
Tirocini extracurriculari con tetto 12 mesi
Sui tirocini extracurriculari la legge di conversione fissa a 12 mesi la durata massima complessiva all’interno di imprese appartenenti allo stesso gruppo. Il limite guarda al gruppo societario nel suo insieme, non alla singola impresa, per impedire l’uso ripetuto del tirocinio come canale di impiego prolungato a basso costo.
La norma si inserisce tra le misure di inclusione lavorativa del provvedimento e tocca da vicino le imprese strutturate in più società, che dovranno conteggiare i periodi di tirocinio già svolti dal singolo nelle diverse realtà del gruppo.
Novità per TFR e previdenza complementare
Sul TFR il decreto rinvia al 16 luglio 2026 il versamento al Fondo di Tesoreria INPS delle quote maturate nel primo semestre dai datori entrati nell’obbligo con le nuove soglie dimensionali, senza sanzioni né interessi. Sulla previdenza complementare il testo convertito riduce dal 60% al 50% la quota del montante erogabile in capitale al pensionamento e rinvia al 31 ottobre l’erogazione frazionata su almeno cinque anni.
Interviene infine la governance dei fondi pensione negoziali e preesistenti: dal prossimo rinnovo gli organi di amministrazione e controllo durano cinque esercizi e gli incarichi non sono rinnovabili per più di due mandati consecutivi.
Rider e piattaforme digitali, stretta sugli accessi
Il decreto presume la natura subordinata del rapporto dei rider in presenza di indici di controllo o eterodirezione, anche tramite gestione algoritmica. L’accesso alla piattaforma è consentito solo con identità digitale SPID o CIE, oppure con un account ad autenticazione a più fattori rilasciato dalla piattaforma.
Per contrastare il cosiddetto caporalato digitale, la cessione o l’uso dell’account altrui comporta sanzioni amministrative e, nei casi di sfruttamento sistematico, l’applicazione della normativa sull’intermediazione illecita. I datori devono registrare per ciascun rider numero, periodo e comune delle prestazioni, dati da mettere a disposizione delle autorità.
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Anna Fabi
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