La Global minimum tax (GMT) è entrata nella sua fase più calda. Con l’avvio operativo degli accordi internazionali sullo scambio automatico di informazioni e il rilascio dei canali telematici da parte dell’Agenzia delle Entrate, la macchina dei controlli incrociati sulle multinazionali è ufficialmente partita. Tuttavia, l’errore più comune – e più pericoloso – è pensare che la misura interessi solo i colossi del tech o del lusso.
Che cos’è e come funziona la Global minimum tax
La Global minimum tax è un sistema di tassazione minima del 15% rivolto a gruppi multinazionali o nazionali con un fatturato consolidato annuo di almeno 750 milioni di euro. Scatta quando l’aliquota effettiva di tassazione (ETR) in una determinata giurisdizione è inferiore al 15%. Quindi può essere considerata un’imposta integrativa.
Questo meccanismo si mette in pratica in tre modi diversi, a seconda di chi deve pagare. Nel dettaglio, se una casa madre italiana ha delle sedi all’estero che pagano poche tasse (sotto il 15%), è la capogruppo in Italia a dover versare la differenza allo Stato italiano. In questo caso va versata l’imposta minima integrativa (IIR). A questa si affianca l’imposta minima nazionale (QDMTT), che serve a garantire che le sedi italiane dei grandi gruppi raggiungano sempre la soglia del 15% di tassazione. In questo modo, l’Italia incassa direttamente l’imposta dovuta sulle attività presenti sul proprio territorio.
Infine, è previsto il versamento di un’imposta minima suppletiva (UTPR) quando l’imposta integrativa non è stata riscossa in altri Paesi. Serve a recuperare la tassazione mancante, assicurando che nessun profitto sfugga al prelievo minimo globale.
La proposta dell’Osce
Il progetto iniziale dell’Osce, presentato nel 2021, si inseriva in un contesto politico favorevole. L’accordo fu firmato da oltre 140 Paesi, tra cui tutti gli Stati dell’Unione europea, il Regno Unito, la Norvegia, l’Australia, il Canada, la Corea del Sud e il Giappone. Il sistema si reggeva su due pilastri:
- la rilocalizzazione della tassazione, con l’imposizione fiscale avviene dove le multinazionali generano i loro profitti, non solo dove hanno la sede legale;
- l’introduzione di una tassa minima effettiva globale del 15%, da applicare a livello di gruppo, indipendentemente dal luogo in cui si localizzano le società.
Oggi, 22 dei 27 Paesi membri hanno già recepito in modo completo la global minimum tax. In Lituania, le normative sono ancora in fase di bozza mentre in Slovacchia due delle tre componenti del tributo sono state posticipate, data la scarsità di grandi gruppi aziendali nel Paese. Invece, Malta, Lettonia ed Estonia hanno preferito ritardare le misure di adozione al 2030.
In Italia, la tassa è stata recentemente inserita nel riassetto del sistema fiscale tramite il decreto legislativo 209/2023, accompagnato da vari decreti attuativi. Tuttavia, il sistema di tassazione delle imprese multinazionali pensato dall’Osce sembra sgretolarsi. Durante l’ultimo G7, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia e Regno Unito hanno accettato l’esenzione delle multinazionali USA, comprese le cosiddette big tech, dalla global minimum tax.
Modalità di trasmissione
L’ordinamento italiano ha stabilito un iter rigoroso per la trasmissione dei dati necessari, basato sulla distinzione tra tre tipologie di documenti:
- la comunicazione rilevante, che costituisce il documento principale in cui viene descritta la struttura del gruppo e vengono esposti i calcoli analitici per la determinazione dell’imposta e la sua ripartizione tra le diverse giurisdizioni;
- il modello di notifica, che serve a individuare ufficialmente quale entità del gruppo è incaricata di trasmettere la comunicazione rilevante. Questo passaggio è fondamentale nei casi di esonero, ovvero quando la capogruppo invia i dati in un altro Paese che ha attivi accordi di scambio di informazioni con l’Italia;
- la dichiarazione fiscale, che rappresenta l’atto conclusivo per la liquidazione effettiva delle tre imposte (integrativa, nazionale e suppletiva). Si tratta di un modello semplificato rispetto alla Comunicazione, focalizzato sui dati necessari al versamento del tributo.
I modelli devono essere inviati esclusivamente in via telematica attraverso i canali dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dall’impresa o tramite un intermediario abilitato. Per facilitare l’adempimento agli obblighi previsti dalla legge, sono stati rilasciati gratuitamente due applicativi sul sito AdE, ovvero:
- notificaGlobe, strumento dedicato alla compilazione del modello di notifica per individuare il soggetto incaricato di trasmettere la comunicazione rilevante;
- dichiarazioneGlobe, servizio specifico per il modello di dichiarazione fiscale relativo alle tre imposte minime (integrativa, suppletiva e nazionale).
Un’impresa italiana può essere esonerata dalla comunicazione eilevante se la capogruppo la invia in un Paese con cui l’Italia ha un accordo di scambio informazioni, a patto di presentare regolarmente il modello di notifica
| Modello | Funzione Principale | Riferimento Normativo |
| Comunicazione Rilevante | Illustra la struttura del gruppo e i calcoli dell’imposizione. | Art. 51, dlgs 209/2023 |
| Modello di Notifica | Individua chi trasmette la Comunicazione (per conto del gruppo). | DM 25 febbraio 2025 |
| Dichiarazione Fiscale | Liquidazione delle imposte (integrativa, suppletiva, nazionale). | DM 7 novembre 2025 |
Scadenze 2026: le date da segnare
La presentazione dei flussi documentali deve avvenire entro il 15° mese successivo alla chiusura dell’esercizio di riferimento. Per il primo anno di applicazione, il termine è esteso al 18° mese successivo alla chiusura dell’esercizio, offrendo un margine temporale maggiore per la prima gestione dei dati. La normativa stabilisce inoltre che, indipendentemente dalla durata dell’esercizio, la prima scadenza utile per l’invio non può comunque essere anteriore al 30 giugno 2026.
Il criterio della soglia dimensionale
L’applicazione di queste nuove regole non riguarda indistintamente tutte le attività economiche, ma si attiva al superamento di una specifica barriera finanziaria. L’obbligo scatta per i gruppi societari – sia puramente nazionali che multinazionali – che hanno registrato ricavi consolidati pari o superiori a 750 milioni di euro in almeno due dei quattro anni precedenti (D.Lgs. 209/2023).
Chi rischia
Il meccanismo di controllo si dirama lungo tutta la catena societaria, distinguendo principalmente due tipologie di soggetti:
- le holding e le capogruppo italiane (UPE), delle società al vertice della struttura di controllo. Queste realtà hanno il compito di coordinare e consolidare i dati fiscali di tutte le aziende controllate sparse nel mondo, garantendo che ogni entità del gruppo rispetti i parametri della tassazione minima;
- le controllate locali di gruppi esteri, quindi una società italiana con un fatturato contenuto può comunque rientrare nell’obbligo se fa parte di un gruppo internazionale (con sede, ad esempio, negli Stati Uniti, in Cina o in Europa) che supera complessivamente la soglia dei 750 milioni di euro (D.Lgs. 209/2023). In questo caso, anche la piccola filiale locale è tenuta a fornire i dati necessari per la rendicontazione globale.
La normativa sposta l’attenzione dal singolo bilancio locale alla visione d’insieme del gruppo. Ciò significa che la conformità fiscale diventa un esercizio di trasparenza collettiva, dove il superamento dei limiti dimensionali della casa madre trascina con sé tutte le realtà collegate, indipendentemente dalla loro dimensione individuale o dal settore di appartenenza.
Come funzionano i controlli incrociati
Il cuore della svolta scattata in questa fase risiede nell’accordo multilaterale per lo scambio automatico delle informazioni relative alla GIR (GloBE Information Return), definita in Italia comunicazione rilevante. Grazie a questo accordo, i gruppi possono adottare il meccanismo del Central Filing. Quindi, la capogruppo presenta un unico, mastodontico set di dati standardizzati alla propria amministrazione finanziaria di riferimento. Da quel momento, i server delle autorità fiscali di tutto il mondo iniziano a dialogare.
L’Agenzia delle Entrate riceve in automatico la radiografia fiscale del gruppo. Attraverso algoritmi di controllo incrociato, il fisco italiano può verificare istantaneamente se:
- l’aliquota d’imposta effettiva (effective tax rate – ETR) della filiale italiana o delle controllate estere è inferiore al 15%;
- i dati dichiarati in Italia coincidono con quelli trasmessi all’estero;
- i requisiti per accedere ai regimi di semplificazione (Safe Harbours) sono reali o fittizi.
Se lo Stato della casa madre non ha reso operativo l’accordo di scambio con l’Italia, la filiale italiana perde il beneficio della centralizzazione ed è obbligata a presentare la documentazione direttamente all’Agenzia delle Entrate (local filing).
Sanzioni fino a 100.000 euro: la mappa dei rischi
Il quadro sanzionatorio per la mancata o errata gestione dell’Informativa GloBE non lascia spazio a distrazioni. Il legislatore italiano ha previsto sanzioni specifiche, calibrate sulla gravità dell’inadempimento. Di seguito, in tabella, quali sono le relative sanzioni e quando scattano.
| Tipo di Violazione | Sanzione ordinaria | Regime transitorio (penalty relief) |
| Omessa o tardiva presentazione (oltre i 3 mesi dalla scadenza) | € 100.000 | Ridotta a € 50.000 (azzerata se c’è buona fede e assenza di dolo/colpa grave) |
| Ritardo inferiore a 3 mesi o dati incompleti/infedeli | Da € 10.000 a € 50.000 | Ridotta del 50% (azzerata in assenza di dolo/colpa grave) |
Il salvagente (temporaneo) del “penalty relief”
Per i primi tre anni di applicazione della normativa (fino all’esercizio 2026), le imprese possono beneficiare del regime transitorio di protezione dalle sanzioni. L’Agenzia delle Entrate non applicherà le sanzioni se viene dimostrato che il gruppo ha adottato “misure ragionevoli” per conformarsi alle regole.
Attenzione, però, il penalty relief copre l’errore tecnico o l’incertezza interpretativa di una norma estremamente complessa, ma non perdona l’inerzia. La totale omissione della comunicazione o il disinteresse verso la mappatura dei dati verranno puniti con il massimo della sanzione.
La check-list di compliance per i professionisti
Per i commercialisti dei grandi clienti e i consulenti d’impresa, l’azione deve essere immediata. I passaggi per mettere in sicurezza i clienti includono:
- la mappatura della catena societaria, ovvero accertarsi se la società assistita, anche se di medie dimensioni, faccia parte di un perimetro consolidato sopra i 750 milioni di euro.
- la verifica degli accordi internazionali, quindi controllare la giurisdizione della capogruppo per essere certi che vi sia un accordo di scambio automatico attivo con l’Italia, escludendo il pericolo del local filing.
- l’invio dei modelli di notifica, ovvero ricordare che le entità italiane sono comunque tenute a comunicare all’Agenzia delle Entrate quale società del gruppo effettuerà la trasmissione della GIR e in quale Paese.
- la separazione degli adempimenti, gestendo correttamente il doppio binario. La comunicazione rilevante è l’informativa globale, ma a essa deve affiancarsi la Dichiarazione Fiscale GloBE per il calcolo e il versamento delle imposte integrative nazionali (QDMTT) o estere (IIR/UTPR) tramite F24.
La Global minimum tax ha smesso di essere un esercizio teorico di diritto tributario internazionale. Con i controlli automatici alle porte, la reattività dello studio professionale e della direzione tax aziendale è l’unico vero scudo contro contestazioni economiche e reputazionali devastanti.
Nuove linee guida per la global minimum tax: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, tramite due FAQ pubblicate il 26 giugno, ha fornito importanti precisazioni operative riguardanti l’applicazione della Global minimum tax, concentrandosi sulla gestione delle variazioni societarie e sulle semplificazioni per i fondi cessati.
Cosa succede se un’azienda cambia gruppo durante l’anno
Il primo caso riguarda un’impresa italiana che, nel corso del 2024, è stata venduta da un gruppo multinazionale a un altro. Dato che l’azienda si è trovata a fare parte di due realtà diverse nello stesso anno, deve presentare due dichiarazioni fiscali distinte per la tassa minima nazionale.
Il dubbio principale riguardava come indicare le date sul modulo di dichiarazione (il cosiddetto frontespizio): bisognava dividere l’anno in base ai mesi passati in ciascun gruppo? Ebbene, al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che non occorre spezzare l’anno in periodi più brevi. In entrambe le dichiarazioni si deve indicare l’intero anno solare, cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, anche se l’azienda ha fatto parte di un gruppo solo per pochi mesi. Il cambio di proprietà, quindi, non modifica le scadenze e i periodi standard della burocrazia fiscale.
Semplificazioni in vista per i fondi di investimento chiusi
Il secondo chiarimento va incontro alle esigenze di semplificazione e riguarda i fondi di investimento italiani che sono stati chiusi o liquidati nel corso del 2025. Per questi fondi ormai non più attivi, ci si chiedeva se fosse necessario richiedere un nuovo codice fiscale apposito per poter presentare la dichiarazione della Global minimum tax.
La risposta è positiva e punta a ridurre i passaggi burocratici: non è necessario chiedere un nuovo codice fiscale. Il fondo cessato può utilizzare direttamente il codice fiscale della SGR (la società di gestione del risparmio) che lo amministrava.
Tuttavia, l’amministrazione finanziaria ha specificato che, anche se si usa il codice fiscale della società di gestione, il modulo deve identificare chiaramente il fondo. Per questo, nello spazio dedicato alla denominazione, va scritto il nome del fondo e non quello della SGR.
Un solo fondo per codice fiscale è valido solo se non ci sono altri fondi della stessa società coinvolti nella dichiarazione. I sistemi informatici della compilazione, infatti, permettono di associare un codice fiscale a una sola entità per volta.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Cristina Siciliano
Source link



