stop a segnalazioni SOS automatiche


A partire da oggi, 1° luglio, l’intero comparto della vigilanza finanziaria e delle tutele antiriciclaggio affronta una trasformazione radicale. Entra infatti in vigore il nuovo provvedimento firmato il 18 dicembre 2025 dal direttore dell’Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d’Italia, Enzo Serata. La riforma archivia definitivamente l’ormai superato impianto normativo del 2011, introducendo una forte stretta verso chi non collabora con le autorità e ridisegnando i confini della caccia ai movimenti finanziari illeciti.

Il provvedimento si rivolge a una platea particolarmente vasta di destinatari: intermediari bancari e finanziari, operatori del microcredito, professionisti del settore legale e contabile, operatori non finanziari, prestatori di servizi di gioco, gestori di strumenti finanziari e attività di compro oro. I contenuti della riforma sono il frutto di un lavoro sinergico condotto a stretto contatto con la Guardia di finanza, dopo un confronto approfondito con la Direzione Investigativa Antimafia (DIA), le autorità di vigilanza di settore, gli organismi di autoregolamentazione e a seguito di una consultazione pubblica.

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Riforma antiriciclaggio: basta con il “segnalo per sicurezza”

Il pilastro fondamentale di questo aggiornamento normativo mira a eliminare l’accumulo ingiustificato di comunicazioni precauzionali. D’ora in avanti, le banche, i professionisti e gli altri operatori economici sono tenuti a provare il sospetto e non ad accumularlo. Viene quindi rimosso l’automatismo che spingeva molti soggetti a inviare comunicazioni alla UIF al solo scopo di tutelarsi da eventuali sanzioni future.

Il nuovo provvedimento chiarisce in modo esplicito che l’esistenza isolata di una delle seguenti sei situazioni non è più una condizione sufficiente a far scattare una segnalazione di operazione sospetta (Sos):


  1. una difformità emersa durante le procedure di controllo e adeguata verifica del cliente;
  2. l’attribuzione di una classe di rischio elevato al soggetto esaminato;
  3. la presenza di notizie negative che riguardano il cliente;
  4. le informazioni apprese in modo indiretto da altri operatori del settore;
  5. le formali richieste di informazioni giunte in precedenza dalle Autorità;
  6. Le misure cautelari, di natura reale o personale, disposte a carico del soggetto nell’ambito di procedimenti penali.

In tutti questi casi, l’operatore non può basarsi su un mero automatismo, ma deve sviluppare un sospetto reale, valutato accuratamente caso per caso.

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Intelligenza artificiale nelle verifiche: il ruolo dell’algoritmo

Per la prima volta nel panorama normativo nazionale, il provvedimento disciplina in modo chiaro e ufficiale l’integrazione dell’intelligenza artificiale per l’individuazione delle anomalie finanziarie. L’utilizzo degli algoritmi riceve il via libera formale, ma è subordinato a vincoli e perimetri estremamente precisi a garanzia della correttezza del processo:

  • gli strumenti tecnologici impiegati devono essere pienamente conformi alle normative vigenti;
  • i modelli di calcolo devono basarsi esclusivamente su dati oggettivi e verificabili;
  • ogni elaborazione automatizzata deve essere accompagnata da adeguate valutazioni condotte mediante l’intervento diretto dell’uomo.

La logica introdotta è quella del controllo simbiotico: l’algoritmo ha il compito di scansionare i flussi e segnalare le potenziali anomalie, ma la validazione finale della sussistenza del sospetto resta una prerogativa esclusiva e inderogabile della persona fisica.

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Condivisione delle anomalie, criptovalute e tutele della riservatezza

La riforma introduce importanti elementi di flessibilità e modernizzazione sul piano operativo e tecnologico. Viene introdotta la facoltà di condividere le anomalie tra destinatari diversi appartenenti al perimetro dei soggetti obbligati, favorendo il gioco di squadra nel contrasto all’illegalità. Tuttavia, è stabilito un severo limite di sicurezza: durante lo scambio di queste informazioni, è categoricamente vietato inserire qualsiasi tipo di riferimento all’eventuale effettivo invio di una Sos alla UIF.

Inoltre, l’aggiornamento estende il proprio raggio d’azione alle frontiere dell’economia digitale, richiamando esplicitamente tra le proprie fonti il regolamento UE 2023/1113 sui trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività. Questo segna l’inclusione definitiva del comparto delle monete virtuali e degli asset digitali all’interno delle procedure ordinarie di controllo.


Sul fronte delle tutele, la riservatezza riceve un significativo potenziamento bilaterale. Da un lato viene protetta l’identità del soggetto segnalato; dall’altro, viene blindata la figura di chi effettua materialmente la segnalazione. Quest’ultimo non deve essere identificabile in alcun modo, nemmeno indirettamente attraverso l’indicazione del ruolo aziendale ricoperto. Nei documenti non potranno quindi comparire diciture che conducano all’individuazione del segnalante, quali ad esempio “direttore della filiale” o “direttore dell’area legale”.

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Tempistiche di sospensione e il meccanismo dei feedback periodici

L’Unità di informazione finanziaria conserva il potere di congelare le operazioni giudicate sospette, ma la procedura viene scandita da tempistiche stringenti. Una volta ricevuta la comunicazione, la UIF ha l’obbligo di rispondere entro due giorni lavorativi. La sospensione temporanea dei movimenti può durare al massimo cinque giorni lavorativi a partire dal momento della notifica ufficiale, che avviene tramite posta elettronica ertificata (Pec). Tale provvedimento è rigorosamente tutelato dal segreto d’ufficio e non può essere mostrato in nessun caso al cliente.

Un’importante novità a favore dei professionisti riguarda i flussi di ritorno informativi (feedback). Con cadenza almeno semestrale, la UIF fornirà agli operatori gli esiti delle segnalazioni trasmesse, organizzandoli in due macro-elenchi:

  • elenco A, dedicato alle segnalazioni che si sono rivelate prive di sufficienti elementi di rischio;
  • elenco B, relativo alle segnalazioni classificate a basso rischio.

Per i soggetti che inviano volumi particolarmente significativi e rilevanti di Sos, l’Unità elaborerà inoltre una specifica scheda di feedback personalizzata, trasmessa con frequenza almeno annuale.

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Riflettori puntati su chi non collabora: controlli e sanzioni

L’invio delle Sos è soggetto a un doppio livello di controlli informatici automatizzati, che possono determinare la conferma della ricezione, lo scarto immediato della pratica oppure la rilevazione di anomalie non bloccanti. La collaborazione tempestiva diventa un fattore critico: qualora la UIF richieda integrazioni o correzioni a una segnalazione inviata, l’operatore ha 30 giorni di tempo per adempiere.


Se la risposta non perviene entro questo termine, l’Unità provvede comunque a trasmettere il fascicolo agli organi investigativi competenti, inserendo una nota esplicita in cui si evidenzia che l’incompletezza dell’atto è derivata dalla mancata collaborazione del destinatario. Nei casi ritenuti di particolare gravità, la UIF ha la facoltà di procedere all’annullamento della Sos.

È fondamentale sottolineare che la condotta complessiva tenuta dall’operatore, unitamente al volume di correzioni necessarie e agli eventuali annullamenti subiti, costituirà un parametro di valutazione di enorme peso ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative e disciplinari.

Infine, l’intera operatività viene centralizzata sotto un unico canale digitale di trasmissione: tutte le segnalazioni devono viaggiare esclusivamente attraverso il portale telematico Infostat-UIF. Per quanto riguarda le segnalazioni aventi carattere transfrontaliero, la compilazione deve avvenire obbligatoriamente in lingua inglese, adottando i codici internazionali standardizzati: 005 per le fattispecie di riciclaggio e 006 per i casi legati al finanziamento del terrorismo.


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