L’INPS ha aperto il canale del pagamento diretto per l’ammortizzatore unico riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore privato danneggiati dal Ciclone Harry in Calabria, Sardegna e Sicilia. La misura offre un sostegno al reddito diretto e, con il Messaggio n. 2200 del 1° luglio 2026, l’Istituto ha fissato le regole e il massimale mensile della prestazione.
In sintesi:
- l’ammortizzatore unico (ISU) spetta ai dipendenti privati colpiti dagli eventi meteorologici del 18 gennaio 2026, ai sensi dell’art. 5 del DL n. 25/2026 convertito dalla legge n. 59/2026;
- il massimale mensile della prestazione è fissato per il 2026 in 1.340,56 euro, al netto della riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986 sull’importo lordo di 1.423,69 euro;
- la durata arriva a 90 giorni in caso di chiusura aziendale e a 15 giorni per il lavoratore residente o domiciliato impossibilitato a recarsi al lavoro, nel periodo tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026;
- il pagamento diretto ai datori non agricoli passa dai flussi Uniemens-Cig (UNI41), privo di termini decadenziali e con invio consigliato entro la fine del secondo mese successivo al periodo indennizzato;
- la prestazione è incompatibile con cassa integrazione, assegno di integrazione salariale e fondi bilaterali del D.Lgs. n. 148/2015, con l’art. 8 della legge n. 457/1972 e con l’art. 21, comma 4, della legge n. 223/1991.
Ammortizzatore unico per i dipendenti colpiti dal Ciclone Harry
L’ammortizzatore unico, o Integrazione Salariale Unica (ISU), è la misura di sostegno al reddito introdotta dall’art. 5 del decreto-legge n. 25/2026 (convertito dalla legge n. 59/2026) per i lavoratori dipendenti del settore privato che non hanno potuto lavorare a causa del Ciclone Harry. Affianca il bonus da 500 euro per gli autonomi danneggiati dallo stesso evento e copre le giornate di sospensione comprese tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026.
La domanda di ammortizzatore unico si può inoltrare in due situazioni: la chiusura dell’azienda nei territori colpiti, indennizzabile fino a 90 giorni, e l’impossibilità del lavoratore residente o domiciliato in un comune colpito a raggiungere il posto di lavoro, coperta fino a 15 giorni. La prestazione tutela anche i lavoratori somministrati e distaccati impiegati in sedi ubicate nei territori interessati, pur se dipendenti di aziende con sede altrove.
Il lavoratore deve risultare in forza al datore richiedente al 18 gennaio 2026 o, poiché quel giorno era festivo, al più tardi al 19 gennaio, e per tutto il periodo indennizzato. La misura è incompatibile con i trattamenti di integrazione salariale del D.Lgs. n. 148/2015, con l’indennità dell’art. 8 della legge n. 457/1972 e con i trattamenti dell’art. 21, comma 4, della legge n. 223/1991: le aziende con una domanda per altri ammortizzatori non ancora autorizzati devono chiederne l’annullamento alla sede INPS prima di richiedere l’ammortizzatore unico.
Importo e massimale mensile di 1.340 euro
La prestazione ha un massimale mensile fissato per il 2026 in 1.340,56 euro, che corrisponde al tetto massimo raggiungibile. L’importo effettivo dipende dalla retribuzione del lavoratore e dalle giornate di sospensione indennizzate, entro quel limite. Il valore nasce dall’importo mensile massimo delle integrazioni salariali dell’art. 3, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, pari a 1.423,69 euro lordi, ridotto del 5,84% in applicazione dell’art. 26 della legge n. 41/1986.
Alla prestazione si aggiunge la contribuzione figurativa, accreditata secondo i criteri dell’art. 6 del D.Lgs. n. 148/2015 e utile ai fini pensionistici. Poiché la misura indennizza l’intera giornata lavorativa, nei flussi le ore di sospensione coincidono con l’orario giornaliero del lavoratore.
Pagamento diretto con i flussi Uniemens-Cig UNI41
Il pagamento diretto della prestazione ai datori di lavoro non agricoli avviene tramite i flussi Uniemens-Cig (UNI41), da trasmettere secondo le modalità ordinarie. Il messaggio INPS n. 2200 del 1° luglio 2026 precisa che per questa misura non si applicano i termini decadenziali dell’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015, perché la norma non li richiama.
Per una liquidazione rapida l’Istituto invita a inviare le denunce entro la fine del secondo mese successivo a quello del periodo indennizzato o, se posteriore, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’autorizzazione. Anche se l’ammortizzatore è riconosciuto in giornate, nel flusso vanno indicate le ore di sospensione sulla giornata valorizzata con l’evento ISU, pari all’intero orario giornaliero; per i part-time orizzontali la congruità è verificata sulla percentuale di impiego dichiarata.
Il flusso è unico per ogni mensilità e, quando nello stesso mese ci sono più autorizzazioni, indica tutte le giornate richieste e i relativi ticket, come già chiarito dalla circolare INPS n. 62 del 14 aprile 2021 e dal messaggio n. 1459 del 31 marzo 2022. Il limite di 90 giornate per lavoratore non può essere superato neppure con più domande, causali diverse o datori di lavoro differenti.
Domanda e scadenze per i datori di lavoro non agricoli
I datori di lavoro non agricoli presentano la domanda dalla piattaforma OMNIA IS del portale INPS, nel percorso CIG e Fondi di solidarietà, OMNIA integrazioni salariali, crea domanda, selezionando la prestazione domanda ISU. Le istruzioni della misura sono nella circolare INPS n. 54 del 13 maggio 2026, che ha aperto lo sportello il 14 aprile e indica come termine consigliato, non perentorio, il 31 maggio.
Non serve un accordo sindacale. Le rappresentanze dei lavoratori (RSA o RSU) vanno comunque informate della sospensione, della durata e della motivazione. La causale cambia in base alla situazione, come riepilogato nella tabella.
| Situazione | Causale e durata massima |
|---|---|
| Sospensione dell’attività in unità produttive nei territori colpiti, dal 18/01/2026 | ISU 704 — Aziende operanti nel luogo dell’evento. Fino a 90 giorni tra il 18/01 e il 30/04/2026 |
| Lavoratori residenti nei comuni colpiti al 18/01/2026, impossibilitati a recarsi al lavoro | ISU 705 — lavoratori residenti nel luogo dell’evento. Fino a 15 giorni tra il 18/01 e il 30/04/2026 |
| Lavoratori domiciliati nei comuni colpiti al 18/01/2026, impossibilitati a recarsi al lavoro | ISU 706 — lavoratori domiciliati nel luogo dell’evento. Fino a 15 giorni tra il 18/01 e il 30/04/2026 |
| Lavoratori somministrati o distaccati in sedi produttive colpite dall’evento | ISU 707 — Aziende somministratrici o distaccanti con lavoratori nel luogo dell’evento. Fino a 90 giorni tra il 18/01 e il 30/04/2026 |
Domanda per i datori di lavoro agricoli
I datori di lavoro agricoli presentano la domanda dall’applicativo CISOA Web, con istanze separate per gli operai a tempo indeterminato e determinato (OTI e OTD) e per dirigenti, quadri e impiegati. Le causali dipendono dalla posizione contrattuale del lavoratore e dalla situazione di impossibilità.
Per le domande sui codici 21 e 22 il datore indica la motivazione dell’impossibilità del lavoratore a recarsi al lavoro tra le opzioni di legge:
- esistenza di un provvedimento normativo o amministrativo connesso all’evento, con l’Allegato 4 della circolare;
- interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione, con l’Allegato 5;
- inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;
- inagibilità dell’abitazione di residenza o domicilio;
- condizioni di salute di familiari conviventi;
- altri avvenimenti collegati all’evento che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro;
- due o più delle condizioni impeditive elencate, per domande riferite a lavoratori con motivazioni diverse.
Le domande presentate dagli intermediari usano gli Allegati 6 o 7. Codici, durata e allegati sono riepilogati nella tabella.
| Situazione | Causale, durata e allegati |
|---|---|
| Lavoratori a tempo determinato o indeterminato con rapporto attivo al 18/01/2026, in caso di chiusura aziendale o del datore di distacco | Cod. 19 — Sospensione lavoratori con contratto attivo al 18/01. Fino a 90 giornate tra il 18/01 e il 30/04/2026. Allegato 2 per il datore o Allegato 3 per l’intermediario |
| Lavoratori assunti entro il 30/04/2026 ma senza contratto attivo al 18/01/2026, in caso di chiusura aziendale o del datore di distacco | Cod. 20 — Sospensione lavoratori senza contratto attivo al 18/01. Fino a 90 giornate, pari alla differenza tra le giornate dell’anno precedente e quelle dell’anno in corso fino alla domanda. Allegato 2 o 3 |
| Lavoratori a tempo determinato o indeterminato residenti o domiciliati nei territori colpiti al 18/01/2026 | Cod. 21 per i residenti e Cod. 22 per i domiciliati — Impossibilità a recarsi al lavoro. Fino a 15 giornate. Allegati 4 e 5 per la motivazione, 6 o 7 per gli intermediari |
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Anna Fabi
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