- La denuncia civile è una segnalazione tra privati, senza effetti penali.
- Esempi di denuncia civile sono quella dei vizi della cosa venduta, la denuncia di nuova opera e denuncia di danno temuto;
- Le ultime due sono veri e propri ricorsi al giudice, con una fase cautelare e una fase di merito.
Hai comprato un elettrodomestico e dopo pochi giorni si è rotto? Il vicino sta costruendo un muro che rischia di far crollare il tuo terrazzo? In situazioni come queste la parola “denuncia” non porta alla Procura della Repubblica, ma a un rapporto diretto tra privati o a un ricorso civile. La denuncia civile serve proprio a questo: segnalare un inadempimento o un pericolo, senza bisogno di ipotizzare un reato. Vediamo insieme cos’è, quali forme può assumere e cosa comporta.
Cosa cambia tra denuncia civile e denuncia penale
La denuncia penale si rivolge alla Procura della Repubblica, o alle forze dell’ordine, per segnalare un fatto che costituisce reato e che è perseguibile d’ufficio. Chiunque ne abbia notizia può farla, anche chi non è la vittima diretta.
La denuncia civile ha una natura diversa. Non presuppone un reato: si rivolge a un altro soggetto privato, verso il quale ci si lamenta di un inadempimento o si segnala un pericolo per i propri beni. Non attiva le indagini preliminari e non porta all’iscrizione di nessuno nel registro degli indagati.
In alcuni casi, la denuncia civile diventa un vero atto giudiziario, cioè un ricorso al tribunale, come accade per la denuncia di nuova opera e per quella di danno temuto.
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Quali tipi di denuncia civile esistono
Il Codice civile prevede tre ipotesi principali di denuncia civile:
- la denuncia dei vizi della cosa venduta;
- la denuncia di nuova opera;
- la denuncia di danno temuto.
Analizziamole.
1. La denuncia dei vizi della cosa venduta
Il caso più comune è la denuncia dei vizi della cosa venduta. Con questo atto il compratore comunica al venditore i difetti occulti del bene acquistato, per poter far valere la garanzia prevista dalla legge.
L’articolo 1495 del Codice civile fissa due termini precisi:
- la denuncia va fatta entro otto giorni dalla scoperta del vizio, salvo termini diversi previsti dalle parti o dalla legge;
- l’azione si prescrive comunque entro un anno dalla consegna del bene.
La denuncia non serve se il venditore ha già riconosciuto il vizio, oppure se lo conosceva e lo ha nascosto in mala fede al compratore. In questi casi, il venditore perde la tutela che il termine di decadenza gli garantirebbe. La Corte di Cassazione ha chiarito che il termine di otto giorni decorre dal momento in cui il compratore ha acquisito la certezza obiettiva e completa del difetto, non dal semplice sospetto (Cassazione civile, sezione VI-2, ordinanza n. 40814 del 2021).
Secondo la Cassazione, inoltre, non è necessaria una denuncia dettagliata: basta una segnalazione generica, purché metta il venditore in condizione di capire il problema (Cassazione civile, sentenza n. 27488 del 2019).
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2. La denuncia di nuova opera
Diverso è il caso della denuncia di nuova opera, disciplinata dall’articolo 1171 del Codice civile. Chi teme che un’opera avviata dal vicino – una costruzione, uno scavo, una demolizione – possa danneggiare la propria proprietà, può rivolgersi al giudice per chiedere la sospensione dei lavori o l’adozione di cautele.
Sono indispensabili due condizioni:
- l’opera non deve essere ancora terminata;
- non deve essere trascorso più di un anno dal suo inizio.
La denuncia si propone con ricorso al giudice competente, come previsto dall’articolo 688 del Codice di procedura civile. Il procedimento si articola in due fasi distinte: una prima fase cautelare, urgente, in cui il giudice valuta sommariamente il rischio di danno; una seconda fase di merito, a cognizione piena, in cui si accerta in modo definitivo la fondatezza della domanda. Le due fasi restano autonome, tanto che i requisiti richiesti per la prima non condizionano la seconda (Cassazione civile, sezione II, ordinanza n. 22589 del 2020).
3. La denuncia di danno temuto
Simile, ma non identica, è la denuncia di danno temuto, prevista dall’articolo 1172 del Codice civile. Qui il pericolo non nasce da un’opera in corso, ma da qualcosa che esiste già: un edificio pericolante, un albero instabile, una struttura ammalorata sul fondo vicino.
Chi teme un danno grave e prossimo alla propria proprietà può chiedere al giudice un provvedimento immediato che imponga le cautele necessarie a chi ha la disponibilità della cosa pericolosa. Anche in questo caso la richiesta si presenta con ricorso, ai sensi dell’articolo 688 del Codice di procedura civile, e segue lo stesso schema bifasico della denuncia di nuova opera.
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Cosa succede dopo la denuncia civile?
Gli effetti cambiano a seconda del tipo di denuncia. Nella denuncia dei vizi della cosa venduta, per esempio, la comunicazione al venditore è un presupposto necessario per poter poi agire in giudizio e chiedere la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo o il risarcimento del danno. Senza la denuncia nei termini, il compratore decade dal diritto alla garanzia.
Nella denuncia di nuova opera e in quella di danno temuto, il giudice, dopo una prima valutazione sommaria, può vietare la prosecuzione dei lavori, autorizzarla con specifiche cautele, oppure ordinare l’eliminazione del pericolo. Il procedimento cautelare si chiude con un’ordinanza, ma la questione si definisce davvero solo nella successiva fase di merito, dove si accerta in modo pieno la fondatezza della pretesa.
In tutti i casi, la denuncia civile non è un punto di arrivo, ma un passaggio necessario per tutelare un diritto che, altrimenti, rischia di andare perso per decadenza o prescrizione.
Hai bisogno di far valere i tuoi diritti? Ogni situazione ha caratteristiche proprie, e i termini per agire sono spesso brevi e perentori. Rivolgerti a un avvocato ti aiuta a scegliere lo strumento giusto e a rispettare le scadenze previste dalla legge, evitando di perdere il diritto alla tutela.
Denuncia civile – Domande frequenti
No. Riguarda solo rapporti tra privati e non comporta l’apertura di un procedimento penale.
Il proprietario, il titolare di un altro diritto reale di godimento o il possessore del fondo minacciato.
Sì, trattandosi di un ricorso al giudice, è necessaria l’assistenza di un legale.
Riferimenti normativi
- articolo 1171 del Codice civile – denunzia di nuova opera;
- articolo 1172 del Codice civile – denunzia di danno temuto;
- articolo 1492 del Codice civile – effetti della garanzia: risoluzione o riduzione del prezzo;
- articolo 1495 del Codice civile – termini e condizioni per l’azione di garanzia;
- articolo 688 del Codice di procedura civile – forma dell’istanza nei procedimenti di nunciazione.
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