Certificati Bianchi 2026: nuova Guida GSE


Certificati Bianchi, online la nuova Guida Operativa 2026 del GSE

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato la nuova Guida Operativa dei Certificati Bianchi con il Decreto direttoriale n. 203 del 28 luglio 2026, pubblicata sul sito del Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Il documento dà piena attuazione al D.M. 21 luglio 2025 e aggiorna le regole per la presentazione, la valutazione e la gestione dei progetti di efficienza energetica, con l’obiettivo di rendere il meccanismo più semplice, accessibile e allineato alle esigenze del sistema produttivo. Tra le principali novità figurano l’apertura a economia circolare, elettrificazione dei consumi e data center, insieme a un pacchetto di semplificazioni procedurali e di misure a sostegno della bancabilità degli investimenti.

L’aggiornamento arriva dal lavoro condiviso tra MASE, GSE e mondo produttivo rappresentato da Confindustria. Per il Ministro Gilberto Pichetto si tratta di un passaggio che offre a imprese e operatori regole più chiare e procedure più snelle a supporto degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione e sicurezza energetica. Il Viceministro Vannia Gava ha sottolineato la valorizzazione del contributo dell’economia circolare, che premia le filiere impegnate nell’innovazione dei processi, nell’uso di materiali riciclati e nell’impiego efficiente delle risorse.

Cosa prevede la nuova Guida Operativa dei Certificati Bianchi

I Certificati Bianchi, noti anche come Titoli di Efficienza Energetica (TEE), attestano il risparmio di energia primaria conseguito con interventi di efficientamento e valgono una tonnellata equivalente di petrolio (TEP) ciascuno. Operativo dal 2006, il meccanismo ha certificato 29,3 Mtep di risparmi e riconosciuto 58,5 milioni di TEE fino al 2023, confermandosi tra gli strumenti a più basso rapporto costo-efficacia del sistema nazionale.

La nuova Guida raccoglie in un unico corpo i chiarimenti applicativi del D.M. 21 luglio 2025, in vigore per i progetti presentati dal 12 settembre 2025, e si articola in più documenti. Accanto ai chiarimenti operativi per la presentazione dei progetti (Allegato 1), comprende  dodici Guide settoriali (Allegato 2), dedicate a specifici settori produttivi e tecnologie con i relativi consumi di baseline e algoritmi di calcolo, e i chiarimenti sugli interventi della Tabella 1 (Allegato 3). Con lo stesso Decreto sono state inoltre aggiornate la Tabella 1 dei progetti ammissibili e le schede dei Progetti Standardizzati.

Economia circolare, elettrificazione e data center: i nuovi ambiti

L’aggiornamento estende il perimetro del meccanismo a settori finora poco presidiati. La Guida disciplina i criteri applicativi per gli interventi di economia circolare e di natura comportamentale, per l’elettrificazione dei consumi attraverso energia elettrica da fonti rinnovabili, per i progetti che generano risparmi idrici indiretti e per l’incremento dell’efficienza energetica dei data center, individuati tra gli ambiti strategici per lo sviluppo del mercato. Il riconoscimento del contributo dell’economia circolare punta a premiare le filiere che investono nell’innovazione dei processi produttivi e nell’uso di materiali riciclati.

Semplificazioni procedurali e bancabilità degli investimenti

Sul fronte amministrativo, la Guida introduce diverse semplificazioni. Dalla quarta richiesta di verifica e certificazione è possibile accedere a una modalità semplificata di rendicontazione per i progetti costituiti da un singolo intervento, con risparmi stabili e non superiori a 250 TEP annui, che riconosce un valore pari alla media delle prime tre richieste. Viene ampliata la platea dei Soggetti Titolari, con l’ingresso di raggruppamenti temporanei di impresa, forme associate di soggetti privati e raggruppamenti tra enti pubblici territoriali, ed è ora possibile aggregare in un unico progetto interventi con titolari diversi entro un risparmio addizionale annuo complessivo di 50 TEP.

A sostegno della bancabilità interviene il meccanismo di anticipazione dei risparmi. Su richiesta e per metà della vita utile, il volume di titoli riconosciuti può essere moltiplicato per un fattore K1 pari a 1,5, con un corrispondente K2 di 0,5 applicato alla seconda metà. La cumulabilità con altri incentivi statali resta ammessa al 50% dei titoli spettanti per PNRR, Piano Nazionale Complementare, contratti di sviluppo e Fondo per la transizione industriale, nel rispetto del divieto di sovracompensazione.

Nuovi Progetti Standardizzati e scadenze per gli operatori

Il Decreto direttoriale n. 203 ha pubblicato l’elenco aggiornato dei Progetti Standardizzati (PS) con le relative schede. Rispetto al passato entrano nuove tipologie, come gli impianti di produzione dell’aria compressa e la bolletta Smart.

I dieci PS disponibili sono:

  • Sistemi di illuminazione a LED
  • Sistemi di illuminazione pubblica a LED
  • Installazione motori elettrici ad alta efficienza
  • Installazione impianti di produzione dell’aria compressa
  • Implementazione della bolletta Smart
  • Riqualificazione energetica del sistema propulsivo delle navi
  • Acquisto flotte di veicoli ibridi
  • Acquisto flotte di veicoli elettrici alimentati da energia rinnovabile
  • Adozione di sistemi di segnalazione e gestione efficienti
  • Acquisto di macchine operatrici a trazione elettrica o alimentate da uno o più combustibili

La Guida definisce anche i tempi di presentazione. Comunicazioni preliminari (CP) e richieste di valutazione preliminare (RVP) restano valide ai fini del requisito sulla data di avvio anche oltre i 24 mesi, fino a un ritardo massimo di 48 mesi, ma con una decurtazione progressiva dei TEE. La penalità non si applica se la data di avvio della realizzazione risulta successiva alla presentazione del progetto.

Di seguito lo schema delle riduzioni previste per i progetti a consuntivo (PC) e standardizzati (PS) associati a una CP o RVP presentata oltre il termine.

Ritardo nella presentazione del PC/PS Decurtazione dei TEE
Fino a 12 mesi 20%
Da 12 a 24 mesi 40%
Da 24 a 36 mesi 60%
Da 36 a 48 mesi 80%
Oltre 48 mesi Progetto non ammesso*

*Quando la data di avvio della realizzazione è precedente alla presentazione del PC/PS. Fonte: GSE, Guida Operativa Certificati Bianchi 2026, Allegato 1.

Restano confermate le soglie di accesso, con una quota di risparmio addizionale non inferiore a 10 TEP nei primi 12 mesi di monitoraggio per i PC e a 5 TEP per i PS. Sul piano delle scadenze, la Guida fissa al 12 marzo 2027 il termine ultimo per la presentazione delle prime Richieste di Verifica e Certificazione a Consuntivo (RVC-C) associate alle Proposte di Progetto e Programma di Misura (PPPM) accolte ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012.

FAQ Guida Certificati bianchi

Cosa sono i Certificati Bianchi o Titoli di Efficienza Energetica (TEE)?

Sono titoli che attestano il risparmio di energia primaria ottenuto con interventi di efficientamento energetico. Ogni Certificato Bianco corrisponde a una tonnellata equivalente di petrolio (TEP) risparmiata. Il meccanismo, gestito dal GSE, sostiene il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.

Chi ha approvato la nuova Guida Operativa dei Certificati Bianchi e quando?

La Guida è stata approvata dal MASE con il Decreto direttoriale n. 203 del 28 luglio 2026 ed è disponibile sul sito del GSE. Dà attuazione alle novità introdotte dal D.M. 21 luglio 2025.

Quali sono le principali novità della Guida Operativa 2026?

Le novità riguardano l’apertura a economia circolare, elettrificazione dei consumi da fonti rinnovabili, risparmi idrici indiretti ed efficienza dei data center, oltre a semplificazioni procedurali, all’ampliamento dei Soggetti Titolari e al potenziamento del meccanismo di anticipazione dei risparmi.

Cosa cambia per i progetti a consuntivo (PC) e standardizzati (PS)?

Restano le soglie di 10 TEP per i PC e 5 TEP per i PS nei primi 12 mesi di monitoraggio. Cambiano le regole su tempi e penalità, con decurtazioni progressive dei TEE per la presentazione tardiva di progetti e rendicontazioni, ed entrano nuove schede PS come aria compressa e bolletta Smart.

Entro quando vanno presentate le prime RVC-C dei progetti del D.M. 28 dicembre 2012?

Il termine ultimo è fissato al 12 marzo 2027. Dopo tale data non sarà più possibile presentare prime Richieste di Verifica e Certificazione a Consuntivo associate alle PPPM accolte ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012.

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 Raffaella Capritti

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