- Durante la visita fiscale INPS il lavoratore deve garantire la reperibilità nelle fasce orarie previste dalla legge, anche se il citofono non funziona.
- La Cassazione ha chiarito che il guasto tecnico, da solo, non esonera dall’obbligo: bisogna dimostrare di aver adottato ogni accorgimento utile.
- Comunicare tempestivamente il problema all’INPS e conservare le prove del guasto è la strategia più efficace per evitare sanzioni o la perdita dell’indennità.
Sei a casa in malattia, senti bene, sei pronto a rispondere, ma il medico fiscale suona e tu non senti nulla perché il citofono del condominio ha smesso di funzionare da un giorno all’altro. È una situazione più comune di quanto si pensi, e capita spesso proprio quando meno te lo aspetti, magari con un certificato appena inviato e nessun sospetto di controllo imminente. Il problema è che, agli occhi dell’INPS, un citofono muto rischia di somigliare a un’assenza ingiustificata. Vediamo allora quali sono i tuoi doveri e come documentarti per evitare di incorrere in spiacevoli conseguenze.
Come funziona la visita fiscale INPS
La visita fiscale è il controllo medico domiciliare disposto dall’INPS, su richiesta del datore di lavoro o d’ufficio, per verificare la reale incapacità lavorativa del dipendente assente per malattia. Il medico incaricato si presenta all’indirizzo indicato nel certificato telematico, in qualsiasi giorno della settimana, compresi sabato, domenica e festivi.
La norma di riferimento è l’articolo 5 del Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638, che disciplina l’obbligo di reperibilità del lavoratore malato. A seguito della sentenza del TAR Lazio n. 16305/2023 e del successivo messaggio INPS n. 4640 del 22 dicembre 2023, le fasce orarie sono oggi uguali per settore pubblico e privato: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi domeniche e festivi.
Prima di questa unificazione, i dipendenti pubblici erano soggetti a fasce diverse (9-13 e 15-18), stabilite dal D.M. 17 ottobre 2017, n. 206, poi annullato dal giudice amministrativo. Oggi la regola è unica e semplifica non poco la vita di lavoratori e datori di lavoro.
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Perché il citofono rotto non basta a giustificare un’assenza
Il punto centrale, quello su cui si concentra la giurisprudenza da decenni, riguarda la natura dell’obbligo di reperibilità. Non è sufficiente essere fisicamente presenti in casa: bisogna anche mettere il medico fiscale nelle condizioni concrete di raggiungerti.
Con la sentenza n. 9523 del 1993, la Corte di Cassazione ha affermato un principio che resta ancora oggi il punto di riferimento della materia: il lavoratore deve adottare tutti gli accorgimenti pratici necessari affinché la visita fiscale possa essere regolarmente eseguita, altrimenti risponde per incuria e negligenza. In pratica, se sai o dovresti sapere che il citofono del palazzo non funziona bene, hai il dovere di attivarti prima, non di scoprirlo a controllo già fallito.
La giurisprudenza successiva ha chiarito che l’assenza rilevante ai fini della sanzione non coincide necessariamente con l’assenza fisica dall’abitazione. Può derivare anche da qualsiasi comportamento, pur restando in casa, che di fatto abbia impedito l’esecuzione del controllo per incuria, negligenza o disattenzione. Lo stesso principio vale, secondo alcune pronunce, per chi lamenta un difetto di udito senza averlo mai comunicato al datore di lavoro: anche in questo caso, il lavoratore dovrebbe organizzarsi in anticipo, per esempio facendo presenziare un’altra persona in casa durante le fasce di reperibilità.
Negli ultimi mesi alcuni tribunali di merito hanno iniziato a valorizzare con più attenzione la prova del guasto tecnico effettivo e documentato, per esempio tramite la fattura o la testimonianza del tecnico intervenuto sull’impianto condominiale. Si tratta però di orientamenti isolati di primo grado, non di un principio consolidato: la regola di fondo, fissata dalla Cassazione, resta quella dell’onere della prova a carico del lavoratore.
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Cosa fare in caso di citofono rotto
Quando risulti assente alla visita di controllo, la legge non presume automaticamente la tua colpa, ma sposta su di te il compito di dimostrare che l’irreperibilità non dipende dalla tua volontà o dalla tua negligenza. Questo principio si fonda sull’articolo 1218 del Codice civile, in materia di responsabilità del debitore per inadempimento.
In concreto, per difenderti in modo efficace, devi poter dimostrare di avere:
- verificato il funzionamento del citofono nei giorni precedenti alla visita, o comunque di non essere stato consapevole del guasto;
- segnalato tempestivamente il problema tecnico all’amministratore di condominio o al gestore dell’impianto;
- adottato soluzioni alternative, come un biglietto con recapito telefonico affisso sul portone, oppure aver lasciato il portone d’ingresso aperto durante le fasce orarie;
- comunicato preventivamente il guasto all’INPS, così da avere un riscontro documentale della tua buona fede.
Per quanto riguarda il nominativo sul citofono, se il tuo nome non è chiaramente indicato, il medico fiscale potrebbe non riuscire a identificare correttamente il tuo domicilio, e questo può essere considerato un ulteriore ostacolo alla visita, imputabile a te.
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Citofono rotto e malattia professionale: come comportarti
Se ti accorgi del guasto prima ancora che il medico si presenti, la strategia migliore è agire senza aspettare. La comunicazione preventiva al Contact Center INPS, ai numeri 803164 da telefono fisso o 06164164 da cellulare, oppure tramite il portale online, ti permette di documentare che eri consapevole del problema e che hai fatto il possibile per non ostacolare il controllo.
Ad ogni modo, segnalare il guasto non ti esonera dall’obbligo di reperibilità: dovrai comunque restare a casa nelle fasce orarie stabilite, pronto a ricevere il medico con altri mezzi (portone aperto, biglietto con recapito, o la presenza di un familiare). La comunicazione preventiva serve solo a rafforzare la tua posizione in un eventuale contenzioso, non a sostituire la reperibilità stessa.
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Quali sono le conseguenze dell’assenza ingiustificata
Se l’assenza alla visita fiscale non viene giustificata, l’articolo 5, comma 14, del D.L. 463/1983 prevede la decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia per un periodo che può arrivare a dieci giorni dall’inizio della malattia stessa, oltre alla riduzione del trattamento per i giorni successivi. A questo si aggiungono, nel settore privato, possibili sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato.
Nei casi più gravi, se le modalità con cui il lavoratore si è sottratto al controllo lasciano intendere assenza di buona fede, la Cassazione ha riconosciuto che l’assenza ingiustificata alla visita di controllo può integrare giusta causa di licenziamento (Cassazione n. 6618/2007). Non si tratta di un automatismo: la valutazione dipende dalle circostanze concrete e dal comportamento complessivo tenuto dal lavoratore.
Quali sono le eccezioni all’obbligo di reperibilità?
Non tutti i lavoratori in malattia sono tenuti a rispettare le fasce orarie. Sono esonerati, quando la condizione risulta dal certificato medico, i casi di:
- ricovero ospedaliero o day hospital nel periodo della visita;
- patologie gravi collegate a terapie salvavita o invalidanti;
- situazioni di comprovata gravità che richiedono assistenza continuativa incompatibile con la reperibilità domiciliare;
- visite e accertamenti specialistici programmati, documentabili con relativa attestazione.
Fuori da queste ipotesi tassative, l’obbligo di reperibilità resta pieno, anche nei giorni festivi e anche nel primo giorno di malattia.
Ogni situazione di irreperibilità presenta profili specifici che vanno valutati caso per caso, alla luce della documentazione disponibile e dell’orientamento della giurisprudenza più recente. Prima di rispondere a una contestazione INPS o a un procedimento disciplinare, prova a rivolgerti a un avvocato giuslavorista, che possa verificare la fondatezza della sanzione e predisporre la difesa più adeguata al tuo caso.
Visita fiscale e citofono rotto – Domande frequenti
No. Secondo la Cassazione, il guasto tecnico esonera solo se il lavoratore dimostra di aver adottato ogni accorgimento possibile per consentire l’accesso del medico.
È possibile nei casi più gravi, se il comportamento appare privo di buona fede, ma la valutazione dipende sempre dalle circostanze concrete.
Sì, dal dicembre 2023 pubblico e privato seguono gli stessi orari: 10-12 e 17-19, tutti i giorni compresi i festivi.
Riferimenti normativi
- articolo 5, comma 14, Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638;
- articolo 1218 del Codice civile, sull’onere della prova del debitore;
- D.M. 8 gennaio 1985, sulle fasce orarie di reperibilità;
- messaggio INPS n. 4640 del 22 dicembre 2023;
- sentenza TAR Lazio, sez. IV ter, 3 novembre 2023, n. 16305;
- Corte di Cassazione, sentenza n. 9523 del 1993;
- Corte di Cassazione, sentenza n. 6618 del 2007.
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