Tratto da: Sentenzeappalti
Consiglio di Stato, Sez. V, 14.07.2026 n. 5630
9.1. Ai sensi dell’art. 71 comma 2 d. lgs. n. 36 del 2023 “Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell’articolo 84”.
Ai sensi dell’art. 84 “I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14 sono redatti dalle stazioni appaltanti e trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo modalità conformi all’allegato II.7. La conferma da parte di detto Ufficio della ricezione e dell’avviso della pubblicazione trasmessa, con l’indicazione della data della pubblicazione, vale come prova della pubblicazione”.
Pertanto, il termine di trenta giorni fissato dall’art. 71 decorre dalla trasmissione del bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea.
Né si può ritenere che siano coinvolte altre forme di pubblicazione, atteso che l’art. 71 richiama l’art. 84, che si occupa appunto della pubblicazione in ambito unionale, come evidente dall’art. 85.
Infatti quest’ultima disposizione, non l’art. 84 richiamato dall’art. 71, fa riferimento alla altre forme di pubblicazione di sponendo che “I bandi, gli avvisi di pre-informazione e quelli relativi agli appalti aggiudicati sono pubblicati, solo successivamente alla pubblicazione di cui all’articolo 84, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell’ente concedente”, con la precisazione che “la pubblicazione può comunque avere luogo qualora la pubblicazione a livello europeo non sia stata notificata entro quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell’avviso conformemente all’articolo 84” (evenienza, quest’ultima, che non risulta ricorrere nel caso di specie).
A fronte di quanto sopra la legge di gara dispone che “L’Offerta dovrà pervenire, attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10.00 del giorno 29 novembre 2025, a pena di irricevibilità”, con la precisazione che il “sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta” (par. 13.6 del disciplinare).
Risulta dal bando depositato che la legge di gara è stata trasmessa per la pubblicazione il 27 ottobre 2027 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 29 ottobre 2025.
Detti elementi, che trovano un riscontro oggettivo nella documentazione depositata, non sono specificamente censurati.
Parte appellante si è limitata ad affermare, nella parte in fatto, che la legge di gara avrebbe individuato per la presentazione delle offerte “un periodo di tempo inferiore al termine minimo di trenta giorni, decorrenti dalla pubblicazione del Bando stesso – nel caso di specie avvenuta il 30 ottobre 2025 – come stabilito dagli artt. 71, 84 e 85 del Codice” e, nell’ambito del motivo di ricorso, che i “trenta giorni [decorrono] dalla data di trasmissione del bando di gara, nel caso di specie avvenuta in data 30 ottobre 2025”.
Sicché parte appellante, da un lato, non ha specificamente richiamato quanto risulta dal bando depositato. Dall’altro lato, ha formulato la censura facendo riferimento a un presupposto dalla stessa configurato in modo non certo, posto che il termine di decorrenza è stato individuato nel 30 ottobre 2025 senza fare riferimento a quanto indicato in calce al bando (e sopra riportato) e richiamando detta data, in un caso, come data di trasmissione del bando e, in un altro caso, come data di pubblicazione.
Considerato quanto si legge in calce al bando, risultano rispettati i trenta giorni di cui all’art. 71 del d. lgs. n. 36 del 2023.
Né si può muovere dagli asseriti periodi di malfunzionamento per ritenere che possano implicitamente detrarsi dal periodo indicato dalla legge di gara per la presentazione delle offerte il tempo corrispondente alle fasi di malfunzionamento.
Il termine svolge infatti la funzione di rendere certo il momento ultimo nel quale possono essere presentate le offerte, sicché il termine può essere modificato solo assicurando un’adeguata trasparenza e pubblicità.
L’obbligo di trasparenza “implica che tutte le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione siano formulate in maniera chiara, precisa e univoca nel bando di gara o nel capitolato d’oneri” (Cgue, sez. VIII, 26 settembre 2024, C-403/23 e 10 novembre 2016, C-140/16, C-697/15 e C-162/16).
La trasparenza delle regole di gara è strumentale a tutelare l’interesse alla partecipazione dei singoli operatori economici, in modo da consentire agli stessi di presentare un’offerta ammissibile e competitiva (Cgue, sez. IX, 2 giugno 2016, C- 27/15).
La trasparenza costituisce quindi il corollario del principio di parità di trattamento (CGUE, sez. IX, 2 maggio 2019 n. 309).
Del resto, laddove è previsto che i malfunzionamenti della piattaforma digitale possano riverberarsi sul termine per la presentazione delle offerte, è espressamente stabilito che le stazioni appaltanti provvedano “disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento” (art. 25 comma 2 del d. lgs. n. 36 del 2023). Nell’art. 92 comma 2 lett. c) del d. lgs. n. 36 del 2023 è precisato che la stazione appaltante “dà tempestiva pubblicità dell’avviso relativo alla proroga sul proprio sito istituzionale”.
Peraltro, posto che ciò che rileva è la finestra temporale nella quale gli operatori interessati possono presentare l’offerta, la circostanza che vi sia qualche intervallo di malfunzionamento non risulta necessariamente determinante, se è comunque assicurata la possibilità di fare affidamento su un complessivo periodo di tempo e sul termine finale.
Infatti lo stesso art. 25 comma 2 del d. lgs. n. 36 del 2023 stabilisce che l’eventuale sospensione del termine (finale) di presentazione delle offerte è decisa considerando il tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.
Pertanto non possono essere considerati i giorni di malfunzionamento che non sono stati oggetti di una decisione trasparente dell’amministrazione, al fine di conteggiare il numero di giorni che intercorrono fra il termine di cui all’art. 71 del d. lgs. n. 36 del 2023 e il termine di ricezione delle offerte.
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