L’aula del Senato vota oggi, lunedì 3 agosto 2026, il disegno di legge delega per la riforma degli ordinamenti professionali (A.S. 1663). Il provvedimento, firmato dai ministri Carlo Nordio e Marina Calderone, riordina le regole di 15 categorie ordinistiche per una platea di 699.177 iscritti. È la prima lettura: in caso di via libera il testo passa alla Camera e, solo dopo l’approvazione definitiva, il Governo avrà 24 mesi per emanare i decreti attuativi.
È la prima revisione organica del sistema ordinistico dopo il DPR 137/2012: tredici anni di stratificazioni normative che la delega punta a rimettere in ordine. Per chi lavora con partita IVA – iscritto o meno a un albo – i punti che incidono davvero sull’attività quotidiana sono cinque: perimetro delle competenze, società tra professionisti, tirocinio, compensi e formazione obbligatoria sull’intelligenza artificiale.
A che punto è l’iter parlamentare
Il percorso è iniziato con l’approvazione in Consiglio dei ministri del 4 settembre 2025. L’esame in commissione Giustizia al Senato, con relatore il senatore Sergio Rastrelli (FdI), è stato preceduto da un lungo ciclo di audizioni. Il voto sugli emendamenti si è chiuso il 24 giugno 2026, il mandato al relatore è arrivato il 30 giugno e il testo modificato – l’A.S. 1663-A – è stato trasmesso alla presidenza del Senato il 1° luglio.
L’approdo in aula, inizialmente calendarizzato per il 30 luglio, è slittato di qualche giorno: quel giorno il Governo ha posto la questione di fiducia sul decreto giustizia e migranti, in scadenza l’11 agosto, e il voto sulla riforma delle professioni è stato rinviato a lunedì 3 agosto.
Tuttavia, occorre considerare che si tratti di una legge delega e che, in quanto tale, fissa principi e criteri direttivi che il Governo dovrà tradurre in uno o più decreti legislativi, adottati su proposta del ministro vigilante e sentito il consiglio nazionale di ciascuna professione. Gli schemi dei decreti passano poi alle Camere per il parere delle commissioni competenti, che hanno 30 giorni per esprimersi.
Il calendario reale, quindi, è questo: approvazione al Senato, poi alla Camera, entrata in vigore, fino a 24 mesi per i decreti attuativi e ulteriori 12 mesi per eventuali decreti correttivi. Le regole operative si vedranno tra il 2027 e il 2029.
Le 15 professioni coinvolte e quanti sono gli iscritti
L’allegato A del disegno di legge elenca le categorie interessate. Questi i numeri illustrati in Commissione dal relatore, il senatore Sergio Rastrelli (FdI), in ordine decrescente di consistenza:
| Professione | Iscritti |
|---|---|
| Ingegneri civili, ambientali, industriali e dell’informazione (compresi i profili junior) | 250.608 |
| Architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti e conservatori (compresi i profili junior) | 160.319 |
| Geometri e geometri laureati | 85.502 |
| Assistenti sociali specialisti e assistenti sociali | 47.784 |
| Periti industriali e periti industriali laureati | 36.965 |
| Giornalisti | 29.713 |
| Consulenti del lavoro | 25.227 |
| Dottori agronomi e forestali, zoonomi e biotecnologi agrari | 19.639 |
| Agrotecnici e agrotecnici laureati | 12.789 |
| Periti agrari e periti agrari laureati | 12.485 |
| Geologi e geologi junior | 12.302 |
| Tecnologi alimentari | 1.848 |
| Spedizionieri doganali | 1.513 |
| Consulenti in proprietà industriale | 1.325 |
| Attuari e attuari junior | 1.158 |
| Totale | 699.177 |
Due categorie da sole – ingegneri e architetti – pesano per quasi il 59% della platea complessiva. All’estremo opposto, cinque albi contano meno di 15.000 iscritti ciascuno: un dato che spiega perché la delega preveda la possibilità di accorpare i consigli di disciplina territoriali quando il numero degli iscritti è esiguo.
Restano fuori avvocati, commercialisti e professioni sanitarie, oggetto di deleghe separate.
Il quadro completo: quattro riforme, quattro velocità
Il ddl 1663 è uno dei quattro disegni di legge delega varati dal Consiglio dei ministri nel settembre 2025. Se la riforma sugli ordinamenti professionali (15 categorie) è in prima lettura al Senato, la riforma degli avvocati è già legge, con il via libera definitivo dello scorso 22 luglio 2026, con 114 voti favorevoli, nessun contrario e 19 astensioni, e l’approvazione della Camera del 26 maggio.
La riforma dei dottori commercialisti ed esperti contabili, invece, è ancora ferma alla Camera, in commissione Giustizia, dopo la presentazione di numerosi emendamenti. Alla Camera è ancora ferma pure la riforma delle professioni sanitarie, con l’esame degli emendamenti già concluso in commissione Affari sociali.
Il presidente di Confprofessioni, Marco Natali, ha auspicato che i quattro provvedimenti procedano lungo un percorso unitario, per evitare conflitti o sovrapposizioni tra le diverse categorie.
Attività riservate e attività libere: il principio che tutela anche chi non ha l’albo
È la modifica più rilevante per l’intero mercato dei servizi professionali e riguarda direttamente anche i professionisti non ordinistici.
La formulazione originaria rischiava di confondere le attività riservate per legge con quelle genericamente attribuite alla competenza specifica degli iscritti. Un’ambiguità che, nei fatti, avrebbe potuto restringere il campo d’azione di consulenti, formatori, esperti di comunicazione e di tutte le professioni non regolamentate che operano in aree contigue a quelle ordinistiche.
L’emendamento approvato chiude la questione così: tutte le attività che la legge non indica come riservate a una o più professioni sono libere e possono essere svolte da tutti i professionisti. Il testo richiama inoltre espressamente il D.Lgs. 142/2020, che recepisce la direttiva europea sul test di proporzionalità: ogni futura restrizione all’accesso o all’esercizio di una professione dovrà essere giustificata da motivi di interesse generale.
Un altro criterio direttivo stabilisce che l’oggetto delle singole professioni possa essere definito solo con legge e vada coordinato tra professioni che svolgono attività simili. Niente riserve create per via regolamentare, insomma.
La consulenza entra nel perimetro delle competenze
Il nuovo punto 1-bis dell’articolo 2 riconosce agli iscritti agli albi anche l’attività di consulenza nelle materie di loro competenza specifica. La norma la include formalmente nel perimetro professionale, ma non crea automaticamente una nuova esclusiva: le riserve restano quelle espressamente previste dalla legge. L’effettiva portata dipenderà dai decreti attuativi.
Società tra professionisti: la soglia dei due terzi
Il testo irrigidisce la disciplina delle STP rispetto alla legge Concorrenza 2025. Le nuove regole prevedono che:
- almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto appartengano a professionisti iscritti all’albo di riferimento o ad albi di altre professioni;
- la partecipazione agli utili sia sempre proporzionale alla partecipazione al capitale.
Chi sta valutando un ingresso di soci di capitale o una riorganizzazione societaria dovrebbe tenerne conto già ora, perché la soglia dei due terzi è un vincolo strutturale che condiziona qualsiasi operazione futura.
Sul fronte previdenziale arriva invece una notizia attesa da anni: la delega chiede alle Casse di individuare misure per eliminare la duplicazione del contributo integrativo che oggi colpisce chi opera in STP, cooperative, associazioni professionali o in regime di monocommittenza. Il meccanismo distorsivo nasce dalla doppia fatturazione della stessa prestazione – prima dalla STP al cliente, poi dal socio alla STP – e penalizza proprio chi sceglie di aggregarsi.
Il regime fiscale delle STP dovrà inoltre essere reso coerente con quello previsto per il modello societario adottato, anche ai fini IRAP.
Tirocinio: rimborso spese obbligatorio e compenso possibile
Il nuovo criterio r-bis riorganizza la disciplina del tirocinio professionale su due livelli:
- il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio o del professionista ospitante è dovuto;
- un’indennità o un compenso possono essere riconosciuti con apposito contratto, commisurati all’effettivo apporto professionale, con esclusione dei tirocini presso enti pubblici.
Non è l’obbligo generalizzato di retribuzione che molte sigle chiedevano, ma quantomeno il rimborso spese diventa un diritto, non una concessione.
Equo compenso, parametri e prescrizione quinquennale
La pattuizione del compenso resta libera, ma deve essere proporzionata a quantità, qualità, contenuto specifico e caratteristiche della prestazione e garantire comunque un equo compenso.
Per ciascun ordine verranno stabiliti o aggiornati – con decreto del ministro vigilante, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del relativo decreto legislativo – i parametri per la determinazione dei compensi, utilizzabili nelle liquidazioni giudiziali e ai fini della legge 49/2023.
Novità significativa sul fronte responsabilità: il criterio t-bis introduce un termine quinquennale di prescrizione dell’azione di responsabilità connessa all’attività professionale, per tutte le professioni e per le controversie escluse dall’ambito dell’articolo 8 della legge 49/2023.
Resta l’obbligo di polizza assicurativa RC professionale, con condizioni essenziali e massimali minimi da aggiornare con cadenza almeno quinquennale. Consigli nazionali e Casse potranno stipulare convenzioni e polizze collettive per i propri iscritti.
Un’ultima tutela, spesso trascurata ma concreta: la delega prevede sistemi di garanzia per i professionisti che non riescano a rispettare scadenze fiscali, tributarie e previdenziali a causa di infortuni, ricoveri ospedalieri, gravi patologie o maternità.
Formazione continua: ore obbligatorie su digitale e intelligenza artificiale
Ogni consiglio nazionale dovrà adottare un regolamento sulla formazione continua che stabilisca numero minimo di crediti (un credito=un’ora di formazione), modalità di assolvimento, requisiti minimi dei corsi e criteri per autorizzare enti terzi.
Il punto che segna il cambio di passo è il numero 6: un monte ore minimo obbligatorio dedicato ai nuovi strumenti digitali e all’intelligenza artificiale e ai limiti – anche deontologici – previsti per il loro utilizzo in ambito professionale. Gli eventi formativi potranno essere organizzati dai consigli nazionali, dagli ordini territoriali, anche tramite le fondazioni da essi istituite, e dagli enti terzi autorizzati.
Sul versante deontologico, la competenza ad adottare e aggiornare i codici resta in via esclusiva ai consigli nazionali. I codici dovranno prevedere norme che garantiscano, anche a tutela del consumatore, che la prestazione – pur resa con l’ausilio di tecnologie digitali – sia frutto della professionalità e della competenza specifica dell’iscritto. Si ribadisce dunque l’indirizzo per cui l’IA debba essere utilizzato come supporto, mai come sostituto della responsabilità professionale.
Ordini: enti pubblici non economici, non sindacati
Il criterio g-bis mette per iscritto una distinzione finora affidata alla prassi: ordini e consigli, in quanto enti pubblici non economici, agiscono per tutelare gli interessi pubblici connessi all’esercizio professionale e non esercitano attività sindacale.
La rappresentanza degli interessi economici della categoria resta alle organizzazioni sindacali e associative. È l’emendamento proposto da Confprofessioni e sostenuto dall’Associazione nazionale commercialisti: per il presidente ANC Marco Cuchel, il testo riconosce finalmente agli organismi sindacali l’esclusività della rappresentanza degli interessi dei professionisti.
Sul piano della governance elettorale, il testo introduce regole su:
- parità di genere, attraverso quote, doppia preferenza di genere, alternanza nelle liste o altre misure idonee;
- voto telematico, ammesso in via facoltativa su piattaforme che garantiscano segretezza e personalità del voto;
- proporzionalità attenuata nell’elezione dei consigli nazionali, per garantire adeguata rappresentanza agli ordini territoriali con meno iscritti.
Cambia anche l’assetto disciplinare. I consigli di disciplina avranno un numero di componenti modulato sul numero di iscritti, potranno estendere la competenza a più ordini territoriali limitrofi quando la platea è esigua e i loro membri saranno tenuti a una formazione specifica obbligatoria.
Ordini e lavoro autonomo: gli sportelli collegati al SIISL
È il criterio meno commentato e forse il più interessante per chi lavora in proprio. La lettera aa) dell’articolo 2 prevede che le convenzioni tra ordini, collegi professionali e i soggetti indicati dall’articolo 10 della legge 81/2017 – il Jobs Act del lavoro autonomo – per la gestione degli sportelli dedicati al lavoro autonomo consentano l’accesso ai servizi di incrocio tra domanda e offerta di lavoro della piattaforma SIISL, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa del ministero del Lavoro.
Gli ordini potrebbero diventare, quindi, punti di intermediazione tra professionisti e mercato, agganciati a un’infrastruttura pubblica nata per tutt’altro scopo. Un cambio di ruolo che vale la pena tenere d’occhio.
Una clausola che protegge chi è già iscritto
Il criterio g stabilisce che le norme che innalzano i titoli di studio per l’accesso alla professione non modifichino l’ambito delle competenze stabilito dalla normativa vigente, nemmeno per chi si è iscritto all’albo con il titolo di studio inferiore.
Nessun effetto retroattivo, quindi: eventuali future lauree abilitanti o requisiti più stringenti non toccheranno le posizioni acquisite.
Cosa resta fuori
Tra le richieste escluse c’è quella che riguarda la responsabilità dei professionisti tecnici. Il Consiglio nazionale degli ingegneri e il Consiglio nazionale degli architetti avevano chiesto riserve di competenza sul rischio tecnologico e un intervento sulla responsabilità in solido con le imprese esecutrici. Nessuno dei due temi è entrato nel testo. Fondazione Inarcassa vede recepita solo in parte, attraverso la prescrizione quinquennale, la richiesta di una misura “salva progettisti”. Il tema resta affidato a una proposta di legge separata, a prima firma del deputato Andrea de Bertoldi (Lega), che punta a modificare l’articolo 2236 del Codice civile.
L’articolo 3, poi, contiene una clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili. Una scelta che pesa soprattutto sui capitoli formazione, digitalizzazione dei procedimenti disciplinari e voto telematico, tutti a carico dei bilanci di ordini e collegi. Si tratta quindi di una riforma a costo zero.
Non c’è ancora una data. Dopo il voto del Senato il testo deve passare alla Camera. Da quel momento il Governo ha 24 mesi per adottare i decreti legislativi attuativi, più eventuali 12 mesi per i correttivi.
No. Le due categorie hanno deleghe separate: quella forense è legge dal 22 luglio 2026, quella dei commercialisti è ancora in esame alla Camera. Fuori anche le professioni sanitarie.
Sì, in senso favorevole. Il testo chiarisce che tutto ciò che la legge non riserva espressamente a una o più professioni resta libero e può essere svolto da qualsiasi professionista.
No. Diventa obbligatorio il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio ospitante. L’indennità o il compenso restano facoltativi e vanno riconosciuti con apposito contratto, salvo che nei tirocini presso enti pubblici.
Due cose: un monte ore minimo obbligatorio di formazione su strumenti digitali e IA, e l’aggiornamento dei codici deontologici per garantire che la prestazione resti frutto della competenza dell’iscritto anche quando è realizzata con l’ausilio di tecnologie digitali.
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Ivana Zimbone
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