La circolare del Comando Generale firmata dal Capo del II Reparto
Una circolare del Comando Generale dell’Arma dei carabinieri, datata Roma, 28 luglio 2026, firmata d’ordine dal Capo del II Reparto, interviene su un tema destinato a pesare nei rapporti interni ai reparti: la rilevanza disciplinare delle registrazioni fraudolente tra militari.
Il documento, indirizzato ai Comandi dipendenti fino al livello Stazione, compresi i reparti, non usa giri di parole. La pratica di registrare comunicazioni tra militari — spesso in occasione di incontri legati a ragioni di servizio — viene inquadrata come condotta potenzialmente lesiva della coesione interna, della fiducia reciproca e, in ultima analisi, dell’immagine stessa dell’Istituzione.
Il messaggio è netto: registrare di nascosto non può diventare una prassi ordinaria, né una sorta di polizza preventiva da custodire nel cassetto in vista di eventuali scontri futuri.
Il punto giuridico: non tutto ciò che si può fare è disciplinarmente irrilevante
La circolare richiama l’articolo 617-septies del codice penale, che punisce la diffusione di registrazioni fraudolente tra presenti quando vi sia il dolo specifico di arrecare danno. La norma, come noto, esclude la punibilità se l’utilizzo avviene per l’esercizio del diritto di difesa.
Ma è proprio qui che il Comando Generale fissa il confine più delicato.
Sul piano disciplinare, infatti, la questione non si esaurisce nella domanda: “è reato oppure no?”. La domanda corretta è un’altra: quella registrazione era davvero necessaria, proporzionata e collegata a una tutela concreta?
Perché in ambito militare la legalità formale non basta sempre a chiudere il discorso. Esistono doveri ulteriori, scolpiti nel giuramento, nel grado, nel ruolo e nella correttezza dei rapporti tra il personale.
Registrare “per sicurezza” non è una giustificazione
Il passaggio più incisivo della circolare riguarda l’uso strumentale delle registrazioni. Il Comando Generale richiama l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui non può considerarsi “uso difensivo” quello fondato su un generico intento di “mettere da parte” possibili prove per un eventuale futuro contenzioso.
Tradotto senza tecnicismi: registrare oggi perché “non si sa mai” domani non basta.
La captazione occulta deve essere sorretta da una necessità effettiva, concreta, attuale o comunque ragionevolmente prevedibile. Deve riguardare fatti specifici. E soprattutto non deve essere sostituibile con strumenti meno invasivi.
Diversamente, il rischio è chiaro: la registrazione non tutela un diritto, ma diventa una forma di controllo occulto dell’interlocutore. E in un reparto militare questo non è un dettaglio.
La linea della Cassazione: difesa sì, raccolta preventiva no
Secondo quanto riportato nella circolare, la Suprema Corte ha chiarito che, al di fuori dei casi di stretta necessità, la registrazione fraudolenta può violare gli obblighi di correttezza e fedeltà.
Il punto non è negare al militare la possibilità di difendersi. Nessuno mette in discussione il diritto di tutelarsi quando vi siano fatti reali, condotte contestabili o esigenze documentali serie.
Il problema nasce quando la registrazione diventa un’abitudine, una tecnica di pressione, un modo per blindare ogni conversazione e trasformare il rapporto di servizio in un terreno minato.
È qui che il Comando Generale richiama il personale a un principio semplice, ma spesso dimenticato: la fiducia non è un optional organizzativo. Nei reparti è una condizione di funzionamento.
Il nodo scomodo: se si registra, forse la fiducia è già saltata
C’è però un punto che nessuna circolare può permettersi di ignorare. Se Carabinieri e militari arrivano a registrare una conversazione di servizio, spesso non è perché amino collezionare file audio o preparare trappole da caserma. È perché, in alcuni contesti, la parola detta non basta più. O peggio: perché tra ciò che viene promesso a voce e ciò che poi finisce nero su bianco può aprirsi un abisso.
Il richiamo alla lealtà e alla fiducia reciproca è sacrosanto. Ma proprio qui sta la parte più velenosa della vicenda: quando un militare sente il bisogno di premere “rec” per proteggersi, forse la patologia non è solo nella registrazione. È nel clima che l’ha resa necessaria, o almeno percepita come tale.
Perché la fiducia non si ordina con una nota di servizio. Si costruisce con comportamenti coerenti, responsabilità chiare e parole che non cambiano forma a seconda della convenienza del momento. Se nei reparti cresce la tentazione di registrare, il problema non è soltanto chi registra di nascosto. È anche chi ha contribuito a rendere la parola data non più sufficiente.
Captazioni occulte e disciplina: il peso dello spirito di corpo
La circolare qualifica l’assenza delle condizioni sopra richiamate come elemento idoneo a far rientrare la captazione occulta nell’ambito dell’indebita esplorazione della sfera altrui.
Una condotta che, proprio perché priva di giustificazione, può assumere rilevanza disciplinare per violazione dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza.
Il documento insiste su un valore tipicamente militare: lo spirito di corpo. Non come formula retorica da cerimonia, ma come base concreta della vita di reparto. Se ogni colloquio rischia di essere registrato di nascosto, la catena fiduciaria si incrina. E quando la fiducia si incrina, il danno non resta confinato tra due persone: arriva al reparto, al comando, all’Istituzione.
Qui la circolare è particolarmente chiara: la coesione interna non è un bene accessorio, ma una componente essenziale dell’efficienza della pubblica amministrazione e del modello militare.
Il richiamo ai Comandi: spiegare limiti e conseguenze
Il Comando Generale dispone che, nell’ambito delle istruzioni periodiche, venga chiarito al personale dipendente il perimetro della questione: quando una registrazione può essere giustificata, quando invece può diventare un illecito disciplinare e quali conseguenze possono derivarne.
Non si tratta di un avvertimento astratto. È un’indicazione operativa ai Comandi, chiamati a prevenire comportamenti che rischiano di trasformare i rapporti interni in una sequenza di sospetti, file audio e contenziosi.
La circolare punta dunque a riportare ordine in una zona grigia sempre più frequente: quella tra diritto di difesa e uso opportunistico della tecnologia.
Il messaggio al personale: tutelarsi è legittimo, spiare no
Il cuore della questione sta tutto qui.
Un carabiniere può certamente difendersi. Può documentare situazioni gravi, tutelare la propria posizione, far valere i propri diritti nelle sedi opportune. Ma altra cosa è registrare conversazioni in modo occulto senza una ragione concreta, solo per accumulare materiale da spendere un domani.
Quella non è difesa. Può diventare, secondo il perimetro indicato dalla circolare, una condotta contraria ai doveri disciplinari.
Ed è un passaggio non secondario, perché colloca la responsabilità non solo sul contenuto della registrazione, ma anche sulla finalità con cui viene effettuata.
Una stretta contro il clima del sospetto
La circolare del Comando Generale sembra voler intervenire prima che la pratica degeneri. Perché il rischio è evidente: reparti dove nessuno parla più con franchezza, superiori e dipendenti che si muovono con diffidenza, colloqui di servizio trasformati in potenziali prove processuali.
Un ambiente così non tutela nessuno. Non tutela il militare corretto. Non tutela il superiore. Non tutela l’Amministrazione. E certamente non tutela l’efficienza del servizio.
Il richiamo firmato dal Capo del II Reparto ha quindi un valore preciso: rimettere al centro lealtà, fiducia e responsabilità, senza comprimere il diritto di difesa ma senza neppure consentire che venga invocato come alibi universale.
La linea è sottile, ma il segnale è forte: nei reparti militari la registrazione occulta non può diventare il nuovo linguaggio dei rapporti di servizio.
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Avv. Umberto Lanzo
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